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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26374/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnatoi(GIP del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019, ha rideterminato in anni tre e mesi sei di reclusione la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] quale aumento in continuazione sulla pena inflitta dal GIP del Tribunale di Brescia; Rilevato che con il ricorso si deduce che il giudice non avrebbe ottemperato gral principio di diritto posto con la sentenza di annullamento; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto il giudice dell'esecuzione, anche rivalutando la gravità complessiva dei fatti, ha adeguatamente evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto di apportare una riduzione di soli tre mesi ed ha così reso una motivazione coerente e adeguata, con ciò conformandosi al principio di diritto posto nella sentenza di annullamento; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnatoi(GIP del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019, ha rideterminato in anni tre e mesi sei di reclusione la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] quale aumento in continuazione sulla pena inflitta dal GIP del Tribunale di Brescia; Rilevato che con il ricorso si deduce che il giudice non avrebbe ottemperato gral principio di diritto posto con la sentenza di annullamento; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto il giudice dell'esecuzione, anche rivalutando la gravità complessiva dei fatti, ha adeguatamente evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto di apportare una riduzione di soli tre mesi ed ha così reso una motivazione coerente e adeguata, con ciò conformandosi al principio di diritto posto nella sentenza di annullamento; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 26374/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris