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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16636/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,P( Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui il difensore degli imputati, condannati per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. sulla destinazione dello stupefacente a fini di uso personale è privo di specificità estrinseca e comunque si tratta di violazione di legge non devoluta nel giudizio di appello, limitato al trattamento sanzionatorio.

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,P( Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui il difensore degli imputati, condannati per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. sulla destinazione dello stupefacente a fini di uso personale è privo di specificità estrinseca e comunque si tratta di violazione di legge non devoluta nel giudizio di appello, limitato al trattamento sanzionatorio. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16636/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris