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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 aprile 2025

Cassazione n. 30807/2025

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14026/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.

RSS RSN73E42A662O) eVALERIA LICATA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PARMA n. 479/2025 depositata il 18/04/2025; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 29/08/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 08/10/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, restando irrilevanti le ulteriori deduzioni, relative ad altro ricorso, svolte nell’atto depositato successivamente alla notifica della proposta stessa; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14026/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. RSS RSN73E42A662O) eVALERIA LICATA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PARMA n. 479/2025 depositata il 18/04/2025; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 29/08/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 08/10/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, restando irrilevanti le ulteriori deduzioni, relative ad altro ricorso, svolte nell’atto depositato successivamente alla notifica della proposta stessa; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R
Decreto Cassazione n. 30807/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris