CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22653-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1299/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Piemonte che ha confermato la pronuncia della CTP di Torino, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di prescrizione del debito tributario esercitato tramite cartella e di tempestività dell'impugnazione; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., per aver ritenuto tardivo il ricorso promosso oltre i sessanta giorni dalla piena conoscenza -per averne chiesto l'estratto- del ruolo, in asserita mancanza della notifica delle relative cartelle. In assenza (o negata) notifica della cartella, l'estratto di ruolo è autonomamente impugnabile come primo atto impositivo/esecutivo, nel rispetto dei termini decadenziali dalla piena conoscenza; la facoltatività dell'impugnazione dell'estratto di ruolo consente l'esperimento dell'azione avverso la cartella successivamente notificata, ma non rende meno perentorio il termine di impugnazione dalla piena conoscenza, ove il ricorso avverso l'estratto si intenda promuovere (cfr. Cass. V, n. 27799/2018 e Cass. VI-5. n. 22507/2019); Ric. 2020 n. 22653 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- che, segnatamente, secondo tale ultimo arresto, contrariamente a quanto interpretato dalla parte privata, l'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione da impugnare unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perché solo da quel momento sorge l'interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto del termine generale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, l'autonoma impugnativa dell'estratto, non ostandovi il disposto dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 cit. che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza; che, in altri termini, un atto lesivo venuto a conoscenza ne impone l'impugnazione, producendo il decorso del termine decadenziale, ingiustificata rimanendo l'inerzia della parte; che a tale principio si è uniformata l'impugnata sentenza; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancata pronuncia sull'interruzione della prescrizione del credito erariale per notifica di fermo amministrativo; che correttamente la CTR ha ritenuto assorbito il motivo nella ritenuta tardività del ricorso; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM Ric. 2020 n. 22653 sez. MT - ud. 23-02-2022 -3- La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso nrid-4 a norma del comma 1 -bis dello s