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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 10598/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA i I.) [OSCURATO:PERSONA]) R'k sul ricorso 467-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 429/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della CTR Molise che, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, ha liquidato in favore di quest'ultima le spese processuali dei due gradi di giudizio, in relazione all'esito del contenzioso, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere a fronte dell'annullamento in sede di autotutela delle ingiunzioni di pagamento relative alla tassa automobilistica, operato all'interno del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 bis del d.lgs. n.546/1992.

La parte intimata non si è costituita con controricorso.

Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] che non risulta essere parte del presente procedimento.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessaria l'acquisizione del fascicolo di merito e pertanto rinvia la causa a nuovo ruolo PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di provvedere all'acquisizione del fascicolo di merito.

Così deciso il 16.12.2021 in Roma. [OSCURATO:PERSONA] xn, C ~Me zi, 04cy. ..,. ' RAL t Rt0 -1—A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i I.) [OSCURATO:PERSONA]) R'k sul ricorso 467-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 429/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della CTR Molise che, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, ha liquidato in favore di quest'ultima le spese processuali dei due gradi di giudizio, in relazione all'esito del contenzioso, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere a fronte dell'annullamento in sede di autotutela delle ingiunzioni di pagamento relative alla tassa automobilistica, operato all'interno del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 bis del d.lgs. n.546/1992. La parte intimata non si è costituita con controricorso. Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] che non risulta essere parte del presente procedimento. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessaria l'acquisizione del fascicolo di merito e pertanto rinvia la causa a nuovo ruolo PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di provvedere all'acquisizione del fascicolo di merito. Così deciso il 16.12.2021 in Roma. [OSCURATO:PERSONA] xn, C ~Me zi, 04cy. ..,. ' RAL t Rt0 -1—A
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