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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:816
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO0108_INF

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 dicembre 2023 – UY / Commissione (causa T‑108/23) «Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Spikevax – Vaccino contro il COVID 19 – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 60) (v. punto 19)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti destinati a produrre effetti giuridici – Nozione (Art. 263 TFUE) (v. punto 24)

3. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 27)

4. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto da un ricorrente che non è destinatario dell’atto impugnato – Ricevibilità – Presupposto – Atto che produce effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Atto che non modifica la situazione giuridica del ricorrente – Carenza di interesse ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 31‑35, 40, 41)

5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Assenza di incidenza diretta per il ricorrente (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 43‑48)

6. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Ricorso proposto da singoli che invocano una violazione di diritti fondamentali – Insussistenza di incidenza individuale (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 49‑53)

7. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 54‑56)

8. Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato (Artt. 263, 267 e 277 TFUE) (v. punti 58, 59)

9. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Presupposti – Lettura alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Rifiuto dei giudici nazionali di interrogarsi sulla validità di tale decisione nell’ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale – Irrilevanza ai fini della necessità di accertare la legittimazione ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 61, 62) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA] europeo. 3) UY si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0108_INF Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 dicembre 2023 – UY / Commissione (causa T‑108/23) «Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Spikevax – Vaccino contro il COVID 19 – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 60) (v. punto 19) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti destinati a produrre effetti giuridici – Nozione (Art. 263 TFUE) (v. punto 24) 3. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 27) 4. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto da un ricorrente che non è destinatario dell’atto impugnato – Ricevibilità – Presupposto – Atto che produce effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Atto che non modifica la situazione giuridica del ricorrente – Carenza di interesse ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 31‑35, 40, 41) 5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Assenza di incidenza diretta per il ricorrente (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 43‑48) 6. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Ricorso proposto da singoli che invocano una violazione di diritti fondamentali – Insussistenza di incidenza individuale (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 49‑53) 7. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 54‑56) 8. Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato (Artt. 263, 267 e 277 TFUE) (v. punti 58, 59) 9. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Presupposti – Lettura alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Rifiuto dei giudici nazionali di interrogarsi sulla validità di tale decisione nell’ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale – Irrilevanza ai fini della necessità di accertare la legittimazione ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 61, 62) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA] europeo. 3) UY si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.
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