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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18246/2025

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ord nanza impugnata e ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. m:Num [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanisetta rigettava la richiesta avanzata di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di .,;(..iggiorno nel comune di residenza, volta ad ottenere l'autorizzazione a recarsi presso la [OSCURATO:PERSONA] di Caltanisetta per un colloquio con il figlio detenuto.

2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 12, comma 5, d.lvo del 6 settembre 2011 n 159.

Il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione e, comunque, sarebbe stato adottato in violazione del diritto fondamentale dei detenuti al mantenimento di relazioni familiari e sociali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché propositivo di questioni già scrutinate e manifestamente infondato.

2. L'art. 12, comma 1, divo del 6 settembre 2011 n 159 dispone che: "quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto...".

2.1. Nella esegesi del testo normativo, la giurisprudenza di legittimità si è da tempo attestata su una lettura rigorosa le esigenze di salvaguardia della sicurezza pubblica e di tutela sociale, propria della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, impongono una interpretazione stricto iure, di guisa che fa norma in oggetto non può essere applicata indiscriminatamente al di fuori dei limiti che le sono propri e, quindi, nei casi di esigenze, anche legittime, che non abbiano comunque il carattere di urgenza e gravità previste dalla legge.

Ergo le sole eccezioni sono rappresentate dalle « gravi e comprovate esigenze indicate dalla disposizione in esame» ( ex muitis, Sez. 6, n. 17852 del 27/05/2020 Cc.

Rv. 279028; Sez.2, n 238825 del 28/04/2017 Rv. 271299; Sez.6, n 15163 del 20/03/2014, Rv 259463).

3. Nel caso di specie, il Tribunale ha fondato il diniego della istanza, per un verso, valorizzando la pericolosità sociale del Liardo, inserito nella categoria della "pericolosità sociale qualificata dal vincolo associativo", di guisa che occorreva preservare speciali esigenze preventive, e , per altro verso, ha stigmatizzato la assoluta genericità della istanza per mancata esplicitazione delle ragioni che rendevano indifferibile ed assolutamente necessario il "contatto" con il detenuto (i.e. gravi e comprovati motivi ).

3.1. Con tale percorso motivazionale succinto, ma congruo e soprattutto in linea con l'esegesi normativa fornita da questa Corte, il ricorrente non si è confrontato collocandosi nella diversa prospettiva -- del tutto eccentrica -- del diritto del detenuto ad avere contatti con i familiari.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna al pagamento del ricorrente delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ,Itima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ord nanza impugnata e ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. m:Num [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanisetta rigettava la richiesta avanzata di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di .,;(..iggiorno nel comune di residenza, volta ad ottenere l'autorizzazione a recarsi presso la [OSCURATO:PERSONA] di Caltanisetta per un colloquio con il figlio detenuto. 2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 12, comma 5, d.lvo del 6 settembre 2011 n 159. Il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione e, comunque, sarebbe stato adottato in violazione del diritto fondamentale dei detenuti al mantenimento di relazioni familiari e sociali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propositivo di questioni già scrutinate e manifestamente infondato. 2. L'art. 12, comma 1, divo del 6 settembre 2011 n 159 dispone che: "quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto...". 2.1. Nella esegesi del testo normativo, la giurisprudenza di legittimità si è da tempo attestata su una lettura rigorosa le esigenze di salvaguardia della sicurezza pubblica e di tutela sociale, propria della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, impongono una interpretazione stricto iure, di guisa che fa norma in oggetto non può essere applicata indiscriminatamente al di fuori dei limiti che le sono propri e, quindi, nei casi di esigenze, anche legittime, che non abbiano comunque il carattere di urgenza e gravità previste dalla legge. Ergo le sole eccezioni sono rappresentate dalle « gravi e comprovate esigenze indicate dalla disposizione in esame» ( ex muitis, Sez. 6, n. 17852 del 27/05/2020 Cc. Rv. 279028; Sez.2, n 238825 del 28/04/2017 Rv. 271299; Sez.6, n 15163 del 20/03/2014, Rv 259463). 3. Nel caso di specie, il Tribunale ha fondato il diniego della istanza, per un verso, valorizzando la pericolosità sociale del Liardo, inserito nella categoria della "pericolosità sociale qualificata dal vincolo associativo", di guisa che occorreva preservare speciali esigenze preventive, e , per altro verso, ha stigmatizzato la assoluta genericità della istanza per mancata esplicitazione delle ragioni che rendevano indifferibile ed assolutamente necessario il "contatto" con il detenuto (i.e. gravi e comprovati motivi ). 3.1. Con tale percorso motivazionale succinto, ma congruo e soprattutto in linea con l'esegesi normativa fornita da questa Corte, il ricorrente non si è confrontato collocandosi nella diversa prospettiva -- del tutto eccentrica -- del diritto del detenuto ad avere contatti con i familiari. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna al pagamento del ricorrente delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ,Itima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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