Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 144/1976
ECLI:IT:COST:1976:144
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con sentenza di questa Corte n. 117 del 2 maggio 1974, depositata
il successivo giorno 8, è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art, 10, commi secondo e terzo, del d.P.R. 11
gennaio 1956, n. 20, nella parte in cui, nei confronti dei salariati
statali immessi nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della
legge 5 marzo 1961, n. 90, e per il tempo di cessazione dal servizio,
si disponeva il subingresso dello Stato nei diritti di essi salariati e
delle loro vedove e orfani alla pensione relativa all'assicurazione
obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per il periodo
valutato anche per la pensione statale, con iscrizione alla predetta
assicurazione.
Restituiti gli atti della causa di merito al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il giudice istruttore disponeva che si procedesse in base al
nuovo rito del lavoro e, con ordinanza 12 agosto 1975, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, commi secondo e
terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 120 del 9 maggio 1974,
supplemento ordinario, in relazione all'art. 20 della legge 5 giugno
1951, n. 376, assumendo che le suddette più recenti norme, in quanto
ripetono il contenuto di quelle dichiarate costituzionalmente
illegittime, manterrebbero l'ingiustificata disparità di trattamento
tra i salariati dello Stato immessi nei ruoli con la legge n. 90 del
1961 e quelli immessi anteriormente.
Dinanzi a questa Corte si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA] ed altri
attori nel giudizio a quo domandando che anche le nuove disposizioni
siano dichiarate illegittime.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha
chiesto che la questione sia dichiarata non fondata. Richiamati i
precedenti legislativi sul trattamento di quiescenza dei salariati
statali, l'Avvocatura fa presente che la indicata sentenza di questa
Corte trovava la sua ratio nel rilievo che le norme con essa dichiarate
costituzionalmente illegittime vietavano per alcuni casi, fra pensione
statale e pensione INPS, il cumulo che, per altri casi, relativi alla
stessa situazione di fatto e di diritto, era, invece, ammesso da
disposizioni allora in vigore.
Quelle ora denunziate, per contro, farebbero parte di una nuova
organica disciplina che non consentirebbe in alcun caso il cumulo di
due trattamenti pensionistici riferiti allo stesso periodo lavorativo.
:
1. - La questione sottoposta alla Corte è la seguente: se le
disposizioni di cui all'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nel
riprodurre il contenuto dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R.
11 gennaio 1956, n. 20, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 117 del 1974, violino esse pure l'art. 3 della
Costituzione, per disparità di trattamento rispetto alla disciplina
(art. 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376) riguardante i salariati
dello Stato ammessi al cumulo della pensione statale e della pensione
INPS.
2. - La questione non è fondata.
La precedente sentenza n. 117 del 1974 era pervenuta alla pronunzia
di illegittimità delle norme già contenute nell'art. 10, secondo e
terzo comma, della legge n. 20 del 1956 sotto il profilo della
disparità di trattamento nel regime pensionistico di cumulo per uno
stesso periodo lavorativo non esteso a talune categorie di salariati
dello Stato.
Orbene, nel riordinamento organico della materia, effettuato col
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (pubblicato il 9 maggio 1974 nel
supplemento ordinario della [OSCURATO:PERSONA]), è stata ora dettata
una disciplina uniforme, intesa ad eliminare il cumulo per le varie
categorie di dipendenti statali (art. 6) e, in ispecie, per gli operai
(art. 129): con ciò stesso è venuta meno la differenza rilevata con
la ridetta sentenza di questa Corte.
Né, tenuto conto del contesto normativo in cui si inquadra la
nuova disposizione, può avere incidenza il dato puramente formale che
siano state ripetute, con espressioni sostanzialmente identiche, le
disposizioni già dichiarate illegittime.
Nondimeno, poiché l'art. 252 fissa l'entrata in vigore del testo
unico al primo giorno del mese successivo a quello della sua
pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], vale a dire al 1 giugno 1974
(con l'abrogazione delle disposizioni ivi non richiamate: art. 254),
sino a tale data la più volte citata sentenza n. 117 conserva la sua
operatività, ovviamente per i provvedimenti cui è applicabile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione
all'art. 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere