CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33930/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA SLH ."),,;•n• HF . •• .,;• -2 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COLOMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]!', COLOMBIA) il ,•• • •••leI 13/11/2024 della (TOI.27-7 APPELLO di CATANZARO da; . UChT,.., • ita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — 7 letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso trasmessa dalle difese delle ricorrenti; ritenuto che le rinunzie trasmesse non sono rituali perché le relative dichiarazioni risultano sottoscritte senza alcuna formalità idonea ad attestarne la riferibilità alle due imputate; ritenuto che i ricorsi che riposano su censure identiche, sono comunque inammissibili in quanto il primo motivo delle due impugnazioni replica profili di censura- legati alla revoca della richiesta di abbreviato, ritenuta non consentita dai giudici del merito, perché pervenuta quando la stessa era stata assentita dal giudice, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti e puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, mentre il secondo motivo, diretto a contestare il dolo rispetto ai reati contestati alle due imputate, appare viziato dalla evidente genericità della prospettazione, analoga a quella connotante il gravame di merito ( come rimarcato dalla Corte di appello) a fronte della puntualità della decisione appellata sul tema ( si veda il punto 8 della sentenza di primo grado) rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 202