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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05153/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Catania ha disposto la sostituzione della misura alternativa dell'affidamento in prova concessa in data 02/10/2019 a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con la misura della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 bis, Ord. pen.

Il suddetto Tribunale ha giustificato detta sostituzione con il fatto di avere il condannato violato le prescrizioni e i principi ispiratori dell'affidamento, risultando essere stato querelato dall'ex datore di lavoro per minacce in data 23.12.20 e precisamente per avere pronunciato nei suoi confronti la frase "in questo momento non mi posso muovere, ma appena posso te la faccio pagare" e comunque per essersi reso in più occasioni, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, protagonista di diverbi.

Ha aggiunto che «difettano i presupposti per la prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale (in conseguenza della condotta gravemente irregolare tenuta dall'affidato e dell'incapacità dello stesso a coglierne il significato ed a seguirne le prescrizioni, non avendo rilievo, da questo punto di vista, le motivazioni sull'accaduto, ricondotte dall'affidato a ragioni economiche, secondo quanto dallo stesso dichiarato nella controdenuncia) e che la misura, tuttavia, può essere trasformata nella misura della detenzione domiciliare, residuando una pena di durata inferiore ad anni due di reclusione».

2. Avverso tale ordinanza Simonutti, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione, deducendo vizio di motivazione sulla ritenuta incompatibilità del comportamento tenuto dal condannato con la prosecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Rileva la difesa che la frase pronunciata va ricollegata unicamente a ragioni economiche per mancati pagamenti dell'ex datore di lavoro.

Lamenta il difensore che si dà rilievo ad una vicenda unilateralmente denunciata e non a quanto emergente dalla relazione Uepe circa l'osservanza da parte del condannato di tutte le prescrizioni connesse alla misura di cui ne coglieva il significato; e che, pertanto, il Tribunale di sorveglianza non dà conto adeguatamente dell'incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura alternativa.

Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati.

Detto ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova.

Presupposti ampiamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha, invero, correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici.

A fronte della quale il ricorso nell'interesse di Simonutti, che si limita a confutarla nei termini di cui sopra, invocando una diversa valutazione di elementi fattuali e lamentando una sostituzione logicamente giustificata, appare inammissibile.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Catania ha disposto la sostituzione della misura alternativa dell'affidamento in prova concessa in data 02/10/2019 a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con la misura della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 bis, Ord. pen. Il suddetto Tribunale ha giustificato detta sostituzione con il fatto di avere il condannato violato le prescrizioni e i principi ispiratori dell'affidamento, risultando essere stato querelato dall'ex datore di lavoro per minacce in data 23.12.20 e precisamente per avere pronunciato nei suoi confronti la frase "in questo momento non mi posso muovere, ma appena posso te la faccio pagare" e comunque per essersi reso in più occasioni, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, protagonista di diverbi. Ha aggiunto che «difettano i presupposti per la prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale (in conseguenza della condotta gravemente irregolare tenuta dall'affidato e dell'incapacità dello stesso a coglierne il significato ed a seguirne le prescrizioni, non avendo rilievo, da questo punto di vista, le motivazioni sull'accaduto, ricondotte dall'affidato a ragioni economiche, secondo quanto dallo stesso dichiarato nella controdenuncia) e che la misura, tuttavia, può essere trasformata nella misura della detenzione domiciliare, residuando una pena di durata inferiore ad anni due di reclusione». 2. Avverso tale ordinanza Simonutti, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione, deducendo vizio di motivazione sulla ritenuta incompatibilità del comportamento tenuto dal condannato con la prosecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Rileva la difesa che la frase pronunciata va ricollegata unicamente a ragioni economiche per mancati pagamenti dell'ex datore di lavoro. Lamenta il difensore che si dà rilievo ad una vicenda unilateralmente denunciata e non a quanto emergente dalla relazione Uepe circa l'osservanza da parte del condannato di tutte le prescrizioni connesse alla misura di cui ne coglieva il significato; e che, pertanto, il Tribunale di sorveglianza non dà conto adeguatamente dell'incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura alternativa. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati. Detto ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova. Presupposti ampiamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha, invero, correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici. A fronte della quale il ricorso nell'interesse di Simonutti, che si limita a confutarla nei termini di cui sopra, invocando una diversa valutazione di elementi fattuali e lamentando una sostituzione logicamente giustificata, appare inammissibile. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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