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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19010/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];88/RG. 35912 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato.

La Corte di appello — anche attraverso un congruo richiamo alla sentenza di primo grado (doppia conforme) - ricostruita la vicenda sub iudice sulla base del compendio probatorio acquisito, ha correttamente sussunto la fattispecie concreta nel paradigma normativo dell'art. 337 cod. pen.: alle pag. 1 e ss della sentenza impugnata si dà atto di come la condotta minacciosa dell'imputato fosse finalizzata ad ostacolare l'attività del capotreno Giambrone che lo aveva scorto a bordo del treno senza titolo di viaggio; reiterativi sono i motivi volti a contestare la credibilità della persona offesa, avendo i Giudici di merito addotto convincenti e puntuali argomentazioni in punto di credibilità del teste Giambrone e di contro ritenuto non verosimile la ricostruzione della vicenda offerta dall'imputato (pag. 3 della sent.) .

Anche in punto pena (i.e. esclusione della recidiva reiterata, minimo pena e circostanze attenuanti generiche prevalenti), la sentenza impugnata è scevra da vulnus motivazioni ed errori di diritto ( cfr pag.5 della sentenza là dove si dà atto dei numerosi e allarmanti precedenti penali anche specifici da cui l'imputato era gravato e della oggettiva gravità dei fatti nonché della spiccata propensione manifestata dall'imputato a delinquere di guisa che il reato è manifestazione di rinnovata pericolosità sociale).

Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M? 2O26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];88/RG. 35912 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di appello — anche attraverso un congruo richiamo alla sentenza di primo grado (doppia conforme) - ricostruita la vicenda sub iudice sulla base del compendio probatorio acquisito, ha correttamente sussunto la fattispecie concreta nel paradigma normativo dell'art. 337 cod. pen.: alle pag. 1 e ss della sentenza impugnata si dà atto di come la condotta minacciosa dell'imputato fosse finalizzata ad ostacolare l'attività del capotreno Giambrone che lo aveva scorto a bordo del treno senza titolo di viaggio; reiterativi sono i motivi volti a contestare la credibilità della persona offesa, avendo i Giudici di merito addotto convincenti e puntuali argomentazioni in punto di credibilità del teste Giambrone e di contro ritenuto non verosimile la ricostruzione della vicenda offerta dall'imputato (pag. 3 della sent.) . Anche in punto pena (i.e. esclusione della recidiva reiterata, minimo pena e circostanze attenuanti generiche prevalenti), la sentenza impugnata è scevra da vulnus motivazioni ed errori di diritto ( cfr pag.5 della sentenza là dove si dà atto dei numerosi e allarmanti precedenti penali anche specifici da cui l'imputato era gravato e della oggettiva gravità dei fatti nonché della spiccata propensione manifestata dall'imputato a delinquere di guisa che il reato è manifestazione di rinnovata pericolosità sociale). Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M? 2O26
Sentenza Cassazione n. 19010/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris