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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 19019/2026

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iovanni Fichera- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bonasera- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DEGLIIBLEI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPITALENumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026ROSALIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], ALESSANDROSALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANTIONETERESA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NITROGESUALDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), MILAZZOSALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BONINCONTROMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 4/2024 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 3gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 06maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa innanziil Tribunale di Gela in danno di [OSCURATO:PERSONA] (iscritta al n. 9 delR.G.Es. anno 2009), all’esito di esperimento di vendita telematicasincrona mista tenuto il giorno 12 luglio 2022, il professionista delegatodal giudice dell’esecuzione per le operazioni di vendita aggiudicò ar.g. n. 5402/2024 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026termine di centoventi giorni per il versamento del saldo del prezzo.Con decreto emesso il 24 novembre 2022, il giudice dell’esecuzionedichiarò la decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento delsaldo del prezzo nel termine stabilito, computato senza tener contodella sospensione feriale dei termini.Ricevuta comunicazione del provvedimento, il 25 novembre 2022della decadenza, contestualmente versando il saldo del prezzo.Con ordinanza del 27 dicembre 2022, il giudice dell’esecuzioneaccolse l’istanza di rimessione in termini e revocò la decadenza.2.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propose opposizioneagli atti esecutivi, adducendo l’inapplicabilità della sospensione ferialeal termine per il versamento del saldo del prezzo e l’irrilevanza di unincolpevole affidamento dell’aggiudicatario.3.

L’opposizione, celebrata secondo la scansione bifasica tipica disiffatta tipologia di controversia ed in contraddittorio con i creditori, èstata rigettata dalla sentenza in epigrafe indicata.Per quanto ancora qui d’interesse, il Tribunale gelese:(i) premessa l’applicabilità dell’istituto della rimessione in terminial termine per il versamento del saldo del prezzo, ha ritenutosussistente un affidamento incolpevole dell’aggiudicatario in ordine alladata di scadenza di tale termine e, pertanto, sussistenti i presuppostiper la sua rimessione e legittima l’ordinanza opposta;(ii) ha comunque considerato il termine per il versamento del saldodel prezzo di natura sostanziale, come tale non soggetto a sospensioneferiale, con conseguente non maturarsi della decadenza.4.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e lacreditrice [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..r.g. n. 5402/2024 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026Non svolgono difese in sede di legittimità le altre parti intimate, inepigrafe dettagliatamente menzionate.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 574, 585, 586 e 587 cod. proc. civ. per non aver il [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto la perentorietà e la natura sostanziale del terminedi centoventi giorni previsto per il versamento del saldo prezzo aseguito di aggiudicazione di bene immobile in vendita senza incanto.2.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degliartt. 585, 587 e 153 cod. proc. civ. e dell’art. 1 della 7 ottobre 1969,n. 742, «per aver il Tribunale di Gela, da un lato, sostanzialmenteviolato il principio di diritto secondo il quale in tema di vendita forzatail termine per il versamento del saldo del prezzo da partedell’aggiudicatario non è soggetto alla sospensione dei terminiprocessuali nel periodo feriale e, dall’altro lato, per avere erroneamenteritenuto sussistenti, nella fattispecie de qua, i requisiti di ammissibilitàdella rimessione in termini in favore dell’aggiudicatario».3.

Preliminare è la disamina della seconda doglianza.Essa, complessivamente considerata, è infondata.3.1.

Per radicato convincimento di nomofilachia, il termine per ilversamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario di unimmobile in sede di vendita forzata ha carattere perentorio e non èsuscettibile di proroga (sulle orme di Cass., Sez.

U, 12/01/2010, n.262, cfr., ex aliis, Cass. 29/05/2015, n. 11171; Cass. 02/07/2021, n.18841, Cass. 08/06/2022, n. 18421; Cass. 30/04/2025, n. 11376;Cass. 27/02/2026, n. 4494).r.g. n. 5402/2024 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026La perentorietà ed improrogabilità del termine in questione nonesclude, tuttavia, l’applicabilità dell’istituto della rimessione in termini.Come ha già avuto modo di chiarire questa Corte, infatti:«l’istituto della rimessione in termini non ha nulla a che vedereinfatti con la proroga dei termini, ed anzi ha per presuppostol’impossibilità giuridica di quella.La proroga, infatti, è prevista dalla legge solo per i terminiordinatori; solo prima della scadenza, e solo per “motiviparticolarmente gravi”.

Con essa, il giudice accorda alla parteinteressata un differimento della scadenza del termine per ilcompimento dell’atto processuale.La rimessione in termini è istituto ben diverso: essa ha perpresupposto la “decadenza incolpevole” da un adempimentoprocessuale, e non differisce il termine già fissato, ma rimette la parteinteressata nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata, se ilprimo termine inutilmente scaduto non fosse mai stato fissato.La proroga, dunque, evita una decadenza, mentre la rimessione intermini sana ex tunc una decadenza già verificatasi» (così Cass.10/12/2019, n. 32136; conf.

Cass. n. 4944 del 2026).3.2.

Tanto precisato in linea generale, nella vicenda de qua, lagravata sentenza, nel rigettare l’impugnativa dell’ordinanza di revocadella decadenza dell’aggiudicatario, ha ravvisato un affidamentoincolpevole di quest’ultimo in ordine alla scadenza del termine per ilversamento del saldo prezzo ed al suo decorso nel periodo feriale.Più specificamente, il giudice territoriale ha:(i) in primis, evidenziato che né l’ordinanza di vendita né l’avvisi divendita, nello stabilire il termine di centoventi giorni per il deposito delsaldo prezzo, avevano precisato alcunché circa «l’applicazione o menoal suddetto termine della sospensione feriale dei termini»;r.g. n. 5402/2024 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026(ii) ancora, rimarcato come il revirement della giurisprudenza dilegittimità affermativo della natura sostanziale del termine (operato daCass. 08/06/2022, n. 18421, rispetto al precedente di segno oppostodi Cass. 13/07/2012, n. 12004) fosse intervenuto in corso diprocedura, a fronte di una contraria prassi invalsa nell’Ufficio giudiziarioe quando si era «formato l’incolpevole affidamento dell’aggiudicatariosulla data di scadenza per il versamento del saldo del prezzo»;(iii) ad integrare detto affidamento, ha valorizzato «due elementiincontrovertibili» costituiti: (a) dal messaggio di posta elettronica del20 settembre 2022 inviata dal professionista delegato all’aggiudicatarioin cui si indicava, quale termine ultimo di pagamento, il 10 dicembre2022, al lordo quindi della sospensione feriale; (b) dal «provvedimentoreso dal G.E. in data 10 novembre 2022 - si badi bene successivamentealla scadenza del termine dei centoventi giorni se non soggetto allasospensione feriale dei termini - con il quale autorizzava la riduzionedal 20% al 10% della somma da depositare».3.3.

La valutazione sulla ricorrenza dei presupposti della fattispeciedi cui all’art. 153 cod. proc. civ. così operata appare (nei limiti in cuiesso è sindacabile in sede di legittimità: Cass. 19/05/2022, n. 16238)complessivamente conforme a diritto ed immune da vizi motivazionali.Se, infatti, l’esistenza di una contraria prassi nell’ufficio giudizio nonvale, di per sé sola, a determinare un legittimo affidamento negli utentidel servizio giustizia (Cass. 30/04/2025, n. 11376), è doveroso peròosservare che, nella specie, la prassi del Tribunale era conforme alprecedente orientamento di legittimità e che il mutamento di indirizzo(implicante, nel caso, un decremento del lasso temporale utile per ilversamento) è sopravvenuto nel corso dell’esperimento di vendita il cuiesito è sfociato nell’aggiudicazione dell’immobile.Ma, soprattutto, è dirimente la considerazione che, nel caso quiscrutinato (senza dubbio e per questo eccezionale), il convincimentor.g. n. 5402/2024 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’affidatario sulla data ultima di versamento del saldo prezzo si siapotuto ragionevolmente formare sulla base di un’indicazione, puntualee dettagliata, proveniente dall’organo dell’ufficio esecutivo deputatoproprio alla gestione delle operazioni di vendita (in quanto tale,assistito da apparenza di massima affidabilità), ulteriormente avallata,sia pur per implicito, da un provvedimento del giudice dell’esecuzione.E tanto, appunto in considerazione dell’assoluta peculiarità dellafattispecie, giustifica il rigetto del motivo in esame.4.

Diviene per l’effetto inammissibile, per difetto di interesse, ilprimo motivo di ricorso, diretto a censurare l’altra ratio decidendi postaa base della gravata sentenza, in narrativa meglio descritta, in quantoil suo pur eventuale accoglimento non potrebbe in nessun casocondurre all’anelata cassazione del provvedimento, che resterebbeidoneamente sorretto almeno dalla ragione or ora riconosciuta corretta.In ordine ai rilievi ivi sviluppati, la doverosa esplicazione dellafunzione nomofilattica di questa Corte impone, tuttavia, di riaffermareespressamente la natura sostanziale (e la conseguente non soggezionealla sospensione feriale) del termine per il versamento del saldo delprezzo ad opera dell’aggiudicatario, sulla base delle motivazioni giàdiffusamente illustrate da Cass. 08/06/2022, n. 18421 (a cui si operaadesiva relatio, anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att.cod. proc. civ.), principio di diritto, peraltro, già ribadito in successiviarresti di legittimità (tra i quali, oltre alle citate Cass. n. 11376 del 2025e Cass. n. 4944 del 2026, si veda Cass. 14/02/2023, n. 4447).5.

Il ricorso è rigettato.6.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.7.

Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228r.g. n. 5402/2024 7Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle particontroricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate, perciascuna parte controricorrente, in euro 7.000 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali eprevidenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 5402/2024 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iovanni Fichera- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bonasera- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DEGLIIBLEI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPITALENumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026ROSALIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], ALESSANDROSALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANTIONETERESA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NITROGESUALDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), MILAZZOSALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BONINCONTROMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 4/2024 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 3gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 06maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa innanziil Tribunale di Gela in danno di [OSCURATO:PERSONA] (iscritta al n. 9 delR.G.Es. anno 2009), all’esito di esperimento di vendita telematicasincrona mista tenuto il giorno 12 luglio 2022, il professionista delegatodal giudice dell’esecuzione per le operazioni di vendita aggiudicò ar.g. n. 5402/2024 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026termine di centoventi giorni per il versamento del saldo del prezzo.Con decreto emesso il 24 novembre 2022, il giudice dell’esecuzionedichiarò la decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento delsaldo del prezzo nel termine stabilito, computato senza tener contodella sospensione feriale dei termini.Ricevuta comunicazione del provvedimento, il 25 novembre 2022della decadenza, contestualmente versando il saldo del prezzo.Con ordinanza del 27 dicembre 2022, il giudice dell’esecuzioneaccolse l’istanza di rimessione in termini e revocò la decadenza.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propose opposizioneagli atti esecutivi, adducendo l’inapplicabilità della sospensione ferialeal termine per il versamento del saldo del prezzo e l’irrilevanza di unincolpevole affidamento dell’aggiudicatario.3. L’opposizione, celebrata secondo la scansione bifasica tipica disiffatta tipologia di controversia ed in contraddittorio con i creditori, èstata rigettata dalla sentenza in epigrafe indicata.Per quanto ancora qui d’interesse, il Tribunale gelese:(i) premessa l’applicabilità dell’istituto della rimessione in terminial termine per il versamento del saldo del prezzo, ha ritenutosussistente un affidamento incolpevole dell’aggiudicatario in ordine alladata di scadenza di tale termine e, pertanto, sussistenti i presuppostiper la sua rimessione e legittima l’ordinanza opposta;(ii) ha comunque considerato il termine per il versamento del saldodel prezzo di natura sostanziale, come tale non soggetto a sospensioneferiale, con conseguente non maturarsi della decadenza.4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e lacreditrice [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..r.g. n. 5402/2024 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026Non svolgono difese in sede di legittimità le altre parti intimate, inepigrafe dettagliatamente menzionate.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 574, 585, 586 e 587 cod. proc. civ. per non aver il [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto la perentorietà e la natura sostanziale del terminedi centoventi giorni previsto per il versamento del saldo prezzo aseguito di aggiudicazione di bene immobile in vendita senza incanto.2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degliartt. 585, 587 e 153 cod. proc. civ. e dell’art. 1 della 7 ottobre 1969,n. 742, «per aver il Tribunale di Gela, da un lato, sostanzialmenteviolato il principio di diritto secondo il quale in tema di vendita forzatail termine per il versamento del saldo del prezzo da partedell’aggiudicatario non è soggetto alla sospensione dei terminiprocessuali nel periodo feriale e, dall’altro lato, per avere erroneamenteritenuto sussistenti, nella fattispecie de qua, i requisiti di ammissibilitàdella rimessione in termini in favore dell’aggiudicatario».3. Preliminare è la disamina della seconda doglianza.Essa, complessivamente considerata, è infondata.3.1. Per radicato convincimento di nomofilachia, il termine per ilversamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario di unimmobile in sede di vendita forzata ha carattere perentorio e non èsuscettibile di proroga (sulle orme di Cass., Sez. U, 12/01/2010, n.262, cfr., ex aliis, Cass. 29/05/2015, n. 11171; Cass. 02/07/2021, n.18841, Cass. 08/06/2022, n. 18421; Cass. 30/04/2025, n. 11376;Cass. 27/02/2026, n. 4494).r.g. n. 5402/2024 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026La perentorietà ed improrogabilità del termine in questione nonesclude, tuttavia, l’applicabilità dell’istituto della rimessione in termini.Come ha già avuto modo di chiarire questa Corte, infatti:«l’istituto della rimessione in termini non ha nulla a che vedereinfatti con la proroga dei termini, ed anzi ha per presuppostol’impossibilità giuridica di quella.La proroga, infatti, è prevista dalla legge solo per i terminiordinatori; solo prima della scadenza, e solo per “motiviparticolarmente gravi”. Con essa, il giudice accorda alla parteinteressata un differimento della scadenza del termine per ilcompimento dell’atto processuale.La rimessione in termini è istituto ben diverso: essa ha perpresupposto la “decadenza incolpevole” da un adempimentoprocessuale, e non differisce il termine già fissato, ma rimette la parteinteressata nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata, se ilprimo termine inutilmente scaduto non fosse mai stato fissato.La proroga, dunque, evita una decadenza, mentre la rimessione intermini sana ex tunc una decadenza già verificatasi» (così Cass.10/12/2019, n. 32136; conf. Cass. n. 4944 del 2026).3.2. Tanto precisato in linea generale, nella vicenda de qua, lagravata sentenza, nel rigettare l’impugnativa dell’ordinanza di revocadella decadenza dell’aggiudicatario, ha ravvisato un affidamentoincolpevole di quest’ultimo in ordine alla scadenza del termine per ilversamento del saldo prezzo ed al suo decorso nel periodo feriale.Più specificamente, il giudice territoriale ha:(i) in primis, evidenziato che né l’ordinanza di vendita né l’avvisi divendita, nello stabilire il termine di centoventi giorni per il deposito delsaldo prezzo, avevano precisato alcunché circa «l’applicazione o menoal suddetto termine della sospensione feriale dei termini»;r.g. n. 5402/2024 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026(ii) ancora, rimarcato come il revirement della giurisprudenza dilegittimità affermativo della natura sostanziale del termine (operato daCass. 08/06/2022, n. 18421, rispetto al precedente di segno oppostodi Cass. 13/07/2012, n. 12004) fosse intervenuto in corso diprocedura, a fronte di una contraria prassi invalsa nell’Ufficio giudiziarioe quando si era «formato l’incolpevole affidamento dell’aggiudicatariosulla data di scadenza per il versamento del saldo del prezzo»;(iii) ad integrare detto affidamento, ha valorizzato «due elementiincontrovertibili» costituiti: (a) dal messaggio di posta elettronica del20 settembre 2022 inviata dal professionista delegato all’aggiudicatarioin cui si indicava, quale termine ultimo di pagamento, il 10 dicembre2022, al lordo quindi della sospensione feriale; (b) dal «provvedimentoreso dal G.E. in data 10 novembre 2022 - si badi bene successivamentealla scadenza del termine dei centoventi giorni se non soggetto allasospensione feriale dei termini - con il quale autorizzava la riduzionedal 20% al 10% della somma da depositare».3.3. La valutazione sulla ricorrenza dei presupposti della fattispeciedi cui all’art. 153 cod. proc. civ. così operata appare (nei limiti in cuiesso è sindacabile in sede di legittimità: Cass. 19/05/2022, n. 16238)complessivamente conforme a diritto ed immune da vizi motivazionali.Se, infatti, l’esistenza di una contraria prassi nell’ufficio giudizio nonvale, di per sé sola, a determinare un legittimo affidamento negli utentidel servizio giustizia (Cass. 30/04/2025, n. 11376), è doveroso peròosservare che, nella specie, la prassi del Tribunale era conforme alprecedente orientamento di legittimità e che il mutamento di indirizzo(implicante, nel caso, un decremento del lasso temporale utile per ilversamento) è sopravvenuto nel corso dell’esperimento di vendita il cuiesito è sfociato nell’aggiudicazione dell’immobile.Ma, soprattutto, è dirimente la considerazione che, nel caso quiscrutinato (senza dubbio e per questo eccezionale), il convincimentor.g. n. 5402/2024 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’affidatario sulla data ultima di versamento del saldo prezzo si siapotuto ragionevolmente formare sulla base di un’indicazione, puntualee dettagliata, proveniente dall’organo dell’ufficio esecutivo deputatoproprio alla gestione delle operazioni di vendita (in quanto tale,assistito da apparenza di massima affidabilità), ulteriormente avallata,sia pur per implicito, da un provvedimento del giudice dell’esecuzione.E tanto, appunto in considerazione dell’assoluta peculiarità dellafattispecie, giustifica il rigetto del motivo in esame.4. Diviene per l’effetto inammissibile, per difetto di interesse, ilprimo motivo di ricorso, diretto a censurare l’altra ratio decidendi postaa base della gravata sentenza, in narrativa meglio descritta, in quantoil suo pur eventuale accoglimento non potrebbe in nessun casocondurre all’anelata cassazione del provvedimento, che resterebbeidoneamente sorretto almeno dalla ragione or ora riconosciuta corretta.In ordine ai rilievi ivi sviluppati, la doverosa esplicazione dellafunzione nomofilattica di questa Corte impone, tuttavia, di riaffermareespressamente la natura sostanziale (e la conseguente non soggezionealla sospensione feriale) del termine per il versamento del saldo delprezzo ad opera dell’aggiudicatario, sulla base delle motivazioni giàdiffusamente illustrate da Cass. 08/06/2022, n. 18421 (a cui si operaadesiva relatio, anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att.cod. proc. civ.), principio di diritto, peraltro, già ribadito in successiviarresti di legittimità (tra i quali, oltre alle citate Cass. n. 11376 del 2025e Cass. n. 4944 del 2026, si veda Cass. 14/02/2023, n. 4447).5. Il ricorso è rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228r.g. n. 5402/2024 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5402/2024Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 19019/2026Data pubblicazione 10/06/2026- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle particontroricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate, perciascuna parte controricorrente, in euro 7.000 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali eprevidenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 5402/2024 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19019/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris