CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12216 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] scarl -intimata - per la cassazione della sentenza n. 9676/2014 della , sledec.re. Jaterzu-k>, Commissione tributaria regionale della Campania,) depositata in data 10 novembre 2014; udita la relazione resa nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che l'Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione, nei RG n. 12216/2015 [OSCURATO:PERSONA]-Mar a Perri es sore confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] scarl, una plusvalenza determinata dalla cessione di un terreno agricolo nonché dei costi, ritenuti indeducibili perché concernenti operazioni soggettivamente inesistenti, oltre all'iva relativa; - a sostegno delle riprese l'Agenzia per un verso ritenne che la plusvalenza, che era d'importo pari a oltre il 6000% del capitale effettivamente versato, fosse stata distribuita all'unico socio della cooperativa, con la conseguenza che per l'anno 2005 non si poteva ritenere sussistente il requisito prescritto dall'art. 2514, comma 1, lett. a), c.c., ai fini del riconoscimento della mutualità prevalente; per l'altro verso considerò che l'operazione in relazione alla quale erano stati dedotti i costi che era consistita nell'acquisto e nella vendita nello stesso giorno di alcuni macchinari, che non si erano mai mossi dalla sede della contribuente e che non avevano determinato alcuno spostamento di danaro, fosse da ritenere fittizia; - la società impugnò l'avviso che ne scaturì, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; - quella regionale della Campania ha rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo, da un lato, non condivisibili le considerazioni dell'Ufficio, che ha qualificato come mere supposizioni, facendo leva sulla nota integrativa al bilancio chiuso il 31 dicembre 2005, dalla quale si evincerebbe la natura di cooperativa a mutualità prevalente della contribuente e, dall'altro lato, ha ricostruito l'operazione di vendita e di riacquisto dei macchinari come sale and sale back, sostanzialmente diretto ad ottenere un finanziamento, mediante un congegno in virtù del quale la società ridiventa immediatamente proprietaria delle attrezzature che aveva appena venduto, mentre il soggetto finanziatore è garantito RG n. 12216/2015 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ino tensore dal privilegio sulle cambiali ricevute; operazione che ha ritenuto pienamente lecita; - contro questa sentenza l'Agenzia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v'è replica. Considerato che: il ricorso è inammissibile perché la notifica non si è perfezionata; nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 2