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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 34967/2026

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el 26/05/2026 del Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'inammissibilita' del ricorso.Sentito l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento del ricorso.Sentito altresì l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chesi è riportato ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale per le misure cautelari personali di Napoli rigettava l’istanzadi riesame dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che avevaapplicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per ireati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di lesioni personali,nonché per i reati di furto, rapina e per altri reati satellite.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore diEmanuele [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. travisamento della prova in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] allaaggressione che aveva cagionato le lesioni patite da [OSCURATO:PERSONA] nonchéin ordine alla detenzione ed al porto abusivo di arma da sparo di cui ai capi 26) e27) delle imputazioni provvisorie: si deduceva (a) che sarebbe stata travisata laconversazione registrata al progr. n. 353 del 27 giugno 2022 che dava contodella presenza, presso la piscina di una villa di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e delRubino alle ore 18:00 del giorno successivo all'agguato ai danni del [OSCURATO:PERSONA]:tale circostanza non risulterebbe collegata all’aggressione non essendosufficiente a giustificare il nesso il fatto che lo stesso giorno dell'agguato il [OSCURATO:PERSONA],conversando con il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], riferisse di essersi recato, subito dopo ilfatto, a Castelvolturno nella “villa del rosso”; (b) che sarebbe oggetto ditravisamento la presenza del motociclo “Honda SH” intestato alla madre delRubino nel luogo dell’agguato; infatti non sarebbe stato accertato né che lasera dell’agguato lo scooter fosse in uso al ricorrente né che le persone abordo del motociclo fossero gli autori della gambizzazione del [OSCURATO:PERSONA]; (c) chesarebbe stata travisata anche la conversazione registrata al progr. n. 315 del 26giugno 2022 che documentava un contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che dimostrerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato in compagnia del [OSCURATO:PERSONA],ma del Messina al momento del reperimento dell’arma utilizzata per colpire ilSorriente; (d) che non sarebbe stato considerato quanto emerso dallaconversazione registrata al progr. n. 353 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di portarsi “un paio di loro” dato che, se [OSCURATO:PERSONA] fossestato presente, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcuna ragione per esortare [OSCURATO:PERSONA] afarsi accompagnare da qualcun’altro; (e) che, infine, non sarebbe statodimostrato che il [OSCURATO:PERSONA], vittima della gambizzazione, appartenesse ad ungruppo camorristico antagonista a quello del quale farebbe parte il [OSCURATO:PERSONA];2.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.; artt. 624 cod. pen.) evizio di motivazione: sarebbe stata omessa la motivazione sulla qualificazionegiuridica delle condotte contestate ai capi 17), 28) e 31) come “furto constrappo” anziché come “furto semplice”, il che avrebbe dovuto condurre alladichiarazione di non procedibilità dei reati per difetto di querela; nel dettaglio sideduceva che l'espressione “gli schiattiamo i polsi”, lungi dal descrivere lamodalità esecutiva dell’azione predatoria, costituirebbe un'iperbolicadichiarazione di intenti inidonea a giustificare l’inquadramento delle condottecontestate come nella fattispecie prevista dall’art. 624-bis cod. pen.;2.3. violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione inrelazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1. cod.pen. in relazione ai capi 17), 28), e 31): le intercettazioni dimostrerebbero che- contrariamente a quanto ritenuto - i proventi dei furti sarebbero statitrattenuti dagli esecutori materiali e che, dunque, non vi sarebbe prova di unconferimento del ricavato dei delitti al sodalizio; sul punto sarebbe statotravisato il senso della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto, che non avrebberivendicato alcuna quota dei proventi ma avrebbe semplicemente chiesto diricevere in regalo una tuta; infine non sarebbe stato valorizzato il contenutodella conversazione registrata al progr. n. 1368 nella quale [OSCURATO:PERSONA] di non avere soldi per acquistare il biglietto aereo per Ibiza e che,pertanto, era stato [OSCURATO:PERSONA] a comprarlo, dato che, se il sodalizio avesse avuto unruolo nella gestione delle attività predatorie, l'acquisto del biglietto avrebbedovuto essere gestito dall’associazione e non dal singolo partecipe;2.4.violazione di legge o vizio di motivazione in relazione alla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza per i reati descritti ai capi 29) e 30) (detenzione eporto abusivo di armi da sparo): sarebbe stata erroneamente interpretatal'espressione “quella cosa” ritenendola univocamente riferita ad un'arma dafuoco; invero le conversazioni intercettate sarebbero state caratterizzate da unlinguaggio generico e criptico mentre l'espressione “quella cosa” manterrebbeun significato polisemico inidoneo ad essere riferito con certezza ad una arma dasparo; né tale difetto di specificità avrebbe potuto essere sanato attraverso ilriferimento al nastro adesivo che, secondo l'interpretazione accusatoria,sarebbe servito a fissare il caricatore della pistola; in sintesi, si deduceva chela conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intercorsa sulla piattaforma whatsappavrebbe provato soltanto che i due avevano parlato di un'arma, ma non che“la cosa” menzionata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse la medesima arma;2.5. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo1), ovvero per l'associazione a delinquere di stampo mafioso: non sarebbe statodimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse consumato una delle condotte tipiche dellapartecipazione all'associazione mafiosa; infatti questi non avrebbe maipartecipato a condotte violente funzionali ad ottenere e consolidare il controllodell’associazione mafiosa sul territorio, non avrebbe mai preso parte ad attivitàestorsive, non sarebbe mai stato destinatario di proventi derivanti dalle attivitàtipiche dell'associazione mafiosa, e, infine, non sarebbe mai stato attinto dalledichiarazioni di alcun collaboratore; peraltro il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso divalutare la conversazione, già richiamata nel primo motivo di ricorso, nel corsodella quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva esortato il [OSCURATO:PERSONA] a portare “un paio di loro” dato che,se il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato un partecipe stabile ed affidabile del sodalizio, non visarebbe stata alcuna ragione per il [OSCURATO:PERSONA] di raccomandare al [OSCURATO:PERSONA] di farsiaccompagnare da qualcuno;2.6. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.; art. 416 cod. pen.) e viziodi motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta descritta alcapo 1): mancherebbero gli elementi specializzanti dell'associazione mafiosasicché si verterebbe in un caso in cui sarebbe - al più - emersa la prova dellapartecipazione del ricorrente ad un gruppo dedito a reati predatori, il cheavrebbe potuto integrare gli estremi della partecipazione ad un'associazione perdelinquere semplice ma non di tipo mafioso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1.Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità sia perchénon si confronta con il percorso argomentativo offerto dal Tribunale per rigettarela richiesta di riesame sia perché si risolve nella richiesta di rivalutazione delcompendio indiziario posto a fondamento dell’applicazione della misura.In materia il Collegio ribadisce che la Corte di legittimità non può effettuarealcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, odegli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione dellatenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di provache, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - inossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del17/03/2015,O., Rv. 262965).