CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura a margine del ricorso; condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diAllianz [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA];-intimati-per la cassazione della sentenza n. 827/2024 del TRIBUNALE diudìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22379/2024Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 8661/2026Data pubblicazione 07/04/20261. Con distinti atti di citazione, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità diproprietario e conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA],e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietario e conducente delveicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], convennero in giudizio dinanzial Giudice di pace di Lucera la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e LucianoGrassano, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei dannisubìti in seguito all’incidente del 30 agosto 2016, allorché LucianoGrassano, conducente e proprietario del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], aveva tamponato la [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA],ferma in coda al segnale di stop, la quale, a sua volta, per effettodell’urto ricevuto, aveva tamponato la [OSCURATO:PERSONA] condotta da NazarioZangardi, anch’essa ferma dinanzi al predetto segnale.Nel contraddittorio con l’[OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia diLuciano Grassano, il Giudice di pace, riuniti i procedimenti ed esperiteuna prova per testimoni e una consulenza tecnica d’ufficio, rigettò ledomande, sul rilievo che gli attori non avevano provato di essereproprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro, non avendo depositato, néin sede di costituzione in giudizio né all’udienza di articolazione deimezzi istruttori, documenti (carta di circolazione, certificato diproprietà, polizza assicurativa o altra documentazione) atti acomprovare tale qualità, né essendo essa stata accertata dal CTUnominato, a cui non erano state messe a disposizione le vettureincidentate con i relativi documenti di circolazione.2. La decisione del Giudice di pace di Lucera è stata integralmenteconfermata dal Tribunale di Foggia, il quale, dopo averle riunite, haprovveduto sulle distinte impugnazioni degli originari attori consentenza 18 marzo 2024, n. 827.Numero registro generale 22379/2024Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 8661/2026Data pubblicazione 07/04/2026Con specifico riguardo al gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale, per quanto ancora interessa in questa sede, ha ritenuto chel’affermazione, contenuta nell’atto d’appello (secondo la quale la cartadi circolazione attestante la proprietà del veicolo sarebbe stata inseritaab origine all’interno in una busta rigida di cartoncino unitamente allefotografie dell’autovettura, come dimostrato dall’immaginescansionata della copertina, recante l’indicazione all’indice “2-22 fotoe doc.”) non era credibile, essendo più verosimile che taledocumentazione non fosse stata allegata in origine agli atti del giudizio;in tal senso infatti, potevano desumersi argomenti di prova sia dallamancata completa osservanza, nella fattispecie, degli adempimenti dicui agli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., sia dalle indicazionicontenute in citazione in ordine agli allegati alla stessa (in cui i “Doc.nn.2-22” erano riferiti soltanto ai rilievi fotografici ritraenti i danni subìtidal veicolo e da cui non risultava alcuna indicazione circa la produzionedella carta di circolazione), sia, infine, dalle risultanze della CTU, laquale non aveva fatto alcun riferimento alla predetta documentazione,evidentemente mancante.Ciò posto, il Tribunale, avuto riguardo, per un verso, allacircostanza che la mancata originaria allegazione non può esseresanata da una produzione postuma e, per l’altro, al principio, giàrammentato dal primo giudice, che la legittimazione all’azionerisarcitoria in caso di danni al veicolo compete al proprietario, mentreil detentore o possessore sono legittimati esclusivamente a chiedere ilristoro delle spese di riparazione, ove diano la dimostrazione – nellaspecie omessa – di averle sostenute, ha rigettato l’impugnazione,condannando l’appellante alle spese di lite in favore della compagniaassicurativa.Numero registro generale 22379/2024Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 8661/2026Data pubblicazione 07/04/20263. Avverso la sentenza del Tribunale pugliese [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui non hannorisposto gli intimati.In data 3 ottobre 2025, il consigliere a ciò delegato ha proposto ladefinizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., sulpresupposto della sua inammissibilità.La proposta ha avuto il seguente tenore:«ritenuto che:-) il primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile sottoplurimi aspetti;-) che in primo luogo è inammissibile perché la presenza di unadoppia decisione conforme preclude la possibilità di impugnare lasentenza d’appello ai sensi dell’articolo 360 n. 5 c.p.c.;-) che in secondo luogo è inammissibile perché l’unico vizio dimotivazione prospettabile in sede di legittimità e quello consistentenella totale mancanza o nella totale incomprensibilità dellamotivazione, ipotesi entrambe insussistenti nel caso di specie;-) che in ogni caso il motivo è infondato perché in sostanza censurail giudizio con il quale il Tribunale ha ritenuto che l’attore non avessemai ritualmente prodotto il documento dimostrativo della proprietà delveicolo danneggiato, giudizio che per contro è stato rispettoso dell’art.74 disp. att. c.p.c.: l’indice allegato all’atto di citazione non contieneinfatti il documento (carta di circolazione) del cui omesso esamericorrente si duole;-) che il secondo motivo di ricorso è del pari manifestamenteinammissibile;-) che il ricorrente, infatti, in sostanza lamenta la violazione daparte del tribunale del principio di non contestazione di cui all’art. 115c.p.c., senza tuttavia riassumere, né trascrivere, né spiegare in qualiNumero registro generale 22379/2024Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 8661/2026Data pubblicazione 07/04/2026termini la società assicuratrice, costituendosi nel giudizio di primogrado, contestò la pretesa attorea;-) che, pertanto, il secondo motivo è inammissibile ai sensidell’articolo 366, n. 6, c.p.c., così come costantemente interpretato daquesta Corte P.Q.Mpropone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc. civ.».Ricevuta la comunicazione della proposta, il difensore del ricorrenteha proposto tempestiva istanza di decisione del ricorso, la cuitrattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensidell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo vengono denunciati “omesso esame e/oerrata, contraddittoria e omessa motivazione circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.360c.p.c. n.5: mancata prova della legittimazione attiva degli attori”.Il ricorrente ribadisce che la carta di circolazione era stata inseritain origine, sin dalla costruzione del fascicolo di parte, in una bustarigida di cartoncino, unitamente alle fotografie dell’autovettura, sicchéegli aveva fornito la prova documentale di essere il proprietario dellavettura incidentata.Sostiene che «nel fascicolo di parte del primo grado, depositato evidimato dalla cancelleria del Giudice di pace di Lucera, allegato algiudizio d’appello, alla voce documenti [erano stati] indicati con inumeri 2-22 foto e documenti, n°20 fotografie (da 2 a 21) e con il n°22Numero registro generale 22379/2024Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 8661/2026Data pubblicazione 07/04/2026la copia della carta di circolazione», così rispettando le prescrizioni dicui all’art.74 disp. att. cod. proc. civ..Si duole che ciò era già «stato evidenziato nell’atto d’appello, cosìcome nella comparsa conclusionale, senza che il giudice del gravamene abbia tenuto conto».Reputa che non sarebbe stato «convincimento del giudice ma puraillazione l’affermazione secondo cui “parrebbe verosimile che ladocumentazione … non fosse stata allegata agli atti del giudizio…”», eche non sarebbe «veritiera» l’affermazione di “una produzionepostuma”.1.2. Con il secondo motivo viene denunciata “violazione e falsaapplicazione di norma di legge: art.112 c.p.c., art.115 c.p.c. e art. 100c.p.c.”.Il ricorrente deduce che, sebbene la titolarità della posizionesoggettiva integri un elemento costitutivo del diritto, che l’attore hal’onere di allegare e di provare, tuttavia essa potrebbe «dirsi provataanche in forza del comportamento processuale del convenuto» e chepertanto, nella fattispecie, il difetto di tale titolarità non avrebbe potutoessere rilevato dal giudice, in quanto non contestata dalla Allianzs.p.a..Sostiene che anche su questo specifico punto la sentenzaimpugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, perché, da unlato, avrebbe riconosciuto la mancata assoluzione dell’onere dicontestazione da parte della convenuta costituita, mentre, dall’altro,avrebbe ritenuto che, nella materia del risarcimento del danno, il viziodi motivazione non implicherebbe un vincolo di automaticaconformazione, potendo il giudice rilevare l’inesistenza di unacircostanza allegata da una parte anche se non contestata dall’altra,Numero registro generale 22379/2024Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 8661/2026Data pubblicazione 07/04/2026ove tale inesistenza emerga dagli atti e dal materiale probatorioraccolto.2. I due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, stantela stretta connessione – sono inammissibili, per le ragioni giàcorrettamente evidenziate nella proposta di definizione accelerata del3 ottobre 2025.2.1. Per quanto specificamente concerne la censura di omessoesame, articolata con il primo motivo, va rammentato che inapplicazione della regola già contenuta nell’abrogato art. 348-ter,ultimo comma, cod. proc. civ., la quale ha trovato continuità normativanel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs.n.149 del 2022, va esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione aisensi del numero 5 dello stesso art. 360, nell’ipotesi in cui la sentenzad’appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primogrado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha datempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art.54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotticon ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto diapplicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto,sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità delmotivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ha l’onere – nellaspecie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass.06/08/2019, n. 20994; Cass. 28/02/2023, n. 5947; di recente, Cass.20/10/2025, n. 27852).Numero registro generale 22379/2024Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 8661/2026Data pubblicazione 07/04/20262.2. Con riguardo alla censura di vizio motivazionale, articolata conentrambi i motivi, va poi rilevato che, in seguito alla riformulazionedell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-leggen. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure diinsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé dellamotivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica delrispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sestocomma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., lacui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullitàprocessuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile,purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, non potendoconfigurarsi aliunde, sulla base del confronto con le risultanzeprocessuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass.12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.03/03/2022, n. 7090).Nella vicenda in esame, anzitutto non si integra l’essenzialecondizione che esige che il dedotto vizio motivazionale emergadirettamente dal testo della sentenza impugnata, non essendovievidentemente contrasto logico tra l’argomentazione volta ariconoscere operatività generale all’istituto della “non contestazione” el’argomentazione volta ad individuare i limiti di tale operatività in unospecifico settore giuridico, e ciò a prescindere dalla fondatezza in iuredelle argomentazioni medesime.Numero registro generale 22379/2024Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 8661/2026Data pubblicazione 07/04/2026In secondo luogo, al di là di ogni rilievo circa l’obiettiva nonemergenza del vizio denunciato dal testo della sentenza impugnata, èdi tutta evidenza che la motivazione della sentenza stessa, per esserefondata – come si è sopra veduto nell’illustrarne gli aspetti salienti –su un articolato apparato argomentativo (evidentemente non condivisonel merito dal ricorrente ma, nondimeno, esistente, coerente eperspicuo), non presenta alcuna delle gravi lacune (totale mancanza,mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettivaincomprensibilità) che sole consentono il sindacato di legittimità dellamotivazione della sentenza di merito.2.3. Quanto alla censura per violazione del principio di noncontestazione (in tal senso dovendosi qualificare la denuncia diviolazione formalmente riferita, oltre che all’art.115 anche all’art. 112cod. proc. civ., non essendo imputato, nella sostanza, al Tribunale diavere pronunciato d’ufficio su un’eccezione proponibile solo dalle parti,ma di avere escluso la prova della proprietà della vettura in assenza dicontestazione di tale circostanza da parte della compagniaassicurativa), giova osservare – ribadendo quanto correttamenteevidenziato nella proposta di definizione accelerata – che essa è stataformulata in piena violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., attesoche è stato omesso di trascrivere o comunque di spiegare in qualitermini, costituendosi nel giudizio di primo grado, la compagniaassicurativa aveva assunto posizione sulla pretesa avanzata dall’attore.In proposito, è d’uopo anche ricordare che l’onere di contestazioneha ad oggetto solo i fatti controversi noti alla controparte, non anchequelli ad essa ignoti, con la conseguenza che tale onere sussiste soloin quanto il denunciante assolva il diverso onere di allegare che lacontroparte era a conoscenza della circostanza assunta comeNumero registro generale 22379/2024Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 8661/2026Data pubblicazione 07/04/2026controversa (Cass. 18/07/2016, n. 14652; Cass.4/01/2019, n. 87;Cass. 15/02/2023, n.4681; Cass. 8/05/2023, n.12064).2.4. Al di là dei rilievi di inammissibilità riguardanti le specifichecensure, non può poi sottacersi che esse, complessivamenteconsiderate, sono inammissibili anche perché attingono indebitamenteil giudizio di merito, motivatamente espresso dal Tribunale, secondo ilquale sarebbe stato verosimile che la documentazione atta acomprovare la proprietà del mezzo non era stata originariamenteallegata al fascicolo processuale.Tale giudizio, argomentato, come si è veduto, tra l’altro, attraversoil riferimento all’indice dei documenti allegato all’atto di citazione e alcontenuto della CTU, non è censurabile in questa sede, in quantol’accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisionee l’apprezzamento delle risultanze istruttorie funzionali a taleaccertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui competenon solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile insede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cass.23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 4luglio 2017, n. 16467; Cass.19/07/2021, n. 20553; Cass. 25/09/2023,n. 27266).In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiaratoinammissibile.3. Non si deve provedere sulle spese del giudizio di legittimità, dalmomento che gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.4. Per la medesima ragione, non può emettersi a carico delricorrente la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ., prevista, dall’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., qualeconseguenza della definizione del giudizio in conformità alla propostaNumero registro generale 22379/2024Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 8661/2026Data pubblicazione 07/04/2026di decisione accelerata; l’art. 96 cod. proc. civ. va però applicato conriferimento all’ulteriore previsione in esso contenuta (quarto comma),che prescrive la condanna della parte ricorrente soccombente alpagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che,nella fattispecie, pare equo determinare in Euro 1.500,00.5. A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un.,20/02/2020, n. 4315).P.Q.M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del combinato disposto degli artt. 380-bis, ultimo commae 96, quarto comma, cod. proc. civ., condanna il ricorrente a pagarealla Cassa delle ammende la somma di Euro 1.500,00.A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA