CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16630/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
correnti -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Maurizio, rappresentati e difesidagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n.350/2021, pubblicata il 30 marzo 2021, notificata a mezzo PEC il31 marzo 2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 5 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del SostitutoNumero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/2026Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso; conclusioni ribadite nel corso dell’udienzapubblica;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse deiricorrenti e dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 378, secondocomma, c.p.c.;sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti.1.– Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2016,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti alTribunale di Alessandria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo che i convenuti fossero condannati al risarcimento deidanni subiti nella misura di euro 30.670,43 – di cui euro 6.718,64per i costi asseritamente sostenuti al fine di ottenere il certificatodi agibilità ed euro 23.951,79 per i costi relativi agli interessipassivi per il mutuo contratto – o nella diversa somma ritenuta digiustizia, in conseguenza della compravendita di una villettaunifamiliare, con annesso garage, conclusa tra le parti per attopubblico del 5 settembre 2008.Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e DonatelloArena, i quali contestavano i fatti addotti e concludevano per ilrigetto della domanda avversaria avanzata.Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessaed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 772/2019,depositata il 17 ottobre 2019, accoglieva parzialmente laNumero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/2026domanda risarcitoria proposta e, per l’effetto, condannava iconvenuti al pagamento, in favore degli attori, delle somme dieuro 5.409,74, euro 2.853,60 ed euro 650,00, a titolo diriparazione del nocumento conseguente ai costi sostenuti perottenere il certificato di agibilità.2.– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoappello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) laricorrenza di un vizio di ultra-petizione per errata interpretazionedella domanda, con cui era stato chiesto il risarcimento dei dannida inadempimento e non il rimborso delle spese sostenute; 2)l’insussistenza di un inadempimento colpevole, dal momento chel’impegno assunto dai venditori nel contratto di compravendita –di attivarsi al fine di fare in modo che il Comune rilasciasse ilcertificato di agibilità – si sarebbe dovuto intendere comeobbligazione di mezzi e non di risultato, peraltro rifiutandosi gliacquirenti di collaborare con i venditori e impedendo così aquest’ultimi di adempiere.Si costituivano nel giudizio di impugnazione DeborahGalanzino e [OSCURATO:PERSONA], i quali instavano per il rigettodell’appello spiegato e la conferma della sentenza impugnata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diTorino, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello econfermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, nellavendita di immobili destinati ad abitazione, l’inadempimentodell’obbligo gravante sul venditore di consegnare all’acquirente ilcertificato di abitabilità era ex se foriero di danno emergente per ilNumero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/2026minor valore di scambio del bene in conseguenza di taleinadempimento, danno che, ove accertato nell’an, era suscettibiledi essere liquidato dal giudice in via equitativa, essendoobiettivamente impossibile ovvero particolarmente difficileprovarne il presunto ammontare; b) che, dunque, l’avvenutaquantificazione del danno, secondo i costi necessari ai finidell’ottenimento del certificato di abitabilità, rientrava pienamentenel profilo dell’azione risarcitoria esperita; c) che, sul pianogiuridico, ai fini di ritenere che il venditore fosse esente daresponsabilità, sarebbe stato necessario allegare e provare che ilcompratore avesse rinunciato espressamente al suddettocertificato ovvero che il venditore fosse stato esoneratodall’obbligo di ottenere la relativa licenza; d) che dalla lettera dirisposta del 9 aprile 2015 dei venditori, a fronte della richiestadegli acquirenti di cui alla raccomandata del 18 marzo 2015, sipoteva rilevare – da un lato – che i venditori si erano dichiaratiestranei al profilo di responsabilità per l’inadempimentodell’obbligo da essi assunto in sede di rogito, mediante la dazionedi garanzia circa gli oneri e le spese necessari per l’ottenimentodel certificato, e – dall’altro – che gli stessi, a torto, avevanoimputato la responsabilità per il mancato ottenimento delcertificato alla ditta costruttrice, dichiarandosi comunquedisponibili a nominare un tecnico di fiducia; e) che l’obbligo delvenditore di consegna all’acquirente dei documenti inerenti allaproprietà e all’uso della cosa venduta includeva anche quello diadoperarsi per far ottenere tali documenti alla controparte e dicompiere i necessari atti giuridici che ne integrasseroeventualmente l’efficacia; f) che l’obbligazione assunta daiNumero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/2026venditori avrebbe dovuto essere adempiuta dagli stessi già apartire dalla dazione della garanzia e il fatto che gli acquirenti nonavessero avanzato richiesta di adempiere prima del 18 marzo2015 nulla toglieva all’inadempimento dell’obbligazione deglialienanti, inadempimento che, a quella data, ancora perdurava,senza che potesse incidere sul vaglio della responsabilità deivenditori la circostanza che gli acquirenti, nella prima richiestainoltrata, avessero preannunciato di aver contattato un tecnicoper conoscere tempistiche, costi e incombenti necessari ai fini delperfezionamento della pratica; g) che, ai fini di essere esentati daresponsabilità, gli alienanti avrebbero dovuto allegare e provare diaver agito con diligenza e di avere impiegato, in concreto, leenergie e i mezzi normalmente e obiettivamente necessari e utiliai fini dell’adempimento della prestazione dovuta, onde soddisfarel’interesse creditorio ed evitare possibili effetti dannosi, sicché lacondotta tenuta dalla parte appellante non assurgeva nemmeno alrango di esecuzione di un’obbligazione di mezzi, dal momentoche, con riguardo al contenuto dell’attività in concreto posta inessere dai venditori, non poteva nemmeno affermarsi che glistessi avessero dato effettiva prova di voler adempiere; h) che,dalla lettera di risposta del 9 aprile 2015, si evinceva chiaramentecome nessuna offerta non formale fosse stata avanzata daivenditori, dal momento che, per un verso, veniva negatol’inadempimento e, per altro verso, si affermava che sarebbestato nominato un tecnico di fiducia per l’espletamento dellepratiche, senza indicare termini e modalità diretti a chiarire qualisarebbero stati i passi concreti volti ad adempiere da parte deglialienanti, i quali non avevano nemmeno ritenuto di comunicare ilNumero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/2026nominativo del tecnico che sarebbe stato incaricato; i) che,pertanto, detta offerta era priva dei caratteri richiesti dalla leggeper poter essere considerata seria, tempestiva e completa, con laconseguenza che gli acquirenti, a distanza di 20 giorni dalla primarichiesta, in assenza di altre comunicazioni, avevano inviato altrosollecito, invitando i venditori a nominare un tecnico perl’ultimazione delle pratiche già avviate, cui seguiva la nota del 23aprile 2015, con la quale il difensore dei venditori non avevaconfermato più l’impegno assunto dagli stessi, limitandosi aescluderne la mora.3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] eDonatello Arena.Hanno resistito, con controricorso, gli intimati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.I ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato memorieillustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonchédell’art. 111, sesto comma, Cost., per avere la Corte di meritoadottato una motivazione apparente in relazione al rigetto delprimo motivo di gravame, afferente al vizio di ultra-petizione dellaNumero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/2026pronuncia di primo grado, con la conseguente omessa pronunciasul primo motivo d’appello, in violazione degli artt. 99, 112 e 342c.p.c.Osservano gli istanti che, a fronte della censura secondo cuinon poteva essere disposto l’indennizzo volto al rimborso dellespese sostenute ai fini di ottenere il certificato di agibilità, essendostata proposta una mera domanda risarcitoria, la motivazioneadottata dalla sentenza d’appello non avrebbe soddisfatto la sogliadel minimo costituzionale.1.1.– Il motivo è infondato.Infatti, la Corte d’appello ha offerto congrue argomentazioniai fini di disattendere la suddetta censura.In specie, la sentenza d’appello ha evidenziato che, nellavendita di immobili destinati ad abitazione, l’inadempimentodell’obbligo gravante sul venditore di consegnare all’acquirente ilcertificato di abitabilità è ex se foriero di danno emergente per ilminor valore di scambio del bene in conseguenza di taleinadempimento, danno che, ove accertato nell’an, è suscettibile diessere liquidato dal giudice in via equitativa, essendoobiettivamente impossibile ovvero particolarmente difficileprovarne il presunto ammontare (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.25418 del 10/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 23157 del11/10/2013; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34211del 21/11/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19749 del 22/09/2020).Per l’effetto, si è ritenuto che l’avvenuta quantificazione deldanno, secondo i costi necessari ai fini dell’ottenimento delcertificato di abitabilità, rientrasse pienamente nel profilodell’azione risarcitoria esperita.Numero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/2026Tale soluzione è conforme al principio secondo cui, in ipotesidi inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente hadiritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condottadella controparte inadempiente, compreso il rimborso delle speseaffrontate in vista del proprio adempimento