Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 43693/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/4/2023 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Varese; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone censure non consentite, oltre che generiche, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al .difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto», ossia di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento; considerato che un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente, che ha genericamente censurato la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/90; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/4/2023 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Varese; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone censure non consentite, oltre che generiche, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al .difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto», ossia di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento; considerato che un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente, che ha genericamente censurato la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/90; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 43693/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris