CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28872/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzaemessa il 25 ottobre 2024 d a lla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricors i ; uditi i difensor i del ricorrente, Avv. R occo N icola e Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] B uccico , che hanno insistito per l'accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza, per quanto rileva in questa Sede, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dagli addebiti relativi ai punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16),17), 18), 21), 22), 23)e 24) del capo 66) perché il fatto non costituisce reato; ha revocato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici; ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per le condotte relativeai rimborsi residui indicati ai punti 19 ) , 20 ) , 25 ) , 26 ) , 27), 28), 30), 31)e 32) del medesimo capo 66 ) , nonché per i rimborsi di cui ai punti 1)e 2) del capo 18) e rideterminato la pena in anni due e mesi quattro di reclusione; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che ha ordinato la confisca delle somme sequestrate e condannato [OSCURATO:PERSONA], in solido con i coimputati indicati in dispositivo, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Regione [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede. La condanna attiene allecondotte commess e dall’imputato, nella qualità di Assessore e consigliere regionale della [OSCURATO:PERSONA],nonché di capogruppo consiliare del [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2010 e da maggio 2010 a dicembre 2011. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dell’appropriazione delle somme oggetto di anticipo mensile per spese di segreteria e di rappresentanza, rimborsabili ai consiglieri ai sensi dell ’art. 11 legge regionale n. 8/1998 (capo 66) , nonché de i contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari previsti dall’art. 6 della medesima legge regionale (capo 18) , attraverso la trasmissione ai competenti uffici regionali di documentazione fiscale- contabile relativa a spese non sostenute o non ammissibili al rimborso. La medesima sentenza ha inoltre assolto [OSCURATO:PERSONA] (cugino di [OSCURATO:PERSONA], nonché suo consulente-commercialista), al quale erano state contestate le medesime condotte di peculato, quale concorrente extraneus di [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto, avendo costui svolto compiti meramente esecutivi, quali il pagamento di talune spese o il ritiro delle merci, in assenza, tuttavia, di prova di un suo contributo consapevole rispetto alla determinazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone due separati ricorsi per cassazione a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali vengono dedotti i motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alla conferma del giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 66), limitatamente alle spese di cui ai punti 19), 20), 25), 26), 27), 28), 30), 31)e 32), ed al reato di cui al capo 18), limitatamente alle spese indicate ai punti 1)e 2). Violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Si afferma, infatti, che la motivazione sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], cui la Corte è pervenuta sulla base dell'inversione dell'onere probatorio tra accusa e difesa, si snoda lungo due direttrici: 1) l'alterazione dei giustificativi di spesa; 2) l'attribuibilità delle condotte decettive a [OSCURATO:PERSONA], risultando buona parte dei costi portati al rimborso riferibili al [OSCURATO:PERSONA], ossia ad un soggetto formalmente estraneo alla segreteria organizzativa e/o istituzionale dell'imputato Nel censurare le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito, si rileva che: come risulta dalla delibera n. 38 del 2012, la delibera n. 257/2000 non conteneva una specifica individuazione delle spese rimborsabili; la sola mancanza di giustificazione dell’impiego della somma erogata non comporta automaticamente l’illiceità della spese; nel caso di specie , non è stata offerta prova certa dell’appropriazione, in quanto il rendiconto delle spese si risolveva nella presentazione di documenti contabili ontologicamente generici; il giudizio di responsabilità si fonda solo sulla mancanza di adeguata documentazione giustificativa, senza alcuna valutazione:a) del rapporto tra spese lecite e spese e risultate illecite; b) della loro non ine renza; c) della obiettiva saltuarietà dell'agire illecito; d) della sussistenza del dolo del ricorrente ; e) degli omessi controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] configurabilità del peculato. In particolare, con riferimento alle singole spese, si deduce: a) quanto alla spesa di cui al punto 19),che [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato per il pagamento una carta di credito, e, a fronte di tale dato, il giudizio di responsabilità, incontestata l’inerenza della spesa, si fonda sulla sola alterazione del numero di pasti, da quattro a quattordici, indicato nella ricevuta fiscale; b)quanto alla spesa di cui al punto 20), per la sua sovrapponibilità rispetto alle spese di cui ai punti da 21)a 24), deve ritenersi che la Corte sia incorsa in un mero errore nel non includerla nella pronuncia di assoluzione: si eccepisce inoltre, l’intervenuta prescrizione,trattandosi di una spes a sostenuta il 27/12/2010 ; c) quanto alle spese di cui ai punti 25), 26), 27) e 28 ), oltre a trattarsi di spese pacificamente rimborsabili, si rileva la contraddittorietà della motivazione, fondata esclusivamente sul fatto che tali spese sono state sostenute da [OSCURATO:PERSONA]. Si segnala al riguardo che: il fatto è stato commesso con modalità identiche a quelle di cui alla spesa indicata al punto 1); [OSCURATO:PERSONA] era il commercialista di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva la delega ad operare sul suo conto corrente; gli estratti conto indicavano l'indirizzo del commercialista [OSCURATO:PERSONA]; d) quanto alle spese di cui ai punti 30), 31)e 32), si rileva che è irrilevante il «tragitto» degli assegni (emessi da [OSCURATO:PERSONA] all’ordine di s é medesimo, girati per l’incasso e versati sul conto di [OSCURATO:PERSONA] su cui aveva la delega ad operare). In particolare, la tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato alcun pagamentoè priva di pregio in quanto non è rilevante chi abbia provveduto alla provvista, ma solo ed esclusivamente che le forniture fossero destinate a [OSCURATO:PERSONA], cosa realmente accaduta. Inoltre, non può escludersi che attraverso gli assegni tratti a favore di sé stesso sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso dare formale copertura contabile ad anticipazioni fatte dal medesimo, in contanti , nell'interesse del consigliere regionale. È,inoltre, indimostrata la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] dell'alterazione dei documenti contabili originali custoditi dalle ditte emittenti ; e) quanto alle spese di cui al punto 1)e 2) del capo 18 ) , si rileva l’insufficienza degli accertamenti svolti dal teste Cieri. Le spese, infatti, sono state pagate con denaro contante e non può fondatamente ipotizzarsi alcun comportamento fraudolento del ricorrente, potendo,anzi, ascriversi la difficoltà di accertamento al disordine contabile dei ristoratori. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione relativa alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 314 cod. pen., anziché ai sensi degli artt. 314-biso 316-ter cod. pen.Tale motivo è stato ulteriormente illustrato con i motivi aggiunti. In particolare, si rileva la riconducibilità delle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] a mere distrazioni di danaro, oggetto degli indebiti rimborsi, destinate a finalità solo parzialmente personali e,comunque, sottratte alla finalità pubblica in termini non definitivi,ma meramente transeunti. Infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 4, legge regionale n. 8 del 19 98 , nel caso in cui le irregolarità emerse in sede di rendicontazione,e, quindi , di verifica dell'inerenza delle spese portate al rimborso a fini istituzionali non siano sanate nel termine di trentagiorni dal rilievo, l'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] può trattenere dai contributi relativi all'anno successivo una somma pari all'importo dei contributi non regolarmente spesi dal gruppo. Ciò comporta, dunque, la qualificabilità di siffatte condotte ai sensi dell'articolo 314-bisc od. pen. , avendo, peraltro, la Corte territoriale omesso di valutare che l'evento da cui dipende l'esistenza di tale reato non è dovuto alla condotta dell'odierno ricorrente, ma è stato favorito dagli omessi controlli dell'Ufficio regionale preposto. In alternativa, quanto alla possibile qualificazione ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen., si rileva che nel caso in esame non è configurabile il delitto di peculato in quanto manca il presupposto del possesso o della disponibilità giuridica del danaro da parte del ricorrente, che si è limitato a conseguire il rimborso delle spese sostenute sulla base di specifiche istanze corredate da documentazione contabile, talvolta ritenuta inadeguata a giustificare l'inerenza della spesa, giovandosi dei controlli a maglie larghe dell'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al diniego dell’attenuante di cui all’art. 323-bis c od. p en ., stante la significativa riduzione dei rimborsi, in relazione ai quali è stato ravvisato il reato di peculato e l'ammontare complessivo delle somme indebitamente percepite,che si attesta sotto la soglia dei 10.000 euro. Tale motivo è stato ulteriormente illustrato con i motivi aggiunti in cui si è sollecitata una valutazione dell’entità del fatto in relazione ad ogni singola condotta di peculato. 2.4. Violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c od. pen. stante la tenuità del danno patrimoniale cagionato sulla base dei rimborsi qualificati come indebiti. 2.5. Violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato e alla sospensione del suo corso. Mancanza di motivazione sulla intervenuta prescrizione del reato nel giudizio di appello. Il motivo è stato ulteriormente illustrato con i motivi aggiunti. Si deduce, in particolare, l'incertezza sull'individuazione della decorrenza della prescrizione, nonché l'erroneo calcolo della sospensione del termine di prescrizione, non potendosi considerare i giorni trascorsi dal 21 ottobre 2022 al 7 luglio 2023, trattandosi di un rinvio disposto per la sola indisponibilità dei difensori degli imputati a concludere alladata del 21/10/22 e, dunque, per l’esercizio del diritto di difesa. Ciò in ragione del fatto che , alla stregua dell’ avviso di udienza, fissata a seguito di rinvio di ufficio disposto con il decreto del 10/3/22 per la compresenza di più processi complessi da trattare all’udienza del 18/3/22, doveva ritenersi imprevedibile per le parti la destinazione alla discussione dell’udienza del 21/10/22. Si lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 159 c od. pen. che indica in sessanta giorni il termine massimo di sospensione della prescrizione. Infine, con i motivi aggiunti si è dedotto che,nel caso di specie, il reato deve considerarsi consumato nel momento in cui il numerario, già nella disponibilità del soggetto agente, è stato illecitamente distratto verso finalità diverse, incompatibili con la destinazione pubblicistico istituzionale. Ne consegue, pertanto,che il termine di prescrizione deve computarsi dalla giorno della spesa, ovvero dal giorno in cui è cessata la continuazione. Si è,inoltre,rilevato il carattere apparente della motivazione attraverso la quale la Corte territoriale ha ritenuto di calcolare la sospensione del termine di prescrizione in un anno, un mese e ventisette giorni, senza peraltro individuare il cd. atto interruttivo intermedio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, rileva il Collegio che, come dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale è incorsa in un evidente errore materiale là dove ha omesso di inserire in dispositivo la spesa di cui al punto 20) tra le spese in relazione alle quali ha assolto il ricorrente. Risulta, infatti, dalla motivazione della sentenza che la spesa in questione è stata valutata unitamente a quelle di cui ai punti 21) e 24) quale spesa in relazione alla quale si è ritenut a carente la prova della sua insussistenza, non potendosene escludere la riferibilità ai collaboratori di [OSCURATO:PERSONA] con la conseguente configurabilità di una mera irregolarità contabile. Dovendosi, in tal caso, accordare prevalenza alla motivazione, in quanto chiaramente espressiva della volontà del Collegio, va, dunque, disposta la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso dell’inserimento, nel punto 7, del numero “20” tra i numeri“18” e “21”. 2. Ciò premesso, prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, occorre ricostruire la disciplina applicabile al caso in esame con riferimento ai contributi spettanti ai consiglieri regionali sia per le spese di segreteria e rappresentanza che per il per il funzionamento dei gruppi consiliari. Si tratta degli artt. 6 e 11 della legge regionale della [OSCURATO:PERSONA] n.8 del 2 febbraio 1998, intitolata “Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi consiliari della Regione [OSCURATO:PERSONA]”. In primo luogo, ai sensi dell’art. 11, a ciascun consigliere spettauna somma a titolo di rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza finalizzata a rendere possibile l'esercizio del mandato, restando escluso ogni vincolo di mandato (art. 11). L’art. 6 prevede, inoltre, l’assegnazione a ciascun gruppo consiliar e di un contributo annuo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale sulla base di un importo definito, per ciascun gruppo, annualmente dall'ufficio di presidenza sentito il parere della conferenza dei capi gruppo, dacorrispondersi in rate mensili. Tale contributo pu ò essere utilizzato per le spese organizzative, di rappresentanza, di funzionamento, di aggiornamento,studio e documentazione, comprese le acquisizioni di consulenzequalificate di esperti, nonché' la stipula di convenzione conagenzie, società o cooperative di servizi per l'acquisizione diservizi ed assistenza amministrativa, per far conoscere l'attività dei gruppi consiliari e quale contributo per spese postali, dicancelleria e telefoniche(comma 2). Il successivo art. 7 prevede, inoltre, un obbligo di rendicontazione annuale delle spese sostenute dal gruppo consiliare. Il rendiconto, relativo alle spese sostenute nell’anno precedente, va redatto dal presidente del gruppo consiliare, entro il 31 marzo di ogni anno, va approvato del relativo gruppo e , infine, va depositato presso l'ufficio di presidenza delConsiglio regionale. Quindi, ai sensi del successivo art. 8, entro il 30 giugno di ogni anno, l'ufficio di presidenza procede alle verifiche dei rendiconti presentati da ciascun gruppo consiliare e, ove riscontri delle irregolarità, assegna un termine per la regolarizzazione che, ove non rispettato,consente il trattenimento dai contributi relativi all'anno successivo di una somma pari agli importi ritenuti non regolarmente spesi dal gruppo. Risulta, inoltre, dalle sentenze di merito che, ai sensi dell’art. 5 della deliberazione n. 357 del 25/9/2000 dell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio della Regione [OSCURATO:PERSONA], tali contributi venivano corrisposti con rate mensili anticipate ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, i quali erano successivamente tenuti a presentare con cadenza periodica i l rendiconto dell'utilizzazione dei contributi ricevuti nell'esercizio precedente, corredato dalla documentazione giustificativa delle spese. 