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Cassazione n. 04071/2024

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è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 1550del 2024.

3. – La questione pregiudiziale sottoposta dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Mantova concerne l’applicabilità al procedimento di espropriazione presso terzi del disposto del secondo comma dell’art. 492 cod. proc. civ., il quale, onerando il debitore dell’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del circondario in cui ha sedeil giudice competente per l’esecuzione, ne sanziona l’inerzia prevedendo l’efficacia delle notifiche effettuate presso la cancelleria, così creando una fictio di perfezionamento della notificazione al debitore che abbia omesso tale elezione di domicilio.

In particolare, il giudice a quosi chiede se la previsione del secondo comma dell’art. 492cod. proc. civ. sia compatibile con quella di cui all’art. 543, quinto comma, cod. proc. civ.(novellato dall’art. 1, comma 32, della legge n. 206 del 2021), norma che impone al creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, di notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura.

L’art. 492, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che «[i]l pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice».

A sua volta, l’art. 543, quinto comma, cod. proc. civ. dispone che « [i] l creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento».

4. –Il giudice rimettente, nel motivare sulla rilevanza della definizione della questione sollevata ai fini della definizione del giudizio, osserva che la corretta interpretazione dell’art. 492, secondo comma , cod. proc. civ. si renderebbe necessaria al fine di valutare gli effetti dell’atto che, exart. 491 cod. proc. civ., ha dato avvio alla procedura esecutiva, poiché l’omessa notifica all’esecutato dell’avviso di avvenuta iscrizione comporta, ai sensi dell’art. 543, quinto comma, cod. proc. civ., l’inefficacia del pignoramento.

Nella specie, l’atto di pignoramento conteneva l’avviso al debitore previsto dal citato secondo comma dell’art. 492 e dopo l’avvenuta iscrizione a ruolo il difensore della parte procedente provvedeva alla notifica al debitore, presso la cancelleria, dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.Nell’esporre il dubbio interpretativo, il Tribunale rimettente ritiene che solo apparentemente l’art.492, secondo comma , cod. proc. civ. sarebbe compatibile con tutte le procedure di espropriazione forzata e che, inoltre, la norma sembrerebbe essere stata costruita dal legislatore con riferimento al procedimento espropriativo immobiliare,non già per l’esecuzione ex artt. 543 ss. cod. proc. civ., tendenzialmente volta ad esaurirsi in un’unica udienza.

Il giudice a quo considera, inoltre , che l’applicazione del secondo comma dell’art. 492 cod. proc. civ. nell’espropriazione presso terzi vanificherebbe la prescrizione normativa riguardante la notificazione dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, evento sino al quale “ il debitore non avrebbe potuto materialmente eleggere domicilio nel circondario del Tribunale, non esistendo presso l’ufficio giudiziario alcun fascicolo conseguente all’atto di pignoramento”.

Una tale applicazione, secondo il giudice rimettente, potrebbe determinare una possibile lesione del diritto di difesa dell’esecutato.

Il giudice a quo osserva che “la costruzione normativa del procedimento presso terzi, qualora si ritenesse applicabile ed altresì efficace la finzione di cui secondo comma dell’art. 492cod. proc. civ., è tale da rendere ineffettiva la norma con cui il legislatore ha previsto la notificazione anche al debitore dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo”.

5. – Non s ussistono le condizioni previste dall’art. 363 - bis cod. proc. civ. perché la questione sollevata dal Tribunale di Mantovapossa trovare ingresso.

Nella specie, non è dato apprezzare la grave difficoltà interpretativa della questione sollevata.Il rimettente evidenzia una perplessità interpretativa che non trova riscontro in posizioni variegate espresse dalla giurisprudenza di merito o nell’esistenza effettiva di un dibattito interpretativo al riguardo.

L’ordinanza di rinvio mira, piuttosto, a conseguire un avallo all’opzione ermeneutica che il Tribunale rimettente mostra di voler preferire.

6. – L’art. 492, secondo comma, cod. proc. civ. – norma riguardante il pignoramento in generale, collocata tra le disposizioni sull’espropriazione forzata, priva di qualsivoglia specifico riferimento ad una delle diverse forme di esecuzione per espropriazione disciplinate nel prosieguo del libro III –impone al creditore di avvisare il debitore dell’onere di eleggere domicilio o di dichiarare la residenza in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione e, nel contempo, di avvertirlo che, in mancanza o in caso di irreperibilità, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Proprio dall’oggetto dell’avvertimento si evince l’onere, per il destinatario del pignoramento, di depositare nella cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o, in alternativa, l’elezione di domicilio, adempimento richiesto per consentirgli di evitare che – come nell’ipotesi di irreperibilità all’indirizzo indicato – tutte le notificazioni delle altre parti e le comunicazioni trasmesse dalla cancelleria siano effettuate presso il domicilio individuato ex lege presso la cancelleria stessa.

Evidentemente si trattadi una disposizione volta a facilitare lo svolgimento della procedura di espropriazione forzata, in quanto tesa ad evitare alle parti creditrici e all’ufficio giudiziario – in un processo caratterizzato da un contraddittorio qualitativamente attenuato (come hanno precisato Cass., Sez.

III, 9 marzo 2017, n. 6015, e Cass., Sez.

III, 9 gennaio 2024, n. 903) – una faticosa ricerca dell’esecutato per coinvolgerlo in una procedura della quale, comunque, ha avuto conoscenza sin dal suo esordio.Significativa in questa direzione appare Cass., Sez.

VI-3, 9 agosto 2018, n. 20706, secondo cui l’invito ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza è previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire la speditezza del procedimento.

7. – La giurisprudenza di legittimità ha esaminato l’invito ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza exart. 492, secondo comma, cod. proc. civ. per escludere la configurabilità, in caso di sua omissione, di un vizio determinante la nullità del pignoramento (Cass., Sez.

VI-3, 12 aprile 2011, n. 8408; Cass., Sez.

VI-3, 9 agosto 2018, n. 20706).

Non è stata affrontata, invece, la specifica questione posta dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Mantova, che potrebbe presentare carattere di novità per il prospettato collegamento tra la norma sopra richiamata (introdotta dall’art. 2, comma 3, lett. e, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in vigore dal 1° marzo 2006) e l’art. 543, quinto comma, cod. proc. civ., disposizione di recente introduzione.

8. –Per sollecitare l’interpretazione della Corte di legittimità, il giudice del merito prospetta elementi di perplessità sulla portata applicativa dell’art. 492, secondo comma, cod. proc. civ. e sui suoi effetti.

Il giudice dell’esecuzione rimettente sostiene, infatti, che la normasarebbe stata pensata con riferimento al procedimento espropriativo immobiliare e, a supporto di tale lettura, afferma che lo sviluppo dell’esecuzione immobiliare nell’arco di anni è diverso da quello dell’esecuzione presso terzi, idonea ad essere definita in un’unica udienza.

Al riguardo, preme osservare che l’individuazione di uno specifico ed univoco luogo per le comunicazioni/notificazioni ( luogo coincidente con la cancelleria, se rimasto inadempiuto l’onere indicato dalla norma) prescinde dalla presumibile durata del processo esecutivo e dal suo (astratto o concreto) sviluppo in plurimi snodi processuali.

Anche nell’espropriazione presso terzi di crediti può ricorrerela necessità di un’agevole reperibilità dell’esecutato (che è ratio della disposizione) per la notifica di atti di parte (ad esempio:gli interventi sine titulo ex art. 499 cod. proc. civ. o gli atti introduttivi di opposizioni esecutive) o per la comunicazione di atti dell’ufficio giudiziario (ad esempio: decreti di fissazione di udienze successive alla prima, anche –ma non solo – per gli incombenti ex artt. 548 e 549 cod. proc. civ. ; convocazioni exart. 485 cod. proc. civ.); nell’espropriazione di beni mobili presso terzi, poi, la procedura di liquidazione si sviluppa attraverso plurime attività, al pari di quanto avviene nell’esecuzione immobiliare.

Pervero, a sostegno del dubbio interpretativo e per suffragare la tesi dell’incompatibilità dell’art. 492, secondo comma , cod. proc. civ. con l’espropriazione presso terzi, ilgiudice a quo prospetta, altresì, un inconveniente pratico, affermando chesino al momento dell’iscrizione a ruolo, il debitore non avrebbe potuto materialmente eleggere domicilio nel circondario del Tribunale, non esistendo presso l’ufficio giudiziario alcun fascicolo conseguente all’atto di pignoramento presso terzi del quale era stato destinatario mediante notifica.

Al riguardo, devesi rilevare che l’art. 159-terdisp. att. cod. proc. civ. (inserito dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015 ) – nel sancire che pure un soggetto diverso dal creditore procedente può procedere ad iscrivere a ruolo la procedura espropriativa (peraltro, senza necessità di versare il contributo unificato, secondo le istruzioni contenute nella circolare ministeriale del 3 marzo 2015) – è un indice del fatto che l’ordinamento già consente all’esecutato di dichiarare la residenza o eleggere il domicilio in ogni momento successivo alla ricezione dell’atto di pignoramento, eventualmente previa autonoma iscrizione a ruolo.D’altra parte, l’avviso prescritto, chevede anche il debitore tra i destinatari, ha lo scopo –come si ricava dai lavori preparatori –di facilitare la liberazione delle somme pignorate presso il terzo, non già di far conoscere ad un soggetto che è già parte del processo (e, come tale, abilitato a verificare il suo andamento) l’avvenuta iscrizione a ruolo.Proprio al fine di evitare che somme economicamente rilevanti restino sottratte al circuito economico perché vincolate presso banche o enti previdenziali (soprattutto, INPS), il legislatore ha imposto al creditore di dare tempestivo avviso dell’avvenuta iscrizione a ruolo, in difetto del quale il pignoramento perde efficacia ipso iure e, cioè, senza necessità di uno specifico provvedimento giudiziale (comunque possibile anche exart. 164-ter disp. att. cod. proc. civ.) di liberazione del terzo pignorato (già costituito custode ex art. 546 cod. proc. civ.).

9. – Come già posto in precedenti occasioni ( decret o n. 30657 del 3 novembre 2023 e decreto n. 31016 del 7 novembre 2023), per essere ammissibile ai sensi dell’art. 363-biscod. proc. civ., il dubbio ermeneutico deve assurgere a un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del giudice.

Non possono darsi rinvii puramente esplorativi o ipotetici; ed è improprio l’utilizzo del rinvio pregiudiziale ove rivolto unicamentea conseguire un suggello interpretativo dalla Corte di cassazione diretto a preservare la decisione del rimettente da una diversa lettura ed applicazione delle norme ad opera del giudice dell’impugnazione.

Del resto, la grave difficoltà interpretativa non può derivare dalla scelta tra due soluzioni contrapposte.

Ed infatti, diversamente opinando, ogni questione interpretativa dovrebbe dirsi passibile di essere sottoposta, tramite l’istituto di cui all’art. 363-bisc.p.c., alla decisione della Corte di cassazione, finendo con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice.

Proprio per scongiurare il rischio di appiattimento dell’esercizio ermeneutico da parte dei giudici remittenti, il rinvio pregiudiziale è stato assoggettato a condizioni precise.

Di esse la gravità interpretativa e la diffusività del contrasto sono di primario rilievo perché direttamente incidenti sull’effetto virtuoso del non rallentamento della tutela giudiziale dei diritti cui è finalizzata la giurisdizione civile.

Questa finalità, tuttavia, non si attaglia ad un ogni dubbio interpretativo.

10. – Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Mantova deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M. visto l’art. 363-bis c od. proc. civ. , d

