CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 34028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 20786/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Alife (CE), via Caduti sul Lavoro n. 69/D, è elettivamente domiciliata, come da procura specialein calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campanian. 6005/ 52 / 20 1 4 , depositata il 16.06.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 7 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi–[OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Caserta accoglieva i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento riguardante IVA e IRAP per l’anno 2005; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania, dopo avere rigettato le eccezioni della contribuente di improcedibilità e inammissibilità dell’appello, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate , osservando che le iscrizioni a ruolo erano legittime, in quanto nell’anno 2005 le compensazioni effettuate dalla contribuente risultavano di importo complessivo superiore al credito disponibile; -la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi; - l’Agenzia delle entrate di costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; -[OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare e di pronunciarsi su un fatto decisivo per il giudizio e, segnatamente, sull’eccezione di improcedibilità dell’appello, in quanto notificato in busta chiusa, priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in essa contenuto e senza ricevuta di ritorno, anziché in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento; -la censura è infondata; - la CTR si è pronunciata su lla suindicata eccezione , affermando che “la costituzione della parte appellata e l’esibizione della ricevuta di ritorno di detto appello dimostra il perfezionamento della procedura di notifica” e dando atto che la spedizione dell’atto era avvenuta a mezzo diplico raccomandato con avviso di ricevimento; - per quanto riguarda la busta contenente l’atto di impugnazione, occorre in ogni caso rilevare che “In tema di impugnazioni nel processotributario, la spedizione a mezzo posta del ricorso (o dell'atto d'appello) inbusta chiusa, pur se priva di indicazioni all'esterno circa l'atto in essa racchiuso - anziché in plico senzabusta come previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992 - costituisce una mera irregolarità se il contenuto dellabusta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente (o dell'appellante) dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata” (Cass. n. 19864 del 5/10/2016; n. 3234 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel non dichiarare l’inammissibilità dell’appello, in quanto proposto nei confronti della sola Agenzia delle entrate e non anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che era parte nel giudizio di primo grado; -il motivo è infondato; - come ha più volte precisato questa Corte, “Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilitàdel gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazionedel contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità” (ex multis, Cass. n. 27616 del 30/10/2018); - dalla sentenza impugnata risulta che la CTR aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio, con ordinanza del 19/06/2013, a seguito della quale si era costituita Equitalia ed aveva eccepito la carenza della propria legittimazione processuale, non essendo stati contestati vizi propri della cartella impugnata, sicchè l’appello risultava regolarmente proposto; -con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, comma 10, della l. n. 388 del 2000, 6 e 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, 6 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché l’omessa e/o contraddittoria, insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR valutato correttamente la documentazione prodotta dalla contribuente e, in particolare, gli F24 dai qual i emergeva che le compensazioni parziali, operate nel corso dell’anno 2005, ammontavano ad € 33.952,92 (e non ad € 64.545,59, come ritenuto erroneamente dall’Ufficio) e che le compensazioni complessive effettuate non superavano il credito d’imposta di € 89.864,04; - lamenta, inoltre, che l’Ufficio non poteva disconoscere il predetto credito con una semplice comunicazione, perché avrebbe dovuto informare la contribuente del motivo per cui non veniva riconosciuto il credito o veniva irrogata la sanzione, richiedendole di integrare o correggere gli atti che impedivano detto riconoscimento; -il motivo è nel suo complesso inammissibile per difetto di specificità , non avendo la contribuente riportato (né in alcun modo localizzato) nel ricorso il contenuto de ll’atto impugnato e le parti degli atti difensivi, depositati nei gradi di merito, da cui sia possibile desumere in quali termini aveva contestato la pretesa e le asserite irregolarità commesse prima dell’iscrizione a ruolo; - il motivo è poi inammissibile sotto altro profilo, in quanto mira, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27.12.2019, n. 34476); - la seconda parte della censura, riguardante la “omessa e/o contraddittoria, insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia”, è inammissibile anche per un’altra ragione; - occorre rammentare, infatti, che alla fattispecie in esame si applica l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 16.06.2014). A seguito di detta modifica normativa, non trovano più accesso al sindacato di legittimità della Corte le censure riguardanti il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione della sentenza di merito impugnata, essendo denunciabile con il ricorso per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); - la nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha limitato il ricorso alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. 2.10.2017, n. 23940); -laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazione della provvedimento impugnato, quindi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per contestare la sufficienza della sua argomentazione sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit. e Cass. Sez. U. 22.09.2014, n. 19881); -è stato poi precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); - si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.); - resta fermo che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.); - la ricorrente ha denunciato il vizio sotto il paradigma previgente di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., avendo censurato, nella sostanza, una motivazione insufficiente della sentenza impugnata, e ha lamentato un omesso esame di elementi di prova; -in conclusione, il ricorso va rigettato; - nulla va disposto sulle spese , non avendo l’Agenzia svolto alcuna difesa edessendo l’agente della riscossione rimasto intimato . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo,