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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12630/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato di furto di energia elettrica pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2 e 7, cod. pen., revocando la sospensione condizionale concessa in primo grado; letta la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata per non avere escluso la recidiva contestata, si risolve nella pedissequa reiterazione motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con adeguata motivazione (pag. 3 della sentenza impugnata); Chiarito, quanto alle deduzioni contenute nella memoria difensiva, che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato di furto di energia elettrica pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2 e 7, cod. pen., revocando la sospensione condizionale concessa in primo grado; letta la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata per non avere escluso la recidiva contestata, si risolve nella pedissequa reiterazione motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con adeguata motivazione (pag. 3 della sentenza impugnata); Chiarito, quanto alle deduzioni contenute nella memoria difensiva, che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos
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