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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25329/2026

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del Tribunale di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, PietroMolino, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’appelloex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Vallo della Lucania del 13 marzo 2026 con la quale èstata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelaredell’obbligo di dimora nel Comune di Montecorice disposta nei confronti diPantaleone Schiavo, per i reati di cui agli artt. 648-bis cod. pen., 493-ter cod.pen. e 379 cod. pen.2.Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell'indagato deducendo, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 274 e 299 cod. proc. pen.Si lamenta la natura apodittica della motivazione con cui è stata ritenutala persistenza delle esigenze cautelari, senza un effettivo confronto con il tempotrascorso e, soprattutto, con la condotta tenuta dall’indagato durantel’esecuzione della misura.Il ricorrente richiama un orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui il decorso del tempo, unitamente al rispetto delle prescrizioni,integra un “fatto nuovo” idoneo a incidere sull’attualità delle esigenze cautelari,evidenziando che il tempo non può considerarsi elemento neutro, ma richiedeuna valutazione concreta delle modalità di esecuzione della misura, alla luce deiprincipi di adeguatezza e proporzionalità ex art. 275 cod. proc. pen.A fronte di tali principi, si deduce l’errore del Tribunale nel ritenereirrilevanti sia il decorso temporale (inferiore all’anno) sia la costante osservanzadelle prescrizioni, qualificata come comportamento doveroso e non significativo,con conseguente esclusione di fatti nuovi.

Tale impostazione sarebbe in contrastocon la giurisprudenza di legittimità, poiché svaluta indebitamente un elementoche può indicare l’attenuazione della pericolosità e giustificare misure menoafflittive.Si denunciano, inoltre, ulteriori profili di illogicità e contraddittorietà inordine all’attualità del pericolo di reiterazione del reato ex art. 274 cod. proc.pen. e al principio di proporzionalità, rilevando che il giudice del riesame avrebbeomesso di considerare la condotta irreprensibile tenuta dall’agosto 2025, a frontedella valorizzazione generica dei precedenti penali e della gravità dei reati, senzaadeguata attualizzazione del pericolo.Si deduce, infine, un improprio automatismo valutativo, per avere ilTribunale ritenuto irrilevante l’osservanza delle prescrizioni in quanto doverosa,introducendo di fatto una “prova diabolica” a carico dell’indagato, e si evidenziache la misura, dapprima degli arresti domiciliari, poi sostituita con l’obbligo didimora, è stata sempre rispettata, anche in occasione di autorizzatiallontanamenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per i motivi qui illustrati.2.

Va premesso che la Corte ha chiarito che, in sede di appello avverso laordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, iltribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti ilprovvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanzaimpugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine adeventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificareapprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenzecautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della naturaautonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021,D’Ippolito, Rv. 282292 – 01).2.1.

È inoltre principio consolidato quello secondo cui, a seguito dellapresentazione di istanza per la sostituzione della misura cautelare con altra menoafflittiva, l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misuracoercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio dilegittimità, se congruamente e logicamente motivato (Sez. 3, n. 7268 del24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01; Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi,Rv. 271686 - 01).2.2.

Quanto al rilievo del tempo trascorso dalla commissione del reato, dicui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., è richiesto al giudice dimotivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto inproporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sullamisura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatticorrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez.

U, n. 40538 del24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377 – 01).2.3.

La giurisprudenza ha chiarito anche che tale elemento deve essereoggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc.pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentreanaloga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini dellarevoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento,Rv. 282590 – 01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 – 01).2.4.

Per quanto riguarda, invece, il periodo trascorso dall’applicazionedella misura cautelare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il merodecorso del tempo non integra, di per sé, circostanza idonea a giustificarne larevoca o la sostituzione.

La rilevanza giuridica del fattore temporale trova,infatti, compiuta disciplina nell'ambito del sistema dei termini di durata dellacustodia cautelare di cui agli artt. 303 e ss. cod. proc. pen., sicché esso puòassumere significato ai fini della rivalutazione del trattamento cautelare soltantoove si accompagni a ulteriori dati fattuali indicativi di un effettivo mutamento delquadro cautelare originariamente apprezzato.

In tal senso, si è ripetutamenteespressa questa Corte, affermando che il decorso del tempo costituisce fattoreneutro e che l'attenuazione delle esigenze cautelari deve essere desunta daelementi ulteriori e concretamente verificabili (Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024,Nisi, Rv. 286207 – 01; Sez. 2, n. 45213 del 08/11/2007, Lombardo, Rv.238518-01).2.5.

Da tale premessa discende che il "fatto nuovo", richiesto ai fini dellamodifica del regime cautelare, deve essere costituito da elementi dotati dieffettiva capacità dimostrativa in ordine alla sopravvenuta modificazione delleesigenze cautelari.

In questa prospettiva non può assumere autonomo rilievo lasemplice osservanza delle prescrizioni imposte dal provvedimento restrittivo.

Laregolare esecuzione della misura e il rispetto degli obblighi da essa derivantirappresentano, infatti, il comportamento doverosamente esigibile dal soggettosottoposto a cautela e non consentono, di per sé, di inferire un mutamento dellasua pericolosità processuale o sociale.

La giurisprudenza di legittimità hacostantemente affermato che la corretta osservanza delle prescrizioni cautelarinon costituisce elemento nuovo idoneo a fondare un giudizio di attenuazionedelle esigenze cautelari, trattandosi di dato strutturalmente neutro sul pianoprognostico e dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomaticain ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamentocautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652 – 01; Sez. 2, n.1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191 – 01).2.6.

Tale principio, tuttavia, non vale a escludere il permanente obbligodel giudice di sottoporre a costante verifica la perdurante adeguatezza dellamisura applicata rispetto alle esigenze cautelari concretamente esistenti.

Ilsistema cautelare, infatti, è improntato ai principi di adeguatezza, proporzionalitàe minima compressione della libertà personale, i quali operano non soltanto almomento genetico della misura, ma per tutta la durata della sua esecuzione.Come chiarito dalle Sezioni Unite, il giudice è chiamato a svolgere una costanteverifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare leesigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio dellaminore compressione possibile della libertà personale, tenuto conto della naturadella misura applicata, della sua durata in rapporto alla gravità del fatto e altrattamento sanzionatorio prevedibile nonché della consistenza delle esigenzecautelari concretamente ancora apprezzabili nel momento in cui la decisioneviene assunta (Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324-01).2.7.

In tale contesto, assume rilevanza il requisito dell’attualità delpericolo di reiterazione del reato, di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc.pen. il quale, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità,sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediateopportunità di ricaduta nella disponibilità dell'indagato, essendo necessario esufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, chetenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchedella previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 3, n. 9041 del15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022,Iordachescu, Rv. 282991-01).Muovendo da tali premesse, pur restando il mero decorso del tempo undato di per sé neutro, la condotta della persona indagata durante l’esecuzionedella misura cautelare può assumere rilievo quale elemento concorrente nellaverifica, demandata al giudice di merito, circa l’effettiva incidenza della misurasulla riduzione del pericolo di reiterazione del reato, fino a consentirnel’eventuale contenimento mediante strumenti meno afflittivi.2.8.

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata resiste alle censuredifensive, avendo il Tribunale motivato in modo coerente e immune da vizi logiciil giudizio di persistente adeguatezza e proporzionalità della misura dell'obbligo didimora, sulla base del limitato tempo trascorso dalla sua applicazione, dellagravità e pluralità delle imputazioni provvisorie e della personalità dell'indagato,desunta dai numerosi precedenti penali a suo carico.Parimenti corretta è la valutazione in ordine all'attualità del pericolo direiterazione, fondata sulla persistente inclinazione dell'indagato alla commissionedi reati, nonostante pregresse condanne, nonché sulla contestazione, nelpresente procedimento, di delitti contro il patrimonio finalizzati al conseguimentodi illeciti profitti, in un quadro complessivo indicativo di scarsa sensibilità aiprecedenti interventi cautelari.In tale contesto, il Tribunale ha legittimamente ritenuto che il merorispetto delle prescrizioni imposte dalla misura, per un periodo inferiore a unanno, non fosse elemento idoneo a dimostrare un apprezzabile affievolimentodelle esigenze cautelari.Ne consegue la congruità del giudizio di adeguatezza e proporzionalitàdella misura applicata rispetto alle esigenze cautelari concretamente ravvisate,che si sottrae alle censure sollevate in questa sede di legittimità.3.

Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, PietroMolino, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’appelloex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Vallo della Lucania del 13 marzo 2026 con la quale èstata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelaredell’obbligo di dimora nel Comune di Montecorice disposta nei confronti diPantaleone Schiavo, per i reati di cui agli artt. 648-bis cod. pen., 493-ter cod.pen. e 379 cod. pen.2.Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell'indagato deducendo, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 274 e 299 cod. proc. pen.Si lamenta la natura apodittica della motivazione con cui è stata ritenutala persistenza delle esigenze cautelari, senza un effettivo confronto con il tempotrascorso e, soprattutto, con la condotta tenuta dall’indagato durantel’esecuzione della misura.Il ricorrente richiama un orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui il decorso del tempo, unitamente al rispetto delle prescrizioni,integra un “fatto nuovo” idoneo a incidere sull’attualità delle esigenze cautelari,evidenziando che il tempo non può considerarsi elemento neutro, ma richiedeuna valutazione concreta delle modalità di esecuzione della misura, alla luce deiprincipi di adeguatezza e proporzionalità ex art. 275 cod. proc. pen.A fronte di tali principi, si deduce l’errore del Tribunale nel ritenereirrilevanti sia il decorso temporale (inferiore all’anno) sia la costante osservanzadelle prescrizioni, qualificata come comportamento doveroso e non significativo,con conseguente esclusione di fatti nuovi. Tale impostazione sarebbe in contrastocon la giurisprudenza di legittimità, poiché svaluta indebitamente un elementoche può indicare l’attenuazione della pericolosità e giustificare misure menoafflittive.Si denunciano, inoltre, ulteriori profili di illogicità e contraddittorietà inordine all’attualità del pericolo di reiterazione del reato ex art. 274 cod. proc.pen. e al principio di proporzionalità, rilevando che il giudice del riesame avrebbeomesso di considerare la condotta irreprensibile tenuta dall’agosto 2025, a frontedella valorizzazione generica dei precedenti penali e della gravità dei reati, senzaadeguata attualizzazione del pericolo.Si deduce, infine, un improprio automatismo valutativo, per avere ilTribunale ritenuto irrilevante l’osservanza delle prescrizioni in quanto doverosa,introducendo di fatto una “prova diabolica” a carico dell’indagato, e si evidenziache la misura, dapprima degli arresti domiciliari, poi sostituita con l’obbligo didimora, è stata sempre rispettata, anche in occasione di autorizzatiallontanamenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per i motivi qui illustrati.2. Va premesso che la Corte ha chiarito che, in sede di appello avverso laordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, iltribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti ilprovvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanzaimpugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine adeventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificareapprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenzecautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della naturaautonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021,D’Ippolito, Rv. 282292 – 01).2.1. È inoltre principio consolidato quello secondo cui, a seguito dellapresentazione di istanza per la sostituzione della misura cautelare con altra menoafflittiva, l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misuracoercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio dilegittimità, se congruamente e logicamente motivato (Sez. 3, n. 7268 del24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01; Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi,Rv. 271686 - 01).2.2. Quanto al rilievo del tempo trascorso dalla commissione del reato, dicui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., è richiesto al giudice dimotivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto inproporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sullamisura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatticorrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377 – 01).2.3. La giurisprudenza ha chiarito anche che tale elemento deve essereoggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc.pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentreanaloga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini dellarevoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento,Rv. 282590 – 01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 – 01).2.4. Per quanto riguarda, invece, il periodo trascorso dall’applicazionedella misura cautelare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il merodecorso del tempo non integra, di per sé, circostanza idonea a giustificarne larevoca o la sostituzione. La rilevanza giuridica del fattore temporale trova,infatti, compiuta disciplina nell'ambito del sistema dei termini di durata dellacustodia cautelare di cui agli artt. 303 e ss. cod. proc. pen., sicché esso puòassumere significato ai fini della rivalutazione del trattamento cautelare soltantoove si accompagni a ulteriori dati fattuali indicativi di un effettivo mutamento delquadro cautelare originariamente apprezzato. In tal senso, si è ripetutamenteespressa questa Corte, affermando che il decorso del tempo costituisce fattoreneutro e che l'attenuazione delle esigenze cautelari deve essere desunta daelementi ulteriori e concretamente verificabili (Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024,Nisi, Rv. 286207 – 01; Sez. 2, n. 45213 del 08/11/2007, Lombardo, Rv.238518-01).2.5. Da tale premessa discende che il "fatto nuovo", richiesto ai fini dellamodifica del regime cautelare, deve essere costituito da elementi dotati dieffettiva capacità dimostrativa in ordine alla sopravvenuta modificazione delleesigenze cautelari. In questa prospettiva non può assumere autonomo rilievo lasemplice osservanza delle prescrizioni imposte dal provvedimento restrittivo. Laregolare esecuzione della misura e il rispetto degli obblighi da essa derivantirappresentano, infatti, il comportamento doverosamente esigibile dal soggettosottoposto a cautela e non consentono, di per sé, di inferire un mutamento dellasua pericolosità processuale o sociale. La giurisprudenza di legittimità hacostantemente affermato che la corretta osservanza delle prescrizioni cautelarinon costituisce elemento nuovo idoneo a fondare un giudizio di attenuazionedelle esigenze cautelari, trattandosi di dato strutturalmente neutro sul pianoprognostico e dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomaticain ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamentocautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652 – 01; Sez. 2, n.1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191 – 01).2.6. Tale principio, tuttavia, non vale a escludere il permanente obbligodel giudice di sottoporre a costante verifica la perdurante adeguatezza dellamisura applicata rispetto alle esigenze cautelari concretamente esistenti. Ilsistema cautelare, infatti, è improntato ai principi di adeguatezza, proporzionalitàe minima compressione della libertà personale, i quali operano non soltanto almomento genetico della misura, ma per tutta la durata della sua esecuzione.Come chiarito dalle Sezioni Unite, il giudice è chiamato a svolgere una costanteverifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare leesigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio dellaminore compressione possibile della libertà personale, tenuto conto della naturadella misura applicata, della sua durata in rapporto alla gravità del fatto e altrattamento sanzionatorio prevedibile nonché della consistenza delle esigenzecautelari concretamente ancora apprezzabili nel momento in cui la decisioneviene assunta (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324-01).2.7. In tale contesto, assume rilevanza il requisito dell’attualità delpericolo di reiterazione del reato, di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc.pen. il quale, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità,sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediateopportunità di ricaduta nella disponibilità dell'indagato, essendo necessario esufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, chetenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchedella previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 3, n. 9041 del15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022,Iordachescu, Rv. 282991-01).Muovendo da tali premesse, pur restando il mero decorso del tempo undato di per sé neutro, la condotta della persona indagata durante l’esecuzionedella misura cautelare può assumere rilievo quale elemento concorrente nellaverifica, demandata al giudice di merito, circa l’effettiva incidenza della misurasulla riduzione del pericolo di reiterazione del reato, fino a consentirnel’eventuale contenimento mediante strumenti meno afflittivi.2.8. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata resiste alle censuredifensive, avendo il Tribunale motivato in modo coerente e immune da vizi logiciil giudizio di persistente adeguatezza e proporzionalità della misura dell'obbligo didimora, sulla base del limitato tempo trascorso dalla sua applicazione, dellagravità e pluralità delle imputazioni provvisorie e della personalità dell'indagato,desunta dai numerosi precedenti penali a suo carico.Parimenti corretta è la valutazione in ordine all'attualità del pericolo direiterazione, fondata sulla persistente inclinazione dell'indagato alla commissionedi reati, nonostante pregresse condanne, nonché sulla contestazione, nelpresente procedimento, di delitti contro il patrimonio finalizzati al conseguimentodi illeciti profitti, in un quadro complessivo indicativo di scarsa sensibilità aiprecedenti interventi cautelari.In tale contesto, il Tribunale ha legittimamente ritenuto che il merorispetto delle prescrizioni imposte dalla misura, per un periodo inferiore a unanno, non fosse elemento idoneo a dimostrare un apprezzabile affievolimentodelle esigenze cautelari.Ne consegue la congruità del giudizio di adeguatezza e proporzionalitàdella misura applicata rispetto alle esigenze cautelari concretamente ravvisate,che si sottrae alle censure sollevate in questa sede di legittimità.3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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