CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 20743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: fPoRUSSO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avvero l'ordinanza, emessa dal Tribunale in data 5 febbraio 2026, nel procedimento di esecuzione penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] - con la quale il Giudice dell'esecuzione (nel seguito GE) ha accolto l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna emessa in data 4 febbraio 2005 nei confronti della citata [OSCURATO:PERSONA], in ragione del rilascio del provvedimento di concessione in sanatoria n. 34/2025 in relazione all'abuso edilizio per il quale l'ordine di demolizione era stato emesso. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme delle quali si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 31, comma 3, dPR n. 380/01 e all'art. 7 I. n. 47/85. In particolare, il Pubblico Ministero ricorrente deduce che il GE abbia fondato il provvedimento di revoca sulla erronea convinzione della legittimità del sopravvenuto atto concessorio n. 34/2025, rilasciato dal Comune di Succivo in data 28 ottobre 2025, su istanza formalizzata dagli eredi della [OSCURATO:PERSONA] in data 11 marzo 2025, all'esito della notifica dell'ordine di demolizione n. 4 del 21 gennaio 2025. In particolare, il GE avrebbe valutato solamente l'ordinanza di demolizione n. 4 del 21 gennaio 2025 e non anche la n. 33 del 2003, erroneamente ritenendo che non vi fosse prova della notifica di tale ordinanza alla [OSCURATO:PERSONA], deceduta, non reputando allo scopo sufficiente la denuncia di smarrimento della relativa relata di notifica e la copia del foglio del registro notifiche dell'anno 2003 (dal quale risulterebbe che l'ordinanza di demolizione n. 33 del 2003 era stata notificata proprio alla [OSCURATO:PERSONA]), sicché la notifica, ad avviso del ricorrente, doveva considerarsi perfezionata. Al perfezionamento della notifica consegue che, decorsi novanta giorni dalla stessa, senza che la parte abbia ottemperato all'ordine di demolizione, il bene da demolire viene ad essere automaticamente acquisito in via gratuita al patrimonio comunale, come previsto dall'art. 31, comma 3, Dpr n. 380/01, sicché l'effetto ablatorio si verifica "ope legis" e, per l'effetto, il privato non ha alcun potere dispositivo sul bene che è ormai divenuto di proprietà comunale. Ad avviso del ricorrente, pertanto, il GE avrebbe dovuto rigettare l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione cartolare del ricorso, il ricorrente ha trasmesso articolata memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen.. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il pubblico Ministero ricorrente, infatti, contesta l'illegittimità del permesso di costruire in sanatoria in quanto intervenuto nonostante l'immobile fosse ormai acquisito al patrimonio del Comune in ragione del decorso del termine di giorni novanta dalla avvenuta notifica dell'ordine di demolizione n. 33/03, senza che alla stessa si fosse provveduto, come previsto dall'art.31, comma 3 del dPR n. 380/01, con conseguente acquisizione del bene al patrimonio comunale sicché, all'esito del decorso del predetto termine, le parti non avevano alcun potere dispositivo sul bene. Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio ricorrente, correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fosse prova del perfezionamento della notifica del citato ordine di demolizione n. 33/03 alla destinataria ([OSCURATO:PERSONA]). Ed infatti, in proposito, risulta incontestato tra le parti che la relativa relata sia andata smarrita sicché l'avvenuta notifica, ad avviso del ricorrente (non condiviso dal GE), dovrebbe ritenersi provata per effetto del combinato disposto di due diversi atti: il verbale di ricezione della denuncia di smarrimento della relata di notifica dell'ordine di demolizione n. 33/03 del 17 settembre 2003 al destinatario [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto in data 23 settembre 2025 dal responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Succivo, nonché le risultanze del registro notifiche 2003, recante annotazione di avvenuta notifica di tale atto alla [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, tuttavia, si osserva che tanto la giurisprudenza di questa Corte in tema dì notifiche di atti penali (Sez. 5, n. 24902 del 21/04/2011, Chiarolini, Rv. 250926 - 01), quanto quella in materia civile (Cass. Sez. 6, 04/07/2017, n. 16451, Rv. 645043 - 01) affermano chiaramente che l'attività di notificazione svolta dall'[OSCURATO:PERSONA] deve trovare indicazione e riscontro unicamente nella prescritta relazione (o relata), che la giurisprudenza penale qualifica quale atto pubblico fidefacente che non ammette equipollenti, senza che le relative risultanze possano essere integrate da successive dichiarazioni dello stesso notificatore, precisandosi altresì, in sede civile, che le annotazioni sul registro delle notifiche costituiscono solo adempimenti formali finalizzati alla registrazione delle attività compiute ( Cass. Sez. 6, 04/07/2017, n. 16451, Rv. 645043, già citata). Si osserva, peraltro, che il necessario rigore nella prova della notifica dell'ordine di demolizione risulta del tutto proporzionato e conforme alla particolare rilevanza degli effetti ad essa conseguenti anche nel caso di specie, atteso che, come pure chiaramente affermato da questa Corte, l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera 3dell'area pertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza (Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023, Vicinanza, Rv. 284661 - 01; Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, dep. 2017, Notarstefano, Rv. 268737 - 01; Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Pacera, Rv. 267676 - 01; Sez. 3, n. 22237 del 22/04/2010, Gotti, Rv. 247653 - 01): sul punto, anche la giurisprudenza amministrativa ha più recentemente affermato il principio secondo il quale l'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell'obbligo "propter rem" - l'acquisto "ipso iure" del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione. (Cons. St., Ad. Plen., 11/10/2023, n. 16). 3. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorso è inammissibile, dovendosi ritenere che correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non provata la circostanza dell'avvenuta notifica dell'ordine di demolizione n. 33/03 alla [OSCURATO:PERSONA], e, valutato il successivo rilascio del permesso di costruire in sanatoria, rispetto alla cui eventuale illegittimità il ricorrente nulla adduce, proceduto a conseguente revoca dell'ordine di demolizione n. 4 del 2025. P.Q.M