CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5627‒2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliate in Roma alla via V. Bellini, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - Oggetto: Dogane-Dazi antidumping-sospensione ex legge 197 del 2022 avverso la sentenza n. 4036/09/2018 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 26 settembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/05/2 023 , in sede di riconvocazione, dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui le intimate hanno replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli avvis i di rettifica dell’accertamento n. 33238 e n. 38790 nonché degli atti di irrogazione delle sanzioni n. 33239 e n. 38795 dell’anno 2014 emessi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale società importatrice, nonché nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale spedizioniere, e dell’avviso di rettifica dell’accertamento n. 38798 e dell’atto di irrogazione delle sanzionin. 38799 del 2014 emessi nei confronti della predetta società importatrice e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale spedizioniere, a seguito di revisione su base documentale delle bollette doganali relative alle importazioni effettuatenegli anni 2011 e 2012. Le società controricorrent i con atto del 3 marzo 2023 ha nno avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023 contestualmente manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie di cui alla predetta legge. Con ordinanza interlocutoria emessa all’esito della camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, questa Corte ha assegnato alle parti e al P.G. termine ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione della definibilità agevolata della controversia, vertente in materia di dazi. Il P.G. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA], riunitosi nella medesima composizione, in sede di riconvocazione, nella camera di consiglio del 16/05/2023, ritenendo di dover accogliere l’istanza delle società, dispone in conformità. P.Q. M. dispone la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Romain data