Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:52
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0291_RES
Causa C‑291/24
[OSCURATO:PERSONA] und Sparkassen AG
e
KL
e
TR
contro
[OSCURATO:PERSONA] (FMA)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2026
«Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Sanzioni – Articolo 58 – Responsabilità delle persone giuridiche – Articolo 59 – Imputazione a una persona giuridica di una violazione dei suoi obblighi commessa da persone fisiche – Presupposti – Articolo 60»
Ravvicinamento delle legislazioni – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo – Direttiva 2015/849 – Sanzioni – Normativa nazionale che richiede, ai fini dell’imposizione di una sanzione ad una persona giuridica, la previa e formale imputazione di una persona fisica e che esige la designazione di tale persona fisica nel dispositivo della condanna, nonché la constatazione che quest’ultima ha commesso un atto costitutivo di un reato imputabile alla persona giuridica – Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/849, artt. 58, § § 1-3, 59, § 1, e 60, § § 5 e 6)
(v. punti 24-38 e disp.)
Ravvicinamento delle legislazioni – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo – Direttiva 2015/849 – Normativa nazionale che prevede un termine per la prescrizione di tre e di cinque anni, rispettivamente riguardo all’avvio di un procedimento penale e all’irrogazione di una sanzione, a decorrere dalla data della cessazione del reato di cui trattasi – Ammissibilità
(v. punti 39-44 e disp.)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria), la Corte fornisce precisazioni sulle condizioni per il sorgere della responsabilità di una persona giuridica ai sensi della direttiva 2015/849 (
1
) relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in caso di violazione degli obblighi di vigilanza in materia.
L’[OSCURATO:PERSONA] (FMA) [Autorità di vigilanza dei mercati finanziari (FMA), Austria] ha inflitto, il 29 febbraio 2024, in applicazione dell’articolo 35, paragrafi 1 e 2, della legge nazionale sul riciclaggio di denaro (
2
), una sanzione alla [OSCURATO:PERSONA] und Sparkassen, per violazione dei suoi obblighi di vigilanza in materia di riciclaggio di denaro. KL e TR, due persone fisiche le cui azioni sono imputabili alla [OSCURATO:PERSONA] und Sparkassen, sono anch’esse parti, in qualità di imputati, nel procedimento principale.
Investito di un ricorso avverso tale decisione, il Tribunale amministrativo federale, giudice del rinvio nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, ha qualificato tale sanzione come «di diritto penale amministrativo». Il giudice del rinvio sottolinea che tale articolo 35, paragrafo 1, ha introdotto, quale condizione supplementare per sanzionare una persona giuridica, che «una violazione degli obblighi di cui all’articolo 34, paragrafi da 1 a 3» sia stata commessa da una persona fisica per suo conto. Aggiunge che, secondo la giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), affinché una persona giuridica sia punibile, è necessario, in primo luogo, che la persona fisica, il cui atto deve essere imputato a tale persona giuridica, sia stata preventivamente parte del procedimento in questione e trattata in tale contesto non semplicemente come testimone, ma come imputata, con tutti i diritti connessi a tale qualità. In secondo luogo, è necessario che, nel dispositivo della decisione di sanzione pronunciata nei confronti della suddetta persona giuridica, sia accertato l’atto illecito e colposo che costituisce un reato, commesso dalla persona fisica in questione o dal rappresentante legale della suddetta persona giuridica, debitamente identificati. In terzo luogo, è obbligatorio che tale atto sia, in tale dispositivo, imputato alla persona giuridica interessata.
In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se tali requisiti supplementari previsti nel diritto nazionale non limitino la portata dell’articolo 60, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 e, di conseguenza, se le disposizioni di quest’ultima non ostino a una normativa nazionale che richiede siffatti requisiti. A tal riguardo, il giudice del rinvio richiama la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
3
), con la quale la Corte ha dichiarato che il regolamento 2016/679 (
4
) deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale una sanzione amministrativa può essere inflitta a una persona giuridica, nella sua qualità di titolare del trattamento di dati personali, per una violazione di cui ai paragrafi da 4 a 6 dell’articolo 83 di tale regolamento solo nei limiti in cui tale violazione sia stata previamente imputata a una persona fisica identificata.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte ricorda che l’obiettivo principale della direttiva 2015/849 (
5
) è la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei capitali e di finanziamento del terrorismo. Più specificamente, essa mira a istituire, secondo un approccio basato sul rischio, un insieme di misure preventive e dissuasive che consentono di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, al fine di evitare che flussi di denaro illecito possano minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario dell’Unione e costituire una minaccia per il suo mercato interno nonché per lo sviluppo internazionale (
6
). Pertanto, tale direttiva si applica ai soggetti, denominati «soggetti obbligati» (
7
), che sono gli enti creditizi, gli enti finanziari nonché talune persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’esercizio della loro attività professionale (
8
).
Per quanto riguarda, più in particolare, le sanzioni previste all’articolo 59 della direttiva 2015/849, che si applicano almeno alle violazioni gravi, ripetute, sistematiche o che presentano una combinazione di tali caratteristiche, commesse da tali soggetti, la Corte sottolinea, in primo luogo, che l’articolo 58, paragrafo 1, di tale direttiva impone agli Stati membri di garantire che i soggetti obbligati possano essere ritenuti responsabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento di detta direttiva. Tuttavia, essa rileva che nulla in tale disposizione consente di ritenere che la responsabilità di un soggetto obbligato, ai sensi di detta direttiva, possa, qualora sia costituito da una persona giuridica, dipendere dalla responsabilità di una persona fisica, ai sensi del diritto nazionale.
Infatti, quando il soggetto obbligato è una persona giuridica, nei limiti in cui tale persona può agire solo tramite persone fisiche i cui atti gli sono imputabili, la direttiva 2015/849 si limita a introdurre norme che consentono di precisare le condizioni alle quali, da un lato, i reati che fanno sorgere la responsabilità di una persona giuridica devono essere imputati anche alle persone fisiche che ne sono responsabili, ai sensi del diritto nazionale, e, dall’altro, le azioni di talune persone fisiche possono far sorgere la responsabilità di una persona giuridica.
Pertanto, da un lato, in conformità all’articolo 58, paragrafo 3, di tale direttiva, laddove gli obblighi si applichino a entità giuridiche, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, sanzioni e misure possano essere applicate ai membri dell’organo di gestione e alle altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale. Tuttavia, da tale disposizione non risulta che l’irrogazione di una sanzione a una persona giuridica in quanto soggetto obbligato sia subordinata alla previa constatazione che la violazione di cui trattasi sia stata commessa da una persona fisica. Al contrario, la responsabilità, ai sensi del diritto nazionale, delle persone fisiche è solo accessoria e complementare alla responsabilità, ai sensi della direttiva 2015/849, della persona giuridica interessata.
Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849, gli Stati membri provvedono affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile sia delle violazioni commesse a suo vantaggio da qualsiasi soggetto che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, sia nel caso in cui la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di tale persona giuridica abbia reso possibile la commissione di violazioni a vantaggio della stessa persona giuridica, da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
Pertanto, la Corte constata che tale disposizione si limita ad indicare quali siano le persone fisiche le cui azioni od omissioni, per conto di una persona giuridica, possono far sorgere la responsabilità di quest’ultima. Per contro, non ne consegue che la responsabilità di tali persone fisiche, ai sensi del diritto nazionale, debba essere preventivamente accertata né che queste ultime debbano essere identificate nel dispositivo della decisione che impone una sanzione a tale persona giuridica e riconosciute responsabili del reato in questione.
In secondo luogo, la Corte sottolinea che un’interpretazione degli articoli da 58 a 60 della direttiva 2015/849 secondo la quale gli Stati membri potrebbero subordinare la responsabilità di una persona giuridica alla previa constatazione che il reato è stato commesso da una persona fisica sarebbe contraria al requisito, previsto all’articolo 58, paragrafo 1, di tale direttiva, che qualsiasi sanzione o misura derivante dalla responsabilità dei soggetti obbligati in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento di detta direttiva sia effettiva, proporzionata e dissuasiva. Infatti, un siffatto requisito rischierebbe di indebolire l’effettività e il carattere dissuasivo delle sanzioni direttamente imposte dalla direttiva 2015/849 alle persone giuridiche in quanto soggetti obbligati.
Peraltro, la Corte precisa, da un lato, che, sebbene tale direttiva proceda solo ad un’armonizzazione minima, gli Stati membri non possono tuttavia limitare la portata della responsabilità che l’articolo 58, paragrafo 1, di detta direttiva impone a tali soggetti obbligati, tra i quali figurano persone giuridiche. Inoltre, sebbene l’articolo 59 della direttiva 2015/849 lasci agli Stati membri la facoltà di prevedere sanzioni e misure diverse da quelle da esso elencate, ciò non toglie che essi devono almeno sanzionare le violazioni di cui a tale disposizione, commesse dai soggetti obbligati, e ciò prevedendo quantomeno le sanzioni e le misure amministrative enunciate al suddetto articolo 59, paragrafi 2 e 3.
Dall’altro lato, nei limiti in cui il giudice del rinvio precisa che le condizioni per il sorgere della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi delle norme nazionali che recepiscono la direttiva 2015/849 risultano dalla giurisprudenza della Corte amministrativa, la Corte ricorda che, secondo la sua costante giurisprudenza, i giudici nazionali, nell’applicare il loro diritto interno, sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e, pertanto, conformarsi all’articolo 288, terzo comma, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte. Il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (
9
).
Nel caso di specie, la Corte ritiene che spetti quindi al giudice del rinvio interpretare le disposizioni pertinenti della legge sul riciclaggio di denaro in modo conforme alla direttiva 2015/849.
Di conseguenza, la Corte dichiara che l’articolo 58, paragrafi da 1 a 3, l’articolo 59, paragrafo 1, e l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849, letti alla luce del principio dell’effetto utile, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che richiede, per sanzionare una persona giuridica, che la qualità di imputato sia previamente riconosciuta formalmente a una persona fisica e impone che il dispositivo della decisione che sanziona tale persona giuridica designi nominativamente tale persona fisica e constati che quest’ultima ha commesso un atto costitutivo di un reato, illecito e colpevole, imputabile a detta persona giuridica.
(
1
) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (
GU 2015, L 141, pag. 73
).
(
2
) Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (legge relativa al riciclaggio di denaro sui mercati finanziari), del 26 luglio 2017 (BGBl. I, 107/2017), nella versione del 28 maggio 2021 (BGBl. I, 98/2021) (in prosieguo: la «legge sul riciclaggio di denaro»).
(
3
) Sentenza del 5 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑807/21
,
EU:C:2023:950
).
(
4
) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU 2016, L 119, pag. 1
).
(
5
) Come risulta dal titolo e dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2015/849.
(
6
) Sentenza del 19 giugno 2025, Lietuvos bankas (
C‑671/23
,
EU:C:2025:457
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata).
(
7
) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2015/849.
(
8
) Esse sono menzionate all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2015/849.
(
9
) Sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla (
C-555/23 e C-556/23
,
EU:C:2025:484
, punti
85
e
86
e giurisprudenza ivi citata).