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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16854/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8074/2023R.G. proposto da Comune di Sarno, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest’ultimopec: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata - avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 6805 del 2022 depositata il 18 ottobre 2022; udita la relazione svolta nella udienza del 31 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTOCHE Oggetto:oggetto della controversia è un sollecito di pagamento (n. 16480 ) emesso dal comune di Sarno (d’ora in poi ricorrente) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in poi intimata), relativo al pagamento della Tari per l’anno 2014.

La CTP ha accoltoil ricorso.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto parzialmente l’appello propostodall’odierno ricorrente.

Quest’ultimo ha proposto ricorso fondato su tre motivi di impugnazione , depositato memoria e istanza di rinuncia al giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma 1°, n.5, cod. p roc . c iv . , l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativa alla carenza«dell’onere probatorio in capo all’intimata».

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma 1°, n.3, cod. proc. civ., la vi olazione e falsa applicazione dell’art. 6, d.P.R. 27 aprile 1999, n.158, deducendo che la parte fissa della tariffa TARI è sempre dovuta indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma 1°, n.3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 649, l.27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) .

4. Il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia.

Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma che resta pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez.

U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez.

U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).

5. La rinuncia, nella fattispecie, non necessitava peraltro di comunicazione, non essendosi costituita l’intimata.

6. L'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez.

U, n. 20621/2023, Rv. 668224 - 02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8074/2023R.G. proposto da Comune di Sarno, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest’ultimopec: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata - avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 6805 del 2022 depositata il 18 ottobre 2022; udita la relazione svolta nella udienza del 31 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTOCHE Oggetto:oggetto della controversia è un sollecito di pagamento (n. 16480 ) emesso dal comune di Sarno (d’ora in poi ricorrente) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in poi intimata), relativo al pagamento della Tari per l’anno 2014. La CTP ha accoltoil ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto parzialmente l’appello propostodall’odierno ricorrente. Quest’ultimo ha proposto ricorso fondato su tre motivi di impugnazione , depositato memoria e istanza di rinuncia al giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma 1°, n.5, cod. p roc . c iv . , l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativa alla carenza«dell’onere probatorio in capo all’intimata». 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma 1°, n.3, cod. proc. civ., la vi olazione e falsa applicazione dell’art. 6, d.P.R. 27 aprile 1999, n.158, deducendo che la parte fissa della tariffa TARI è sempre dovuta indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma 1°, n.3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 649, l.27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) . 4. Il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma che resta pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). 5. La rinuncia, nella fattispecie, non necessitava peraltro di comunicazione, non essendosi costituita l’intimata. 6. L'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U, n. 20621/2023, Rv. 668224 - 02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione de
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