3. Passando all’esame del primo motivo di ricorso, rileva il Collegio che, in disparte il dedotto errore materiale, le censure formulate dal ricorrente non superano il vaglio di ammissibilità in quanto interamente versate in fatto, di contenuto meramente confutativo e generiche. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la sua responsabilità non si fonda su mere irregolarità contabili, ma sulla allegazione di documenti contraffatti ovvero di ricevute di spese sostenute daAscanio [OSCURATO:PERSONA], soggetto con il quale , in disparte ildedotto rapport o di contenuto privatistico, [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun rapporto di collaborazione correlato al suo ruolo istituzionale e rilevante ai sensi della citata disciplina regionale. La Corte territoriale, infatti, con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, ha posto a fondamento della conferma del giudizio di responsabilità i seguenti elementi, desunti dalle risultanze probatorie di cui si è dato conto in sentenza: a) quanto alla spesa di cui al punto 19), la prova della falsificazione della fattura presentata da [OSCURATO:PERSONA],sia nel numero di pasti (da 4 a 14) che nell’importo (da 80,00 euro a 280,00euro, è stata desunta dall’accertamento svolto presso il ristoratore dal quale è emerso che lo scontrino del pagamento di [OSCURATO:PERSONA] ammontava a 80 euro mentre l’intero importo incassato nella giornata era pari a 140 euro . L’elemento psicologico del reato è stato, infine, desunto dalla valutazione dell’interesse esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] ad alterare la fattura al fine di consolidare la spesa per un importo superiore di 200 euro a quello sostenuto; b) quanto alle spese di cui ai punti 25), 26), 27) e 28 ), la Corte territoriale , con motivazione adeguata e ancorata alle risultanze probatorie, in particolare, al la deposizione resa dal ristoratore,ha ritenuto dirimenti, ai fini della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], lecircostanze relativ e alla loro inere nza a spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA], come detto estraneo alla cerchia di collaboratori di [OSCURATO:PERSONA], per occasioni, quali cene di famiglia o con amici, completamente estranee alle finalità istituzionali. Tali circostanzerendono le spese in esame non assimilabili a quelle di cui al punto 1), relative, invece,ad un collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] ; c) quanto alle spese di cui ai punti 30), 31) e 32 ), gli argomenti spesi dal ricorrente, oltre a risolversi in mere censure di merito, hanno anche un contenuto congetturale ed esplorativo nella parte in cui ipotizzano una loro giustificabilità sulla base di asseriti rapporti interni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, tali censure omettono di confrontarsi criticamente con l’argomento centrale del giudizio di responsabilità, ovvero gli accertamenti svolti sia presso le ditte che avevano fornito apparentemente il materiale di cancelleria sia presso gli istituti bancari interessati,dai quali è emerso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato alcun pagamento delle fatture in questione. Tali fatture , inoltre, sono risultate alterate rispetto a i documenti originali custoditi presso le ditte emittenti, che risulta va no averle emesse nei confronti di altri soggetti non riconducibili a V iti ; d) quanto alle spese di cui al punto 1)e 2) del capo 18 ) , la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato in merito alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della dirimentecircostanza relativa alla oggettiva inesistenza della spesa e alla accertata falsificazione delle fatture presentate da [OSCURATO:PERSONA] , in un caso, nella data e nell’importo (si tratta di quella relativa a spesa di ristorazione per euro 323,che dagli accertamenti contabili presso il ristorante è risultata frutto della alterazione della fattura originale dell’importo di euro 23 e relativa ad un pasto apparentemente sostenuto in una data in cui il ristorante era chiuso) o solo nell’importo, elevato da 70 a 270 euro. 4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L’elemento dirimente ai fini della qualificazione giuridica,ai sensi dell’art.314 cod. pen., delle condotte appropriative ascritte al ricorrente è stato correttamente individuato dalla sentenza impugnata nella direttadisponibilità del denaroerogato ai singoli consiglieri a titolo di contributo per il funzionamento del gruppo consiliare di appartenenzao per le spese di segreteria e rappresentanza. Ciò in del meccanismo di erogazione anticipata dei contributi spettanti ai consiglieri regionali, descritto al punto 2. Invero,secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale il Collegio non intende discostarsi, la nozione di possesso assunta dall’art. 314 cod. pen. ha un significato più ampio di quello civilistico. Si ritiene, infatti, non necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la diretta disponibilità del denaro, essendo sufficiente la disponibilità giuridica, ossia la possibilità di disporne, mediante un atto di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione (tra le tante, Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257385; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, Bartolotta, Rv. 255529; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146).Tale nozione di possesso è stata declinata dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, sottolineandosi la necessità, affinché possa configurarsi una disponibilità giuridica del bene, che il rapporto tra il pubblico ufficiale e la “cosa” sia connotato, da un lato,dal dovere di custodia del bene, e, dall’altro, dal potere, esercitabile in autonomia, di attribuire alla stessa una diversa destinazione (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, Rv. 284577 – 03 ; Sez. 6, n. 29678 del 7/7/2022, Villani; Sez. 6, n.40595 del 2/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). [OSCURATO:PERSONA] base di tale condivisibile premessa ermeneutica, si è, dunque, ritenuto che la disponibilità giuridica del denaro spetta soltanto a chi ha un “potere di firma”, circostanza, quest’ultima, che, come anticipato, risulta sussistente nel caso in esame proprio in ragione dellaspecifica disciplina regionale . Ulteriore tassello idoneo a confermare la correttezza della qualificazione giuridica delle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA], attiene, infine, alla natura delle spese per cui ne è stata confermata la penale responsabilità. Contrariamente a quanto assume il ricorrente , peraltro in termini meramente apodittici, la condanna attiene a spese che , con riferimento ad entrambi i contributi erogati, sono risultate non sostenute da [OSCURATO:PERSONA] o , comunque, assolutamente incompatibili con le finalità pubblicistiche e, in particolare con la legittima destinazione dei contributi ricevuti, trattandosidi spese documentate da fatture false, evidentemente utilizzate per consolidaredefinitivamente il possesso del denaro ricevuto (cfr. Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282) o riferibilia soggetti estranei al ruolo pubblico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] base di tali ineccepibili considerazioni, completamentetrascurate dal ricorrente, che continua ad insistere, in termini meramente apodittici, su lla provvisorietà della destinazione dei contributi ricevuti a finalità solo parzialmente personali, la Corte territoriale, valorizzando le modalità delle condotte appropriative sopra descritte, di fatto incompatibili con la tesi difensiva, ha legittimamente escluso la configurabilità nel caso di specie del reato di cui all’art. 314-biscod. pen. Così facendo, si è fatta corretta applicazione dell’indirizzo ermeneutico, dal Collegio condiviso e ribadito, secondo il quale il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-biscod. pen., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sanziona le condotte distrattive che non comportano una perdita definitiva dei beni per la pubblica amministrazione e che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché l'ambito applicativo del delitto di peculato, già in precedenza limitato alle sole appropriazioni distrattive, ossia effettuate per finalità esclusivamente private, non risulta modificato dall'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice(Sez. 6, n. 18587 del 12/02/2025, Barisano, Rv. 288058; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780 -03; Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 -02). Le considerazioni sopra esposte in merito alla anticipata erogazione dei contributispettanti ai consiglieri regionali e alla disponibilità diretta del dena r o erogato a tale titolo da parte di [OSCURATO:PERSONA], rivela no , infine, la manifest a infondatezza della invocata riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. , per la cui configurabilità è necessaria la mancanza di disponibilità del beneoggetto di indebita percezione (cfr. Sez. 6,n. 40595 del 02/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 282742). 5. Il terzomotivo è inammissibile in quanto manifestamente infondat o . Va, innanzitutto, ribadito che in tema di delitti contro la [OSCURATO:PERSONA], la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità si riferisce al fatto nella sua globalità e ricorre quando il reato, valutatoin tutti i suoi elementi, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare, a differenza dell’attenuantedi cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Sez. 6, n. 30178 del 23/05/2019, Fundarò, Rv. 276280; Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di, Rv. 259501 ). Dal complessivo tessuto argomentativo della sentenza impugnataemerge che la Corte territoriale ha correttamente applicato tale regula iuris ed ha considerato, quale elemento ostativo alla concessione della invocata attenuante, la gravità complessiva del fatto, desumibile dalla ricostruzione delle modalità delle singole condotte appropriative ascritte, e l’entità del rimborso conseguito . A tal fine la Corte territoriale ha indicato, come esempio, proprio quello relativo alle spese di cancelleria, risultate inesistenti e aventi un valore complessivo di 7.300 euro. 6. Anche il quartomotivo non supera il vaglio di ammissibilità in ragione della sua manifesta infondatezza. La sentenza impugnata, con motivazione sintetica, ma immune da vizi logici o giuridici, ha, infatti legittimamente valorizzato l’entità, non esigua,del lucro conseguito da [OSCURATO:PERSONA] attraverso le richieste di rimborso per spese inesistenti. 7.Il quinto motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 7.1. In primo luogo, diversamente da quanto afferma il ricorrente, dall’esame delle sentenze di merito non emerge alcuna incertezza sulla individuazione del dies a quodel termine di prescrizione. Dalla sentenza di primo grado risulta, infatti, che, sulla base della deposizione del teste Lavieri, il Tribunale ha considerato la data di approvazione del rendiconto ed ha, quindi , fatto riferimento, in base alle annualità delle spese di cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rimborso, alle date del 31/3/2011 e del 31/3/2012. Si tratta di una valutazione che, oltre a non essere stata oggetto di specifiche censure con l’atto di appello, appare pienamente coerente con la disciplina analizzata al punto 2., individuando il tempus della inte r versio possessionisnel momento in cui, con l’approvazione del rendiconto , si consolida definitivamente il possesso del denaro, anticipat amente erogato a titolo di contributo. Tale fase rappresenta, infatti,il momento finale in cui, in mancanza di rilievi in merito all’entità delle spese sostenute, da cui possono ancora scaturire eventuali conguagli con i contributi dovuti per l’anno su ccessivo, si consolida definitivamente il possesso deldenaro. A tale riguardo, a nulla rileva l’omessa formulazione di rilievi da parte dell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del controllo sulle spese rendicontate, in quanto si tratta di circostanze meramente accide n tali , che non risultano in alcun modo correlatea condivise strategie con l’organo di controllo e , comunque, non incidenti sulla condotta del ricorrentevolta, in ogni caso, ad appropriarsi defin i tivamente del denaro ricevutoimputandolo a spese mai sostenute da [OSCURATO:PERSONA] o , in taluni casi, sostenute da [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. È, inoltre, manifestamente infondata la doglianza relativa alla non computabilità, quale causa di sospensione della prescrizione, del rinvio dell’udienza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7/7/203, rinvio determinato dalla indisponibilità dei difensori a concludere, una volta terminata la requisitoria del P rocuratore Generale. In particolare, è priva di pregio l’argomentazione relativa alla asserita imprevedibilità della destinazione alla discussione dell’udienza del 20/10/22. Tale argomento, infatti, appare palesemente distonico rispetto al modello processuale proprio del giudizio di appello nel quale, in disparte l’eventualità, del tutto eccezionale, della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale , in ragione della presunzione di completezza dell’istruttoria dibattimentale di primo grado (cfr. Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334),la prima udienza, una volta verificata la regolarità del contraddittorio, è di regola destinata alla discussione. In occasione del rinvio in questione, disposto su richiesta dei difensori, è stata, dunque, legittimamente disposta la sospensione della prescrizione, dovendosi, a tal fine, ribadireche il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta, ex art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni fondanti la richiestae indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione del Pubblico ministero o della parte civile (Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552 -02). Erra, ancora, il ricorrente là dove lamenta la violazione dell’art. 159, n. 3, cod. pen. in relazione all’omesso computodi soli sessanta giorni, quale periodo di sospensione della prescrizione. Tale limitazione, infatti, riguarda soli l’ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, di rinvio del processo per impedimento delle parti o dei difensori. [OSCURATO:PERSONA] base delle considerazioni sopra esposte, nonché de l comp l essivo periodo di sospensione della prescrizione risultante dal fascicolo processuale(la scheda exart. 165 disp. att. cod. proc. pen. indica 452 giorni, omettendo, tuttavia, di considerare anche l’ulteriore sospensione della prescrizione disposta i n occasione del rinvio dell’udienza dall’1/3/24 al 13/9/24), deve escludersi che alla data della sentenza impugnata fossero già maturati i termini di prescrizione delle condotte ascritte al ricorrente. 8. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al