È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudicedi legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllosulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logicadella interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Nel caso in esame ricorrente instava per una valutazione alternativa deglielementi di prova raccolti nel corso delle indagini contestando (a) la capacitàdimostrativa della conversazione che dava conto della presenza di [OSCURATO:PERSONA] eRubino presso la piscina della villa del [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] alle ore 18:00del giorno successivo all'agguato, (b) la circostanza che il motociclo Honda SHfosse in uso al ricorrente nel momento dell'agguato, (c) il travisamento dellaconve rsaz i one t ra [OSCURATO:PERSONA] D iano e F ranco Mess ina re l a t i voall’approvvigionamento dell'arma, (d) la pretermissione di quanto emerso daaltra conversazione che - secondo la lettura alternativa proposta dalla difesa -avrebbe escluso la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], (e) la mancata dimostrazione delmovente dell'attentatoLe doglianze si risolvono pertanto in un'evidente richiesta di integralerilettura del compendio indiziario e non si confrontano con il logico e linearepercorso argomentativo tracciato dalla Corte d'appello che partivadall'incontestato ferimento mediante colpo di arma da fuoco di [OSCURATO:PERSONA] si sviluppava attraverso la valorizzazione del passaggio del motociclo inuso al [OSCURATO:PERSONA] (sebbene intestato a sua madre [OSCURATO:PERSONA]) inprossimità del luogo della gambizzazione; a ciò si aggiungeva che il DianoGennaro, indiziato di essere complice del [OSCURATO:PERSONA], conversando con [OSCURATO:PERSONA], aveva confessato il crimine dicendo di avere colpito allagamba una persona (nel corso della conversazione il [OSCURATO:PERSONA] affermavaesplicitamente «gli ho schiattato la gamba»: progr. n. 353 del 27 giugno 2022) edi essersi subito dopo il fatto recato a Castelvolturno presso la villa del [OSCURATO:PERSONA].Valutando unitariamente gli indizi raccolti il Tribunale, con motivazione chenon si presta ad alcuna censura, riteneva che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avesseroeseguito la gambizzazione e poi si fossero recati presso la villa del [OSCURATO:PERSONA] dove sierano trattenuti anche il giorno successivo.Secondo la logica valutazione del Tribunale non era idoneo ad incrinare ilquadro indiziario il fatto che nella fase preparatoria del delitto [OSCURATO:PERSONA] incaricato [OSCURATO:PERSONA] del recupero di un'arma utilizzata per ilferimento tenuto conto che si tratta di un delitto consumato in ambienteassociativo e che, quindi, era verosimile il coinvolgimento di altre personecontigue al sodalizio (pag. 4 dell’ordinanza impugnata).1.2.

Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità inquanto (a) in primo luogo la doglianza relativa alla qualificazione giuridica delleazioni predatorie effettuate ad Ibiza - che avevano condotto all'impossessamentodi due orologi Rolex - risulta essere stata proposta per la prima volta in sede dilegittimità e non avanzata con l'istanza di riesame: il Collegio rileva, pertanto, laviolazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., (b) in secondo luogo inquanto la censura risulta manifestamente infondata dato che il riferimento allaazione violenta consumata nei confronti delle vittime alle quali sono stati“schiattati” i polsi è incompatibile con una azione furtiva non violenta.Con specifico riferimento alla individuazione degli oneri di devoluzioneincombenti sulla parte nel corso dell’incidente cautelare il Collegio riafferma che ilriesame è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo,pertanto il Tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato ilprovvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto diimpugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicatenella motivazione dell'ordinanza cautelare.

Tuttavia, qualora l'impugnazione sialimitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti nonoggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto ilTribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa,potrà limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza dellamotivazione (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 – 03; Sez.6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384).Dunque, in sede di giudizio di riesame, il fatto che si proponganocontestazioni relative solo ad alcuni presupposti della misura, non elide, maA ciò si aggiunge che la mancata contestazione di uno degli elementifondanti la decisione di applicazione della misura cautelare ha degli effettisignificativi sullo sviluppo della progressione dell’incidente cautelare, dato cheinterrompe la catena devolutiva ed inibisce contestazioni successive.

E’ statoinfatti affermato, con decisione che si condivide, che è inammissibile il ricorsoavverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima voltavizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimentogenetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianzadinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanzaimpugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazionedelle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale(Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, D’Isabella, Rv. 259217; Sez. 2, n. 42408 del21/09/2012; Bellavista-Caltagirone, Rv. 254037 – 01).1.3.Il terzo motivo di ricorso che contesta la conferma dell'esistenzadell'aggravante prevista dall’art.416-bis.1 cod pen. è manifestamente infondatoed anche parzialmente aspecifico.Il ricorrente contesta infatti l’esistenza di elementi dimostrativi dellaspartizione dei proventi dei furti, laddove il riconoscimento dell'aggravanterisulta invece evincibile dalla conversazione registrata al progr. n. 248 del24.7.2022 in cui il [OSCURATO:PERSONA] dava conto al [OSCURATO:PERSONA] di essersi impossessato diun paio di Rolex che avrebbero consentito di fare «un regalo al capo»,circostanza ritenuta indicativa della connessione funzionale dei furti conl’accrescimento del patrimonio dell'associazione; il tribunale rilevava inoltre,con motivazione priva di vizi logici, che il fatto che da una intercettazionefosse emerso che il ricavato della vendita di un orologio era stato suddivisi tra ilDiano ed il [OSCURATO:PERSONA] non escludeva che parte del ricavato dovessesuccessivamente essere conferito all’associazione (pag. 5 dell’ordinanzaimpugnata).Il Tribunale rilevava persuasivamente che l’organizzazione delle attivitàpredatorie desumibile dalla condivisione della base logistica, delle armi e deglialtri strumenti necessari per la perpetrazione di tali delitti, nonchél’organizzazione delle spedizioni predatorie consentiva di ritenere che tale attivitàdelittuosa fosse funzionale al finanziamento del sodalizio ed al mantenimentodegli affiliati detenuti: il che consentiva di ritenere configurata l'aggravantecontestata (pag. 4 dell'ordinanza impugnata)1.4.

Il quarto motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità inquanto con lo stesso si contesta radicalmente la valutazione del compendioindiziario instando per una nuova valutazione della capacità dimostrativa deglielementi di prova posti a fondamento del riconoscimento della gravità indiziariadei reati provvisoriamente descritti ai capi 29) e 30) ovvero per le condotte diporto o detenzione di armi in concorso tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si contestava la riferibilità dell’espressione “quella cosa” ad un'arma ma nonsi teneva conto del fatto che dalle conversazioni fosse emerso che il [OSCURATO:PERSONA],nonostante fosse a conoscenza di un difetto dell'arma, ne avesse comunqueesplicitamente sollecitato la consegna rendendosi disponibile ad aprire il cancellodel luogo preposto alla custodia (pag. 6 dell’ordinanza impugnata).1.5.

Il quinto ed il sesto motivo di ricorso con i quali si contestavarispettivamente la motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziariaper reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e la qualificazionedell'associazione come “mafiosa” e non come associazione “semplice” nonsuperano soglie di ammissibilità in quanto si risolvono la richiesta di rivalutare lacapacità dimostrativa degli indizi raccolti attività esclusa dal perimetro checircoscrive la competenza del Giudice di legittimità (cfr giusrisprudenzarichiamata al § 1.1.)Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale ha offerto sul punto unamotivazione scevra da vizi che, partendo dalla certificazione dell'esistenza delclan camorristico “Contini”, rilevava come fosse emerso un gruppo associativofacente capo a [OSCURATO:PERSONA] junior promotore e reggente di questo sotto-gruppo(pag. 2 dell’ordinanza impugnata).Ribadita l'esistenza del gruppo criminale, secondo la ineccepibilevalutazione del Tribunale, il contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] dalle numerose intercettazioni che lo vedevano stabilmente incontatto con il vertice del sodalizio, inserito nella compagine criminale e coinvoltonelle attività illecite del gruppo: era infatti emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva pienacognizione delle dinamiche interne, svolgeva un ruolo assegnatogli su basefiduciaria dal reggente del gruppo, [OSCURATO:PERSONA] junior, e si occupavastabilmente delle attività predatorie funzionali a rimpinguare le casse del clan(pag. 3 dell’ordinanza impugnata).La chiara emersione del gruppo diretto da [OSCURATO:PERSONA] junior ad undiverticolo del clan “Contini”, appartenente alla camorra, osta al riconoscimentodella legittimità della richiesta di riqualificazione della associazione come“semplice” e non di “stampo mafioso”.2.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

Poiché dalla presente decisione non consegue larimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’art. 94, comma1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copiadella stessa sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagatosi trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citatoarticolo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 26/05/2026 del Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'inammissibilita' del ricorso.Sentito l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento del ricorso.Sentito altresì l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chesi è riportato ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale per le misure cautelari personali di Napoli rigettava l’istanzadi riesame dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che avevaapplicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per ireati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di lesioni personali,nonché per i reati di furto, rapina e per altri reati satellite.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore diEmanuele [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. travisamento della prova in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] allaaggressione che aveva cagionato le lesioni patite da [OSCURATO:PERSONA] nonchéin ordine alla detenzione ed al porto abusivo di arma da sparo di cui ai capi 26) e27) delle imputazioni provvisorie: si deduceva (a) che sarebbe stata travisata laconversazione registrata al progr. n. 353 del 27 giugno 2022 che dava contodella presenza, presso la piscina di una villa di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e delRubino alle ore 18:00 del giorno successivo all'agguato ai danni del [OSCURATO:PERSONA]:tale circostanza non risulterebbe collegata all’aggressione non essendosufficiente a giustificare il nesso il fatto che lo stesso giorno dell'agguato il [OSCURATO:PERSONA],conversando con il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], riferisse di essersi recato, subito dopo ilfatto, a Castelvolturno nella “villa del rosso”; (b) che sarebbe oggetto ditravisamento la presenza del motociclo “Honda SH” intestato alla madre delRubino nel luogo dell’agguato; infatti non sarebbe stato accertato né che lasera dell’agguato lo scooter fosse in uso al ricorrente né che le persone abordo del motociclo fossero gli autori della gambizzazione del [OSCURATO:PERSONA]; (c) chesarebbe stata travisata anche la conversazione registrata al progr. n. 315 del 26giugno 2022 che documentava un contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che dimostrerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato in compagnia del [OSCURATO:PERSONA],ma del Messina al momento del reperimento dell’arma utilizzata per colpire ilSorriente; (d) che non sarebbe stato considerato quanto emerso dallaconversazione registrata al progr. n. 353 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di portarsi “un paio di loro” dato che, se [OSCURATO:PERSONA] fossestato presente, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcuna ragione per esortare [OSCURATO:PERSONA] afarsi accompagnare da qualcun’altro; (e) che, infine, non sarebbe statodimostrato che il [OSCURATO:PERSONA], vittima della gambizzazione, appartenesse ad ungruppo camorristico antagonista a quello del quale farebbe parte il [OSCURATO:PERSONA];2.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.; artt. 624 cod. pen.) evizio di motivazione: sarebbe stata omessa la motivazione sulla qualificazionegiuridica delle condotte contestate ai capi 17), 28) e 31) come “furto constrappo” anziché come “furto semplice”, il che avrebbe dovuto condurre alladichiarazione di non procedibilità dei reati per difetto di querela; nel dettaglio sideduceva che l'espressione “gli schiattiamo i polsi”, lungi dal descrivere lamodalità esecutiva dell’azione predatoria, costituirebbe un'iperbolicadichiarazione di intenti inidonea a giustificare l’inquadramento delle condottecontestate come nella fattispecie prevista dall’art. 624-bis cod. pen.;2.3. violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione inrelazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1. cod.pen. in relazione ai capi 17), 28), e 31): le intercettazioni dimostrerebbero che- contrariamente a quanto ritenuto - i proventi dei furti sarebbero statitrattenuti dagli esecutori materiali e che, dunque, non vi sarebbe prova di unconferimento del ricavato dei delitti al sodalizio; sul punto sarebbe statotravisato il senso della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto, che