CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2000
Cassazione n. 39178/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, emessa il 18 marzo 2024, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per una serie di reati di furto o ricettazione di autovetture e successiva estorsione con la tecnica del cosiddetto "cavallo di ritorno" loro rispettivamente ascritti. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. wv 3. [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di estorsione consumata di cui ai capi 2) e 3), del reato di ricettazione di cui al capo 4), del reato di estorsione tentata di cui al capo 11) e dei reati di furto aggravato di cui ai capi 12 e 14. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di furto ed estorsione tentata di cui ai capi 10) e 11). La Corte di appello avrebbe omesso di tenere conto delle censure difensive contenute nell'atto di appello, erroneamente ritenendo che tale atto non le contenesse; al contrario, il motivo di appello n. 5 era dedicato a criticare il giudizio di responsabilità per tali reati. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di estorsione di cui ai capi 2) e 3). Quanto al reato di estorsione di cui al capo 2) la Corte di appello avrebbe basato la condanna sul contenuto di alcune intercettazioni, tuttavia non rivelative della compromissione del ricorrente (e del correo Bernardo, separatamente giudicato ed assolto da tale imputazione) nella commissione del reato, tanto non potendosi dedurre dal mero possesso di una somma di danaro del quale gli interessati discutevano nel dialogo captato e dalla contestualità temporale degli eventi, senza riferimenti alla vittima e ad autovetture rubate e senza la prova di incontri con il proprietario del mezzo rubato, che aveva negato ogni cosa. 4. [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di estorsione consumata di cui al capo 2) e dei reati di furto aggravato di cui ai capi 12 e 14. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello giustificato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta alla acquisizione della sentenza del Tribunale di Foggia, celebratasi con il rito ordinario, che aveva assolto i coimputati dell'odierno ricorrente dal reato di estorsione di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste, statuizione certamente utile al fine di provare l'innocenza del ricorrente e di prevenire un possibile contrasto di giudicati suscettibile di revisione. La sentenza, inoltre, sarebbe contraddittoria per avere ritenuto di utilizzare i verbali di udienza del parallelo procedimento nei confronti dei coimputati al solo fine di evidenziare l'intervenuta remissione delle querele di alcune vittime di reati di furto originariamente contestati anche al ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, integrativo del primo, si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per non avere acquisito la sentenza del Tribunale di Foggia resa nel parallelo procedimento celebrato con il rito ordinario, in quanto valutabile ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. 2 tri, 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, sempre sulla falsariga dei primi due motivi, ci si duole della condanna per il reato di cui al capo 2) posta alla base del calcolo della pena risultando inconciliabile con la assoluzione dei coimputati resa nel procedimento celebrato con il rito ordinario. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici o manifestamente infondati. 1.[OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare l'assoluta genericità, posto che il ricorrente, nel censurare l'assenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione ai reati di furto ed estorsione tentata di cui ai capi 10 e 11, non tiene minimamente conto di quanto argomentato sul punto dalla Corte di appello a fg. 12 della sentenza impugnata, essendosi sottolineato, peraltro, che in relazione al reato di furto di cui al capo 10), era intervenuta la remissione della querela da parte delle vittime, con conseguente statuizione di non doversi procedere per estinzione del reato, circostanza processuale che, in assenza di specifiche deduzioni contrarie, elide anche l'interesse del ricorrente a coltivare la censura. L'estorsione di cui al capo 11), invece, non tiene conto del contenuto della intercettazione che dimostrava come il ricorrente avesse commesso il furto, fosse nel possesso dell'autovettura rubata ed avesse veicolato tramite altro correo la richiesta di danaro per la restituzione. 1.2. Anche il secondo motivo è generico. In ordine al reato di estorsione di cui al capo 3), nonostante l'intestazione del motivo riguardi anche questo delitto, non si rinvengono censure specifiche ad esso relative. Quanto al reato di estorsione di cui al capo 2), il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione offerta ai fgg. 9 e 10 della sentenza impugnata, laddove si è dato cnoto di come le indagini di polizia giudiziaria, coordinate con le intercettazioni, avevano fatto emergere che l'imputato ed il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] discutevano della concreta intenzione di impossessarsi di una autovettura che si trovava posteggiata in via Tizzano di Foggia e che veniva prelevata in quella strada pubblica e condotta in altro luogo, incaricando altro correo di dare notizie sul pagamento del mezzo appena sottratto. Tali acquisizioni venivano messe in pendant con il contenuto delle dichiarazioni della vittima, che riferiva di avere rinvenuto l'autovettura proprio nel luogo (via Castrillo) ove il GPS aveva segnalato la presenza degli imputati con il mezzo rubato, con la conversazione successiva tra i ricorrenti sul quantum ottenuto per la restituzione tramite un correo. kìv 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto ai tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, si rileva che la sentenza del Tribunale di Foggia di cui si discute - resa nel parallelo procedimento celebratosi con il rito ordinario a carico di alcuni correi - era stata emessa il 7 novembre 2024. Quando la Corte di appello ha affrontato e risolto la questione in ordine alla sua acquisizione (all'udienza del 7 gennaio 2025, dopo il rinvio da quella del 26.11.2024 per acquisire la motivazione), tale statuizione non era divenuta irrevocabile, non essendo state depositate neanche le motivazioni e non avendo neanche insistito la difesa per un rinvio in attesa del deposito, come emerge dal verbale di udienza del 7 gennaio 2025. Sicché, correttamente, di essa non si è tenuto conto ai fini della decisione, impropriamente essendosi fatto riferimento in ricorso alle regole che ineriscono all'utilizzabilità di sentenze rese in altri procedimenti tuttavia dal contenuto irrevocabile, secondo quanto prevede l'art. 238-bis cod. proc. pen. ed all'istituto della revisione, il quale anch'esso presuppone l'inconciliabilità tra giudicati. Si ricordi il pacifico principio di diritto secondo il quale, le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677-01). Pertanto, non si rinviene alcuna violazione di legge e nessuna contraddizione motivazionale, tanto con riguardo all'acquisizione delle dichiarazioni rese dalle vittime dei furti nell'altro troncone processuale, ai fini di estendere ai ricorrenti gli effetti delle remissioni delle querele in relazione a diverse ipotesi di furto contestate in concorso con gli attuali ricorrenti (secondo la richiesta difensiva, esclusivamente a ciò limitata, come risulta dal verbale di udienza del 26 novembre 2024), quanto con riguardo alla determinazione della pena, che ha tenuto conto della condanna per il reato di cui al capo 2) giustificata dalle acquisizioni probatorie, non richiamate in ricorso, sulle quali ci si è soffermati a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], alla cui posizione si rinvia sul punto (fgg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese