Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:816
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0108_INF
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 dicembre 2023 –
UY / Commissione
(causa T‑108/23)
«Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Spikevax – Vaccino contro il COVID 19 – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione
(Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 60)
(v. punto 19)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti destinati a produrre effetti giuridici – Nozione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 24)
3.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 27)
4.
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto da un ricorrente che non è destinatario dell’atto impugnato – Ricevibilità – Presupposto – Atto che produce effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Atto che non modifica la situazione giuridica del ricorrente – Carenza di interesse ad agire
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 31‑35, 40, 41)
5.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Assenza di incidenza diretta per il ricorrente
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 43‑48)
6.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Ricorso proposto da singoli che invocano una violazione di diritti fondamentali – Insussistenza di incidenza individuale
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 49‑53)
7.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Esclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 54‑56)
8.
Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato
(Artt. 263, 267 e 277 TFUE)
(v. punti 58, 59)
9.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Presupposti – Lettura alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Rifiuto dei giudici nazionali di interrogarsi sulla validità di tale decisione nell’ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale – Irrilevanza ai fini della necessità di accertare la legittimazione ad agire
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 61, 62)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA] europeo.
3)
UY si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
[OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.