non avrebberivendicato alcuna quota dei proventi ma avrebbe semplicemente chiesto diricevere in regalo una tuta; infine non sarebbe stato valorizzato il contenutodella conversazione registrata al progr. n. 1368 nella quale [OSCURATO:PERSONA] di non avere soldi per acquistare il biglietto aereo per Ibiza e che,pertanto, era stato [OSCURATO:PERSONA] a comprarlo, dato che, se il sodalizio avesse avuto unruolo nella gestione delle attività predatorie, l'acquisto del biglietto avrebbedovuto essere gestito dall’associazione e non dal singolo partecipe;2.4.violazione di legge o vizio di motivazione in relazione alla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza per i reati descritti ai capi 29) e 30) (detenzione eporto abusivo di armi da sparo): sarebbe stata erroneamente interpretatal'espressione “quella cosa” ritenendola univocamente riferita ad un'arma dafuoco; invero le conversazioni intercettate sarebbero state caratterizzate da unlinguaggio generico e criptico mentre l'espressione “quella cosa” manterrebbeun significato polisemico inidoneo ad essere riferito con certezza ad una arma dasparo; né tale difetto di specificità avrebbe potuto essere sanato attraverso ilriferimento al nastro adesivo che, secondo l'interpretazione accusatoria,sarebbe servito a fissare il caricatore della pistola; in sintesi, si deduceva chela conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intercorsa sulla piattaforma whatsappavrebbe provato soltanto che i due avevano parlato di un'arma, ma non che“la cosa” menzionata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse la medesima arma;2.5. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo1), ovvero per l'associazione a delinquere di stampo mafioso: non sarebbe statodimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse consumato una delle condotte tipiche dellapartecipazione all'associazione mafiosa; infatti questi non avrebbe maipartecipato a condotte violente funzionali ad ottenere e consolidare il controllodell’associazione mafiosa sul territorio, non avrebbe mai preso parte ad attivitàestorsive, non sarebbe mai stato destinatario di proventi derivanti dalle attivitàtipiche dell'associazione mafiosa, e, infine, non sarebbe mai stato attinto dalledichiarazioni di alcun collaboratore; peraltro il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso divalutare la conversazione, già richiamata nel primo motivo di ricorso, nel corsodella quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva esortato il [OSCURATO:PERSONA] a portare “un paio di loro” dato che,se il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato un partecipe stabile ed affidabile del sodalizio, non visarebbe stata alcuna ragione per il [OSCURATO:PERSONA] di raccomandare al [OSCURATO:PERSONA] di farsiaccompagnare da qualcuno;2.6. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.; art. 416 cod. pen.) e viziodi motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta descritta alcapo 1): mancherebbero gli elementi specializzanti dell'associazione mafiosasicché si verterebbe in un caso in cui sarebbe - al più - emersa la prova dellapartecipazione del ricorrente ad un gruppo dedito a reati predatori, il cheavrebbe potuto integrare gli estremi della partecipazione ad un'associazione perdelinquere semplice ma non di tipo mafioso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1.Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità sia perchénon si confronta con il percorso argomentativo offerto dal Tribunale per rigettarela richiesta di riesame sia perché si risolve nella richiesta di rivalutazione delcompendio indiziario posto a fondamento dell’applicazione della misura.In materia il Collegio ribadisce che la Corte di legittimità non può effettuarealcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, odegli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione dellatenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di provache, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - inossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del17/03/2015,O., Rv. 262965).È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudicedi legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllosulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logicadella interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Nel caso in esame ricorrente instava per una valutazione alternativa deglielementi di prova raccolti nel corso delle indagini contestando (a) la capacitàdimostrativa della conversazione che dava conto della presenza di [OSCURATO:PERSONA] eRubino presso la piscina della villa del [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] alle ore 18:00del giorno successivo all'agguato, (b) la circostanza che il motociclo Honda SHfosse in uso al ricorrente nel momento dell'agguato, (c) il travisamento dellaconve rsaz i one t ra [OSCURATO:PERSONA] D iano e F ranco Mess ina re l a t i voall’approvvigionamento dell'arma, (d) la pretermissione di quanto emerso daaltra conversazione che - secondo la lettura alternativa proposta dalla difesa -avrebbe escluso la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], (e) la mancata dimostrazione delmovente dell'attentatoLe doglianze si risolvono pertanto in un'evidente richiesta di integralerilettura del compendio indiziario e non si confrontano con il logico e linearepercorso argomentativo tracciato dalla Corte d'appello che partivadall'incontestato ferimento mediante colpo di arma da fuoco di [OSCURATO:PERSONA] si sviluppava attraverso la valorizzazione del passaggio del motociclo inuso al [OSCURATO:PERSONA] (sebbene intestato a sua madre [OSCURATO:PERSONA]) inprossimità del luogo della gambizzazione; a ciò si aggiungeva che il DianoGennaro, indiziato di essere complice del [OSCURATO:PERSONA], conversando con [OSCURATO:PERSONA], aveva confessato il crimine dicendo di avere colpito allagamba una persona (nel corso della conversazione il [OSCURATO:PERSONA] affermavaesplicitamente «gli ho schiattato la gamba»: progr. n. 353 del 27 giugno 2022) edi essersi subito dopo il fatto recato a Castelvolturno presso la villa del [OSCURATO:PERSONA].Valutando unitariamente gli indizi raccolti il Tribunale, con motivazione chenon si presta ad alcuna censura, riteneva che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avesseroeseguito la gambizzazione e poi si fossero recati presso la villa del [OSCURATO:PERSONA] dove sierano trattenuti anche il giorno successivo.Secondo la logica valutazione del Tribunale non era idoneo ad incrinare ilquadro indiziario il fatto che nella fase preparatoria del delitto [OSCURATO:PERSONA] incaricato [OSCURATO:PERSONA] del recupero di un'arma utilizzata per ilferimento tenuto conto che si tratta di un delitto consumato in ambienteassociativo e che, quindi, era verosimile il coinvolgimento di altre personecontigue al sodalizio (pag. 4 dell’ordinanza impugnata).1.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità inquanto (a) in primo luogo la doglianza relativa alla qualificazione giuridica delleazioni predatorie effettuate ad Ibiza - che avevano condotto all'impossessamentodi due orologi Rolex - risulta essere stata proposta per la prima volta in sede dilegittimità e non avanzata con l'istanza di riesame: il Collegio rileva, pertanto, laviolazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., (b) in secondo luogo inquanto la censura risulta manifestamente infondata dato che il riferimento allaazione violenta consumata nei confronti delle vittime alle quali sono stati“schiattati” i polsi è incompatibile con una azione furtiva non violenta.Con specifico riferimento alla individuazione degli oneri di devoluzioneincombenti sulla parte nel corso dell’incidente cautelare il Collegio riafferma che ilriesame è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo,pertanto il Tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato ilprovvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto diimpugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicatenella motivazione dell'ordinanza cautelare. Tuttavia, qualora l'impugnazione sialimitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti nonoggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto ilTribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa,potrà limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza dellamotivazione (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 – 03; Sez.6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384).Dunque, in sede di giudizio di riesame, il fatto che si proponganocontestazioni relative solo ad alcuni presupposti della misura, non elide, maA ciò si aggiunge che la mancata contestazione di uno degli elementifondanti la decisione di applicazione della misura cautelare ha degli effettisignificativi sullo sviluppo della progressione dell’incidente cautelare, dato cheinterrompe la catena devolutiva ed inibisce contestazioni successive. E’ statoinfatti affermato, con decisione che si condivide, che è inammissibile il ricorsoavverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima voltavizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimentogenetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianzadinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanzaimpugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazionedelle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale(Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, D’Isabella, Rv. 259217; Sez. 2, n. 42408 del21/09/2012; Bellavista-Caltagirone, Rv. 254037 – 01).1.3.Il terzo motivo di ricorso che contesta la conferma dell'esistenzadell'aggravante prevista dall’art.416-bis.1 cod pen. è manifestamente infondatoed anche parzialmente aspecifico.Il ricorrente contesta infatti l’esistenza di elementi dimostrativi dellaspartizione dei proventi dei furti, laddove il riconoscimento dell'aggravanterisulta invece evincibile dalla conversazione registrata al progr. n. 248 del24.7.2022 in cui il [OSCURATO:PERSONA] dava conto al [OSCURATO:PERSONA] di essersi impossessato diun paio di Rolex che avrebbero consentito di fare «un regalo al capo»,circostanza ritenuta indicativa della connessione funzionale dei furti conl’accrescimento del patrimonio dell'associazione; il tribunale rilevava inoltre,con motivazione priva di vizi logici, che il fatto che da una intercettazionefosse emerso che il ricavato della vendita di un orologio era stato suddivisi tra ilDiano ed il [OSCURATO:PERSONA] non escludeva che parte del ricavato dovessesuccessivamente essere conferito all’associazione (pag. 5 dell’ordinanzaimpugnata).Il Tribunale rilevava persuasivamente che l’organizzazione delle attivitàpredatorie desumibile dalla condivisione della base logistica, delle armi e deglialtri strumenti necessari per la perpetrazione di tali delitti, nonchél’organizzazione delle spedizioni predatorie consentiva di ritenere che tale attivitàdelittuosa fosse funzionale al finanziamento del sodalizio ed al mantenimentodegli affiliati detenuti: il che consentiva di ritenere configurata l'aggravantecontestata (pag. 4 dell'ordinanza impugnata)1.4. Il quarto motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità inquanto con lo stesso si contesta radicalmente la valutazione del compendioindiziario instando per una nuova valutazione della capacità dimostrativa deglielementi di prova posti a fondamento del riconoscimento della gravità indiziariadei reati provvisoriamente descritti ai capi 29) e 30) ovvero per le condotte diporto o detenzione di armi in concorso tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si contestava la riferibilità dell’espressione “quella cosa” ad un'arma ma nonsi teneva conto del fatto che dalle conversazioni fosse emerso che il [OSCURATO:PERSONA],nonostante fosse a conoscenza di un difetto dell'arma, ne avesse comunqueesplicitamente sollecitato la consegna rendendosi disponibile ad aprire il cancellodel luogo preposto alla custodia (pag. 6 dell’ordinanza impugnata).1.5. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso con i quali si contestavarispettivamente la motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziariaper reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e la qualificazionedell'associazione come “mafiosa” e non come associazione “semplice” nonsuperano soglie di ammissibilità in quanto si risolvono la richiesta di rivalutare lacapacità dimostrativa degli indizi raccolti attività esclusa dal perimetro checircoscrive la competenza del Giudice di legittimità (cfr giusrisprudenzarichiamata al § 1.1.)Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale ha offerto sul punto unamotivazione scevra da vizi che, partendo dalla certificazione dell'esistenza delclan camorristico “Contini”, rilevava come fosse emerso un gruppo associativofacente capo a [OSCURATO:PERSONA] junior promotore e reggente di questo sotto-gruppo(pag. 2 dell’ordinanza impugnata).Ribadita l'esistenza del gruppo criminale, secondo la ineccepibilevalutazione del Tribunale, il contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] dalle numerose intercettazioni che lo vedevano stabilmente incontatto con il vertice del sodalizio, inserito nella compagine criminale e coinvoltonelle attività illecite del gruppo: era infatti emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva pienacognizione delle dinamiche interne, svolgeva un ruolo assegnatogli su basefiduciaria dal reggente del gruppo, [OSCURATO:PERSONA] junior, e si occupavastabilmente delle attività predatorie funzionali a rimpinguare le casse del clan(pag. 3 dell’ordinanza impugnata).La chiara emersione del gruppo diretto da [OSCURATO:PERSONA] junior ad undiverticolo del clan “Contini”, appartenente alla camorra, osta al riconoscimentodella legittimità della richiesta di riqualificazione della associazione come“semplice” e non di “stampo mafioso”.2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. Poiché dalla presente decisione non consegue larimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’art. 94, comma1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copiadella stessa sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagatosi trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citatoarticolo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34967/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris