CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 25552/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Enna del 3 marzo 2023, in ordine al delitto di truffa. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, attesa l'insussistenza del fatto di reato contestato. 2.1. Con nota inviata a mezzo pec il 3 aprile 2024 è stato trasmesso dalla p.g. l'atto di remissione della querela sporta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]; con la memoria depositata dal difensore del ricorrente, è stata trasmessa l'accettazione della remissione da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va immediatamente rilevata la causa estintiva del reato ex art. 152 cod. pen., poiché «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. Unite, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); tempestività che risulta dal contenuto del fascicolo processuale, così come dai documenti allegati alle note depositate emerge la regolarità degli atti di remissione ed accettazione, con la conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali; vanno, altresì, revocate le statuizioni civili (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querel