e, segnatamente,degli esborsi finalizzati a rendere la cosa conforme all’oggettodelle pattuizioni contrattuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17562 del31/08/2005).Ebbene, a fronte dell’impegno non mantenuto daglialienanti di curare, a proprie spese, la pratica volta ad ottenere ilcertificato di agibilità, rientrava fra le voci risarcibili il rimborso deicosti sostenuti dagli acquirenti per ottenere tale certificato, qualeprecipitato dell’inadempimento cristallizzato dei primi.2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1322 c.c. e del principio di autonomianegoziale nonché degli artt. 1362 e ss. c.c., con l’erratainterpretazione del contratto in ordine alla previsione pattizia diun’obbligazione di mezzi in capo ai venditori sottoposta acondizione sospensiva, in deroga all’obbligo di consegna previstodall’art. 1477 c.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt.1353 e 1381 c.c., in ordine all’adempimento – da parte del terzo –della prestazione promessa, nonché dell’art. 1218 c.c. perl’insussistenza dell’inadempimento e, dunque, del diritto alrisarcimento dei danni, per avere la Corte territoriale mancato dirilevare che l’obbligazione assunta dai venditori avrebbe dovutoqualificarsi quale obbligazione di mezzi, con la quale gli alienantisi impegnavano ad attivarsi, a propria cura e spese ed a richiestaNumero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/2026degli acquirenti (“ove richiesto e necessario”), a far sì che ilComune provvedesse al rilascio del certificato di agibilità.Obiettano gli istanti che i compratori avrebbero rinunciatoall’obbligazione di consegna immediata, all’atto della stipula dellavendita, del certificato di agibilità, così sostituendosi, all’obbligo di“dare”, la previsione di una diversa obbligazione di “fare”, la cuiefficacia sarebbe stata condizionata al verificarsi di unavvenimento futuro e incerto, rappresentato dall’impegno, daparte dei venditori, ad adoperarsi per ottenere tale rilascio verso ilComune.Sicché si sarebbe trattato di un’obbligazione sostitutivacondizionata, nella piena consapevolezza degli acquirenti dellacarenza del certificato all’atto della stipula della vendita,certificato poi ottenuto il 19 novembre 2015.2.1.– Il motivo è infondato.Infatti, la Corte d’appello ha escluso che i venditori sifossero attivati, in attuazione dell’obbligo assunto, a curare lapratica volta ad ottenere il certificato di agibilità, nonostantel’espressa richiesta dei compratori e il sollecito inviato.La disponibilità generica manifestata dagli alienanti è stataritenuta priva di effettività, perché non associata alla loro concretainiziativa in un termine congruo e all’individuazione del nominativodel tecnico incaricato.Per l’effetto, la sentenza impugnata ha evidenziato: - chel’obbligo del venditore di consegna all’acquirente dei documentiinerenti alla proprietà e all’uso della cosa venduta includeva anchequello di adoperarsi per far ottenere tali documenti allacontroparte e di compiere i necessari atti giuridici che neNumero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/2026integrassero eventualmente l’efficacia; - che l’obbligazioneassunta dai venditori avrebbe dovuto essere adempiuta daglistessi già a partire dalla dazione della garanzia e il fatto che gliacquirenti non avessero avanzato richiesta di adempiere prima del18 marzo 2015 nulla toglieva all’inadempimento dell’obbligazionedegli alienanti, inadempimento che, a quella data, ancoraperdurava, senza che potesse incidere sul vaglio dellaresponsabilità dei venditori la circostanza che gli acquirenti, nellaprima richiesta inoltrata, avessero preannunciato di avercontattato un tecnico per conoscere tempistiche, costi eincombenti necessari ai fini del perfezionamento della pratica; -che, ai fini di essere esentati da responsabilità, gli alienantiavrebbero dovuto allegare e provare di aver agito con diligenza edi avere impiegato, in concreto, le energie e i mezzi normalmentee obiettivamente necessari e utili ai fini dell’adempimento dellaprestazione dovuta, onde soddisfare l’interesse creditorio edevitare possibili effetti dannosi, sicché la condotta tenuta dallaparte appellante non assurgeva nemmeno al rango di esecuzionedi un’obbligazione di mezzi, dal momento che, con riguardo alcontenuto dell’attività in concreto posta in essere dai venditori,non poteva nemmeno affermarsi che gli stessi avessero datoeffettiva prova di voler adempiere.Il che ha costretto i compratori ad attivarsi per ottenere talecertificato con un proprio tecnico, le cui spese hanno costituitooggetto della pretesa risarcitoria avanzata e accolta.Solo all’esito della loro iniziativa (recte dell’iniziativa deicompratori), il certificato è stato ottenuto nella data indicata del19 novembre 2015.Numero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/20262.2.– Dunque, non assume alcuna rilevanza, in concreto, laqualificazione dell’obbligazione quale obbligazione di mezzi o dirisultato ovvero, più propriamente, quale obbligazione noncontrollabile o governabile.Nelle obbligazioni non controllabili il risultato è aleatorio,perché dipendente da fattori esterni, oggettivi e/o soggettivi,concomitanti con la condotta del debitore. In tali casi la diligenzacostituisce un criterio di determinazione del contenuto del vincolo,che può esonerare da responsabilità quand’anche la prestazionenon sia adempiuta.Nondimeno, nella fattispecie, è stato accertato che i debitori(recte gli alienanti) non si sono attivati in termini utili (ossia inmodo adeguato e consono alla natura della prestazione) ai fini difavorire il conseguimento di detta prestazione a vantaggio deicreditori (recte degli acquirenti), ponendo in essere ogni contegnoindispensabile.E tanto ai fini della ponderazione dell’esigibilità in concretodella prestazione, avuto riguardo alle linee guida e alle buonepratiche accreditate dalla scienza di settore, ove sussistenti, o dialtri utili parametri di confronto, idonei a fungere da criteri diorientamento per stabilire fino a che punto può spingersi lapretesa di dare attuazione alla prestazione, alla stregua dellacausa specifica del contratto da cui trae fonte il rapportoobbligatorio controverso.3.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,per avere la Corte distrettuale mancato di rilevare, ai fini diNumero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/2026escludere la responsabilità dei venditori, che comunque ilcertificato di abitabilità era stato rilasciato da parte del Comune.3.1.– Il motivo è inammissibile.Ricorre, infatti, un’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (norma oraripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), a fronte di un giudiziod’appello instaurato dopo l’11 settembre 2012.Questo appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto” relative alla responsabilità risarcitoria, per non essersi glialienanti attivati ai fini di ottenere il certificato di agibilità (tantoda indurre i compratori a curare, a proprie spese, tale rilascio),sono state decise in base alle “stesse ragioni” e ripercorrendo ilmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez.6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n.29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez. L,Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.Numero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/20264.– Con il quarto motivo i ricorrenti contestano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218 e 1256 c.c. nonché dell’art. 1220c.c., con la lesione dei principi di buona fede e correttezza di cuiagli artt. 1175 e 1375 c.c. da parte degli acquirenti, per avere laCorte d’appello mancato di rilevare l’insussistenzadell’inadempimento colpevole dei venditori, con la loro liberazionedall’obbligazione pattuita.Deducono gli istanti che il termine per l’adempimento deivenditori sarebbe decorso dalla richiesta formulata con la missivadel 18 marzo 2015, sicché gli acquirenti avrebbero dovutoassegnare un congruo termine ai venditori per consentire loro dipoter adempiere al predetto obbligo contrattuale, termine ineffetti non concesso, non consentendo così agli alienanti di potersi4.1.– Il motivo è inammissibile.La censura mira, infatti, chiaramente, in questi termini, aottenere una rivalutazione dei fatti di causa per giungere a unaconclusione diversa, rivalutazione preclusa in sede di legittimità(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1,Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017;Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Precisamente tale doglianza è indirizzata a confutare i rilieviin fatto della sentenza impugnata secondo cui: A) dalla lettera dirisposta del 9 aprile 2015 si evinceva chiaramente come nessunaofferta non formale fosse stata formulata dai venditori, dalmomento che, per un verso, veniva negato l’inadempimento e,Numero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/2026per altro verso, si affermava che sarebbe stato nominato untecnico di fiducia per l’espletamento delle pratiche, senza indicaretermini e modalità diretti a chiarire quali sarebbero stati i passiconcreti volti ad adempiere da parte degli alienanti, i quali nonavevano nemmeno ritenuto di comunicare il nominativo deltecnico che sarebbe stato incaricato; B) pertanto, detta offerta erapriva dei caratteri richiesti dalla legge per poter essereconsiderata seria, tempestiva e completa, con la conseguenza chegli acquirenti, a distanza di 20 giorni dalla prima richiesta, inassenza di altre comunicazioni, avevano inviato altro sollecito,invitando i venditori a nominare un tecnico per l’ultimazione dellepratiche già avviate, cui seguiva la nota del 23 aprile 2015, con laquale il difensore dei venditori non aveva confermato piùl’impegno assunto dagli stessi, limitandosi a escluderne la mora.5.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.Le spese e compensi del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, allarifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, cheNumero registro generale 14401/2021Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 16630/2026Data pubblicazione 27/05/2026liquida in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA comeper legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 5 marzo 2026.Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoLa PresidenteMilena Falaschi