CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07563/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso datato 22 settembre 2023 promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione, è inammissibile in quanto generico e fattuale, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di merito non manifestamente illogica, ribadito l'affermazione della penale responsabilità sulla base sia delle dichiarazioni degli acquirenti dello stupefacente, sia dell'attività di osservazione da parte degli operanti, che ebbero modo di notare l'attività di spaccio al minuto posta in essere dal ricorrente, sia gli esiti della perquisizione domiciliare, nel corso della quale furono sequestrate diverse dosi di marijuana, banconote di diverso taglio e un trita-tabacchi (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo del ricorso datato 22 settembre 2023, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivo ripreso dal ricorso datato 14 settembre 2023, che censura anche l'eccessività della pena, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, per un verso escluso i presupposti per una mitigazione della pena, non essendo emersi - né allegati - elementi a tale scopo valutabili, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), per altro verso ribadito la congruità della pena, peraltro inflitta in prossimità dei minimo edittale, in relazione alla gravità della condotta e alla personalità dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio