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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 20519/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado, in punto di responsabilità per tentato furto in abitazione, riducendo la pena inflitta ai due imputati; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste avanzate, oltre ad avere ad oggetto questioni inerenti a motivi di appello oggetto di rinuncia nel corso del giudizio di secondo grado; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale del medesimo - sia inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato, nel giudizio di appello, ai motivi di impugnazione che riguardavano la responsabilità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere stensore Il Presik1nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado, in punto di responsabilità per tentato furto in abitazione, riducendo la pena inflitta ai due imputati; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste avanzate, oltre ad avere ad oggetto questioni inerenti a motivi di appello oggetto di rinuncia nel corso del giudizio di secondo grado; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale del medesimo - sia inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato, nel giudizio di appello, ai motivi di impugnazione che riguardavano la responsabilità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere stensore Il Presik1nt
Sentenza Cassazione n. 20519/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris