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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 33295/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6110/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Farnese n. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso l’ordinanza d ella Corte di cassazione n. 10386/2022 , depositata il31/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che con ricorso innanzi alla C.T.P. di Parma, [OSCURATO:PERSONA] impugn ò l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione l’importo di € 16.000 ,00 quali costi indeducibili, perché relativi a operazioni inesistenti, con corrispondente recupero dell’IVA indebitamente detratta pari a € 3.200,00(oltre sanzioni e interessi); la C.T.P. accolse il ricorso, con sentenza successivamente confermata, in secondo grado, dalla C.T.R. dell’Emilia - Romagna; ricorse per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un motivo, denunziante la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, e 39 del d.p.r . 600/73, nonché degli artt. 54 e 51, comma 2, n. 3 del d.p.r . 633/1972, dell’art. 2 del d .lgs. n. 128 del 2015 e dell’art. 1, comma 131, della l. n. 208 del 2015, per avere la C .

T .

R . ritenuto non applicabile , al caso di specie , il raddoppio dei termini di accertamento; con ordinanza n. 10386/2022, la Sesta sezione civile della Corte di cassazione accolse il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia - Romagna, dinanzi alla quale, però, nessuna delle parti riassunse il giudizio, con conseguente estinzione dello stesso; il 17/03/2023, [OSCURATO:PERSONA] depositò ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, per “violazione dell’art. 381-bis c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Costituzione”, lamentando la violazione del proprio diritto di difesa, integrata dalla mancata comunicazione della data dell’adunanza camerale, con conseguente impossibilità di deposito della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; ha depositato controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Considerato che il ricorso è inammissibile; al di là della non assimilabilità del vizio denunziato (relativo al giudizio di cassazione) a quello oggetto della pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 36596/2021 (afferente alla sentenza d’appello, e consistente nella mancata assegnazione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero nel deposito della sentenza prima del decorso dello stesso), vi è che il ricorso per cassazione esula dai mezzi di impugnazione esperibili contro una sentenza di legittimità, essendo questi ultimi limitati alla revocazione e all’opposizione di terzo (ove la Corte di cassazione abbia deciso nel merito), di cui, rispettivamente, agli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.; nella specie, non è possibile procedere alla riqualificazione del motivo onde ricondurre il ricorso all’alveo dell’art. 391-bis c.p.c., non essendo esplicitato alcun presupposto astrattamente riconducibile al novero di quelli di cui all’art. 395 c.p.c.; non è configurabile, infine, neppure un’actio nullitatis, che è azione autonoma da proporsi dinanzi al giudice di primo grado e, dunque, non può essere veicolata direttamente mediante un’impugnazione in sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d.p.r . n. 115 / 2002 ( inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6110/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Farnese n. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso l’ordinanza d ella Corte di cassazione n. 10386/2022 , depositata il31/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con ricorso innanzi alla C.T.P. di Parma, [OSCURATO:PERSONA] impugn ò l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione l’importo di € 16.000 ,00 quali costi indeducibili, perché relativi a operazioni inesistenti, con corrispondente recupero dell’IVA indebitamente detratta pari a € 3.200,00(oltre sanzioni e interessi); la C.T.P. accolse il ricorso, con sentenza successivamente confermata, in secondo grado, dalla C.T.R. dell’Emilia - Romagna; ricorse per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un motivo, denunziante la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, e 39 del d.p.r . 600/73, nonché degli artt. 54 e 51, comma 2, n. 3 del d.p.r . 633/1972, dell’art. 2 del d .lgs. n. 128 del 2015 e dell’art. 1, comma 131, della l. n. 208 del 2015, per avere la C . T . R . ritenuto non applicabile , al caso di specie , il raddoppio dei termini di accertamento; con ordinanza n. 10386/2022, la Sesta sezione civile della Corte di cassazione accolse il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia - Romagna, dinanzi alla quale, però, nessuna delle parti riassunse il giudizio, con conseguente estinzione dello stesso; il 17/03/2023, [OSCURATO:PERSONA] depositò ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, per “violazione dell’art. 381-bis c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Costituzione”, lamentando la violazione del proprio diritto di difesa, integrata dalla mancata comunicazione della data dell’adunanza camerale, con conseguente impossibilità di deposito della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; ha depositato controricorso l’Agenzia delle Entrate. Considerato che il ricorso è inammissibile; al di là della non assimilabilità del vizio denunziato (relativo al giudizio di cassazione) a quello oggetto della pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 36596/2021 (afferente alla sentenza d’appello, e consistente nella mancata assegnazione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero nel deposito della sentenza prima del decorso dello stesso), vi è che il ricorso per cassazione esula dai mezzi di impugnazione esperibili contro una sentenza di legittimità, essendo questi ultimi limitati alla revocazione e all’opposizione di terzo (ove la Corte di cassazione abbia deciso nel merito), di cui, rispettivamente, agli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.; nella specie, non è possibile procedere alla riqualificazione del motivo onde ricondurre il ricorso all’alveo dell’art. 391-bis c.p.c., non essendo esplicitato alcun presupposto astrattamente riconducibile al novero di quelli di cui all’art. 395 c.p.c.; non è configurabile, infine, neppure un’actio nullitatis, che è azione autonoma da proporsi dinanzi al giudice di primo grado e, dunque, non può essere veicolata direttamente mediante un’impugnazione in sede di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.500,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d.p.r . n. 115 / 2002 ( inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
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