Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33509/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo di ricettazione e di mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., sono manifestamente infondati; che la Corte di appello ha indicato univoche circostanze fattuali dalle quali ha dedotto, senza incorrere in alcuna illogicità, la piena consapevolezza in capo all'imputata della provenienza delittuosa dei telefono (l'omessa indicazione da parte della stessa in ordine alla lecita ricezione del bene e l'assenza di documentazione fiscale comprovante l'acquisto attraverso canali commerciali), con conseguente configurazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che trattasi di assunto del tutto in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all'agente si configura una condotta colposa e cioè una ,mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179); che anche il terzo secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge, nonché la mancanza e illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha motivato la congruità della sanzione inflitta dal giudice di primo grado (già mitigata con il riconoscimento della diminuente prevista dall'art. 648, comma quarto, cod. pen. e di attenuanti generiche) in rapporto all'entità concreta del fatto secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.; tale giudizio, propriamente discrezionale, non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e, come tale, non può essere censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo di ricettazione e di mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., sono manifestamente infondati; che la Corte di appello ha indicato univoche circostanze fattuali dalle quali ha dedotto, senza incorrere in alcuna illogicità, la piena consapevolezza in capo all'imputata della provenienza delittuosa dei telefono (l'omessa indicazione da parte della stessa in ordine alla lecita ricezione del bene e l'assenza di documentazione fiscale comprovante l'acquisto attraverso canali commerciali), con conseguente configurazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che trattasi di assunto del tutto in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all'agente si configura una condotta colposa e cioè una ,mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179); che anche il terzo secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge, nonché la mancanza e illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha motivato la congruità della sanzione inflitta dal giudice di primo grado (già mitigata con il riconoscimento della diminuente prevista dall'art. 648, comma quarto, cod. pen. e di attenuanti generiche) in rapporto all'entità concreta del fatto secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.; tale giudizio, propriamente discrezionale, non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e, come tale, non può essere censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33509/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris