CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14517/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;letta la memoria difensiva del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha integralmenteconfermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Romain data 10 dicembre 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodiain carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110e 628 cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 178, lett. c), 294 e 309 cod. proc. pen., conriferimento all’espletamento dell’interrogatorio di garanzia. L’avviso sarebbe statonotificato al difensore alle 14:05 del giorno precedente l’incombente, fissato perle ore 9:00. Il legale, impegnato in altra sede e rientrato a Roma solo dopo lachiusura degli uffici giudiziari, non avrebbe avuto modo di accedere agli atti primadell’interrogatorio. Tale compressione del diritto di difesa, nonostante fosse statadebitamente comunicata all’ufficio procedente, sarebbe stata obliterata dalTribunale, che ne avrebbe frainteso il contenuto (non limitato al solointerrogatorio, investendo «una lesione radicale e documentata dell’effettivitàdella difesa»).2.2. Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, perquel che riguarda l’applicazione della misura endomuraria per condotte precedentia quella per cui erano già in esecuzione da sei mesi gli arresti domiciliari,scrupolosamente rispettati, sulla base di un’incongrua rivalutazione della gravitàindiziaria, desunta illogicamente da fatti pregressi.Analogamente, non potrebbe condividersi il negativo apprezzamento dellalecita scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere.Apparirebbe genericamente indicata, infine, anche la sussistenza del pericolodi inquinamento probatorio, neppure rilevato nel provvedimento genetico.2.3. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., per mancato rispetto del principiodi proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, complessivamente, infondato.2. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha richiamato la costantegiurisprudenza di questa Corte, secondo cui non sono deducibili davanti altribunale del riesame (né, peraltro, rilevabili di ufficio) questioni inerenti l’efficaciadella misura cautelare personale correlate all’irregolarità dello svolgimentodell’interrogatorio di garanzia (per asserita mancanza, tardività o, comunque,invalidità dell’atto), in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fasesuccessiva all’emissione ed all’applicazione del vincolo cautelare non attengono néalla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame (Sez. U,n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015-01; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024,Tavella, Rv. 286202-01; Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366-01;Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294-01).L’allegazione di una lesione dei diritti difensivi, in termini peraltro fattuali egenerici quanto alle conseguenze sistematiche e alle specifiche ricadute pratichein relazione alla presente impugnazione cautelare, non vale a superare il principiodi diritto suesposto. Eventuali irregolarità procedimentali, d’altronde, potrannoessere ritualmente eccepite nelle sedi competenti.Il motivo è, dunque, infondato.3. Il mutamento del quadro cautelare è stato debitamente valutato, nellapienezza della giurisdizione di merito, dal Giudice per le indagini preliminari e dalTribunale, i quali hanno stigmatizzato – al solo fine di individuare la misura piùadeguata ex art. 275 cod. proc. pen. a salvaguardare le esigenze cautelari (questeultime non oggetto, di per sé, di specifica contestazione) – non solo il maggiordisvalore del fatto per cui si procede, ma anche la maggiore pericolositàdell’indagato, a fronte della riscontrata serialità degli atti predatori,particolarmente allarmanti in ragione della dell’organizzazione, della pianificazionee della spregiudicatezza con cui si è abusato dall’autorità pubblica e delle risorseistituzionali. Solo quale marginale conforto motivazionale sono stati richiamatianche l’avvalimento del diritto al silenzio (che ha escluso la disamina di alternativeversioni dell’indagato) e il paventato pericolo di intimidazione delle persone offese,desumibile dallo stesso modus operandi e confermato dalla ritrosia di una dellepersone offese.In ogni caso, la natura di mezzo di impugnazione con effetto interamentedevolutivo permette al Tribunale il pieno controllo sulla legittimità, sulla coerenzacon le emergenze investigative e sull’adeguatezza del provvedimento applicativo,anche in tema di valorizzazione autonoma di un’esigenza cautelare diversa oulteriore; cfr. Sez. 2, n. 11921 del 23/01/2025, Massa, Rv. 287672-01; Sez. 3, n.43731 del 08/09/2016, Borovikov, Rv. 267935-01. Conseguentemente, iltribunale, investito in sede di riesame della questione relativa all’insussistenzadelle esigenze cautelari, ha sempre il potere di confermare l’ordinanza coercitivaper esigenze diverse da quelle poste alla base della originaria applicazione dellamisura (Sez. 1, n. 213 del 21/11/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289065-01; Sez.1, n. 28525 del 08/09/2020, Signore, Rv. 279643-01; Sez. 6, n. 26458 del12/03/2014, Riva, Rv. 259976-01).Questo congruo discorso giustificativo, che fa leva sulla prognosi infausta dispontanea ottemperanza alle prescrizioni di una misura autocustodiale, alla lucedelle nuove emergenze investigative, risulta, dunque, impermeabile allo scrutiniodi legittimità, a fronte del carattere schiettamente rivalutativo delle doglianze intema di ipotetica adeguatezza e proporzionalità di altre misure articolate nelsecondo e nel terzo motivo.4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione inlibertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso l’8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini