CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28432/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la riparazione per l'ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari, in forza di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Velletri per il reato di tentato omicidio in danno della nonna, [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La vicenda era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e minacce all'interno del nucleo familiare dell'istante, ove si erano contrapposti, da un lato, lo zio [OSCURATO:PERSONA] (fratello della madre del [OSCURATO:PERSONA]) e sua madre [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, l'istante, che veniva minacciato dal primo con una pistola, e i suoi genitori. I fatti erano avvenuti in strada, in prossimità delle abitazioni di tutti i protagonisti della vicenda. 1.2. Condannato in primo grado, l'imputato veniva assolto, in data 15 dicembre 2022, dalla Corte di appello di Roma per essergli stata riconosciuta la scriminante della legittima difesa. Con pronuncia del 16 novembre 2023, la Corte di cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dalla parte civile e dalla Procura generale. 2. Pur essendo stata riconosciuta l'esimente della legittima difesa avendo il ricorrente agito per difendere se stesso e il proprio padre, il Giudice della riparazione non ha accolto la domanda di riparazione in ragione del fatto che l'istante, sin dalle prime sommarie informazioni, non aveva mai invocato la legittima difesa, ma aveva affermato di avere solo accidentalmente urtato la persona offesa. Ad avviso della Corte quindi l'iniziale silenzio su elementi essenziali della fattispecie ascritta al [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito a creare e mantenere un quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di tentato omicidio, rispetto al quale l'interessato soltanto nei motivi aggiunti proposti in appello aveva fornito giustificazioni sufficienti a revocarlo. Evidenziava altresì come la stessa difesa del ricorrente, nella fase iniziale, si fosse limitata a chiedere l'applicazione della più lieve misura degli arresti domiciliari, senza opporsi alla richiesta del Pubblico ministero. Rilevava infine che il [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi inizialmente sottratto al litigio familiare, allontanandosi dal luogo degli eventi, vi era poi tornato agendo in modo imprudente e certamente colposo. 3. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso il difensore dell'istante che ha articolato due motivi: 3.1. Con il primo motivo, sostiene l'abnormità dell'ordinanza impugnata che sostiene essere viziata da motivazione intrinsecamente illogica oltre che connotata da violazione di norme processuali penali e costituzionali, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave, dalla Corte ritenuta per avere l'indagato omesso, in sede di interrogatorio di garanzia, di fare riferimento all'istituto della legittima difesa e per essersi recato nuovamente sul luogo dei fatti, ove era in corso una violenta lite tra il padre e lo zio, [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia il difensore che all'istante non può certamente essere rimproverato di non aver fatto uso, in sede di dichiarazioni spontanee e di interrogatorio di garanzia, dei termini giuridici relativi alla causa di giustificazione della legittima difesa, quando comunque dal suo narrato si scorgerebbero nitidamente tutti gli elementi normativi della anzidetta esimente; e che il teatro dei fatti, dove gli si rimprovera d'essere ritornato, era la sua casa, dove abitava con la famiglia. Né la condotta nell'istante può essere qualificata come colpa grave ai fini della negazione dell'indennizzo, atteso che egli ha attivamente collaborato con l'Autorità giudiziaria. Inquadrata nell'ambito della legittima difesa la condotta dell'istante, dovrebbe essere esclusa ogni ipotesi di dolo o di colpa; 3.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per l'assente o meramente apparente motivazione del provvedimento impugnato, in quanto in esso non vi è alcuna logica spiegazione, né espressa né implicita, di come l'indagato abbia integrato l'elemento della colpa grave. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). 3. La Corte territoriale era pervenuta all'assoluzione dell'imputato, non solo e non tanto perché aveva ritenuto inattendibile la ricostruzione dei fatti operata da [OSCURATO:PERSONA], reputando altresì smentita dalla consulenza tecnica la velocità alla quale viaggiava la vettura dell'imputato, ma soprattutto perché, valorizzando lo stato di agitazione in cui versava l'imputato, provocato dal pericolo concreto e attuale di evitare un danno ingiusto al proprio congiunto (il padre), ha ritenuto la sussistenza della scriminante della legittima difesa. Tanto premesso, si rileva che il Giudice della riparazione ha ritenuto ostative alla liquidazione dell'indennizzo due circostanze: la prima consistita nella mancata prospettazione, anche difensiva, della causa di giustificazione, sostenendosi che solo nei motivi aggiunti, proposti in sede di appello, il difensore aveva prospettato la diversa valutazione dei fatti integrante la legittima difesa. La Corte di appello ha quindi ascritto all'istante la colpa di non avere invocato, sin dalle sommarie informazioni, l'anzidetta scriminante. La seconda circostanza reputata colposa, ai fini della riparazione, consisterebbe nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi inizialmente sottratto alla lite con lo zio, [OSCURATO:PERSONA], era ritornato sul luogo dei fatti. Quanto al primo profilo della ravvisata colpa, il Collegio rileva che la motivazione è manifestamente illogica perché rinviene la colpa dell'istante nell'omessa qualificazione giuridica invece che nell'aver mentito o nell'essere stato reticente, posto che sono questi i comportamenti che, secondo i principi giurisprudenziali, integrano la condotta colposa, dovendosi altresì precisare che la menzogna e la reticenza riguardano fatti e non ricostruzioni giuridiche, le quali competono all'Autorità giudiziaria. Quanto alla asserita colpa di essere il giovane rientrato sul luogo dei fatti, dopo essersene inizialmente allontanato, il Collegio rileva che è la stessa ordinanza impugnata ad affermare che egli, alla stregua degli altri protagonisti della vicenda, dopo essersi inizialmente sottratto alla lite, era tornato sul luogo della stessa perché lì si trovava la sua abitazione (p. 14 ord.). La motivazione sul punto appare pertanto illogica e contraddittoria.4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. P.Q. M. Annulla l'ordinanza impugn