CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06569/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lecce ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 727 cod. pen., per aver detenuto, nella propria abitazione, in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, ventuno cani, e lo condannò alla pena di C 6000,00 di ammenda, con pena sospesa e non menzione. L'imputato fu, anche, condannato a risarcire i danni cagionati alla parte civile, E.N.P.A., che furono liquidati in C 7.000,00, oltre , interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo, e a rifondere alla medesima parte le spese di costituzione e difesa, liquidate in C 1378,00, oltre accessori. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza "ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b)" sostenendo che non poteva essere attribuita la qualifica di Agenti di PG in capo alle [OSCURATO:PERSONA] che avevano proceduto al sequestro per mancanza dei decreti di nomina previsti dall'art. 6 comma 2 I. 189/2004. La difesa espone che: il processo era stato originato da un sopralluogo effettuato il 5/1/2023 da personale del [OSCURATO:PERSONA]Lecce; l'accusa aveva prodotto solo il "decreto ministeriale di individuazione" e non quello di riconoscimento relativo all'associazione [OSCURATO:PERSONA]; non erano stati prodotti i decreti prefettizi che avevano attribuito la qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 I 189/2004, a coloro che avevano operato il sequestro; le operazioni in cui si era concretizzato l'accertamento da cui è scaturito il procedimento erano illegittime. 3. Con il secondo motivo, denuncia la mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni civili adottate deducendo che: non erano esplicitati in sentenza i "dati e i criteri" utilizzati per la quantificazione del danno; i costi per la cura e il mantenimento dei cani erano stati sostenuti dall'imputato, essendo stati gli animali lui affidati; la sentenza non esplicitata un ragionamento logico che potesse giustificare un residuale danno morale subito dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, incentrato sulla attribuzione o meno della qualifica di guardia particolare giurata ai soggetti che accertarono la situazione di fatto fondante la condanna, non spiega l'incidenza che tale questione avrebbe sull'esito del processo. In proposito il Tribunale aveva, correttamente, rilevato che non incideva sulla capacità probante della documentazione acquisita con il consenso delle parti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la qualifica rivestita dalle guardie zoofile che l'avevano redatta. E', in effetti, dalla sentenza emerge che: Donadei permise ai volontari dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] di accedere alla sua proprietà senza che vi fosse la necessità per i volontari di spendere la qualifica pubblicistica contestata; ) t- 2 l'informativa di reato è stata acquisita al fascicolo dibattimentale su richiesta delle parti. Orbene, non può ignorarsi che "la scelta del difensore dell'imputato di acconsentire all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti di indagine non determina la sanatoria di eventuali nullità degli stessi" (Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab, Rv. 278579 - 02) ma, a fronte delle valutazioni in termini di irrilevanza della qualifica rivestita da coloro che redigettero una relazione che descriveva una determinata situazione di fatto, la cui acquisizione al fascicolo processuale era stata chiesta dalle stesse parti, sarebbe stato onere del ricorrente spiegare perché la mancata produzione del decreto prefettizio avesse una rilevanza decisiva. Anche, infatti, a voler ipotizzare che coloro che redigettero l'atto non avevano il titolo di guardie giurate particolari ed erano privati cittadini, in ogni caso, la descrizione dello stato dei luoghi riportata nel documento acquisito al fascicolo dibattimentale su richiesta delle parti risulterebbe comunque idonea a sorreggere il verdetto contestato. Sulla rilevanza della questione, però, il ricorso è silente. 3. La sentenza, inoltre, dà atto che il sopralluogo del 12/1/2023 fu effettuato non soltanto dalle guardie zoofile ma anche dal personale del Servizio veterinario dell'ASL del Distretto di Gallipoli, circostanza che il ricorso oblitera totalmente. 4. Il motivo non può, quindi, trovare accoglimento risultando inidoneo a intaccare la capacità probante degli atti fondanti la condanna. 5. Infondato risulta anche il secondo motivo d'impugnazione. Il Tribunale, infatti, ha valorizzato la frustrazione degli scopi statuari dell'[OSCURATO:PERSONA] e l'ha parametrata alla condotta criminosa, che si era concretizzata nella detenzione, "in un ambiente assolutamente precario sia dal punto strutturale che igienico", risultando presenti "notevoli cumuli di deiezioni" e "cancelletti in ferro arrugginito con spuntoni pericolosi per gli animali", di ventuno cani che si presentavano "tutti bagnati e sporchi" e non disponevano di cibo. Il ragionamento fondante la liquidazione si sottrae, pertanto, alle censure difensive, dovendo essere ribadito il principio secondo cui "in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento» (Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, Pollifrone, Rv. 287154-01). otu 3 6. All'infondatezza del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento. 7. Va, infine, rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, atteso che le conclusioni scritte inoltrate, che si esauriscono nel chiedere il rigetto del ricorso in quanto "infondato in fatto e in diritto", non hanno fornito alcun contributo utile alla decisione, non avendo esplicato alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Ed invero, «l'impegno cui si ricollega il diritto al ristoro delle spese sostenute non può esaurirsi nella pura e semplice presentazione delle richieste finali e della nota spese, ma deve consistere nella prospettazione, a sostegno delle medesime, degli argomenti ritenuti idonei allo scopo di contrastare l'iniziativa dell'imputato, in guisa che risulti evidente la "partecipazione" non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione» (Sez. 5, ord. n. 30743 del 26/3/2019, Loconsole, Rv. 277152 - 01). Tale verifica deve essere condotta in concreto, caso per caso (Sezioni Unite, ord. n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226716 - 01). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ri