è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 1550del 2024. 3. – La questione pregiudiziale sottoposta dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Mantova concerne l’applicabilità al procedimento di espropriazione presso terzi del disposto del secondo comma dell’art. 492 cod. proc. civ., il quale, onerando il debitore dell’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del circondario in cui ha sedeil giudice competente per l’esecuzione, ne sanziona l’inerzia prevedendo l’efficacia delle notifiche effettuate presso la cancelleria, così creando una fictio di perfezionamento della notificazione al debitore che abbia omesso tale elezione di domicilio. In particolare, il giudice a quosi chiede se la previsione del secondo comma dell’art. 492cod. proc. civ. sia compatibile con quella di cui all’art. 543, quinto comma, cod. proc. civ.(novellato dall’art. 1, comma 32, della legge n. 206 del 2021), norma che impone al creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, di notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura. L’art. 492, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che «[i]l pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice». A sua volta, l’art. 543, quinto comma, cod. proc. civ. dispone che « [i] l creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento». 4. –Il giudice rimettente, nel motivare sulla rilevanza della definizione della questione sollevata ai fini della definizione del giudizio, osserva che la corretta interpretazione dell’art. 492, secondo comma , cod. proc. civ. si renderebbe necessaria al fine di valutare gli effetti dell’atto che, exart. 491 cod. proc. civ., ha dato avvio alla procedura esecutiva, poiché l’omessa notifica all’esecutato dell’avviso di avvenuta iscrizione comporta, ai sensi dell’art. 543, quinto comma, cod. proc. civ., l’inefficacia del pignoramento. Nella specie, l’atto di pignoramento conteneva l’avviso al debitore previsto dal citato secondo comma dell’art. 492 e dopo l’avvenuta iscrizione a ruolo il difensore della parte procedente provvedeva alla notifica al debitore, presso la cancelleria, dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.Nell’esporre il dubbio interpretativo, il Tribunale rimettente ritiene che solo apparentemente l’art.492, secondo comma , cod. proc. civ. sarebbe compatibile con tutte le procedure di espropriazione forzata e che, inoltre, la norma sembrerebbe essere stata costruita dal legislatore con riferimento al procedimento espropriativo immobiliare,non già per l’esecuzione ex artt. 543 ss. cod. proc. civ., tendenzialmente volta ad esaurirsi in un’unica udienza. Il giudice a quo considera, inoltre , che l’applicazione del secondo comma dell’art. 492 cod. proc. civ. nell’espropriazione presso terzi vanificherebbe la prescrizione normativa riguardante la notificazione dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, evento sino al quale “ il debitore non avrebbe potuto materialmente eleggere domicilio nel circondario del Tribunale, non esistendo presso l’ufficio giudiziario alcun fascicolo conseguente all’atto di pignoramento”. Una tale applicazione, secondo il giudice rimettente, potrebbe determinare una possibile lesione del diritto di difesa dell’esecutato. Il giudice a quo osserva che “la costruzione normativa del procedimento presso terzi, qualora si ritenesse applicabile ed altresì efficace la finzione di cui secondo comma dell’art. 492cod. proc. civ., è tale da rendere ineffettiva la norma con cui il legislatore ha previsto la notificazione anche al debitore dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo”. 5. – Non s ussistono le condizioni previste dall’art. 363 - bis cod. proc. civ. perché la questione sollevata dal Tribunale di Mantovapossa trovare ingresso. Nella specie, non è dato apprezzare la grave difficoltà interpretativa della questione sollevata.Il rimettente evidenzia una perplessità interpretativa che non trova riscontro in posizioni variegate espresse dalla giurisprudenza di merito o nell’esistenza effettiva di un dibattito interpretativo al riguardo. L’ordinanza di rinvio mira, piuttosto, a conseguire un avallo all’opzione ermeneutica che il Tribunale rimettente mostra di voler preferire. 6. – L’art. 492, secondo comma, cod. proc. civ. – norma riguardante il pignoramento in generale, collocata tra le disposizioni sull’espropriazione forzata, priva di qualsivoglia specifico riferimento ad una delle diverse forme di esecuzione per espropriazione disciplinate nel prosieguo del libro III –impone al creditore di avvisare il debitore dell’onere di eleggere domicilio o di dichiarare la residenza in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione e, nel contempo, di avvertirlo che, in mancanza o in caso di irreperibilità, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Proprio dall’oggetto dell’avvertimento si evince l’onere, per il destinatario del pignoramento, di depositare nella cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o, in alternativa, l’elezione di domicilio, adempimento richiesto per consentirgli di evitare che – come nell’ipotesi di irreperibilità all’indirizzo indicato – tutte le notificazioni delle altre parti e le comunicazioni trasmesse dalla cancelleria siano effettuate presso il domicilio individuato ex lege presso la cancelleria stessa. Evidentemente si trattadi una disposizione volta a facilitare lo svolgimento della procedura di espropriazione forzata, in quanto tesa ad evitare alle parti creditrici e all’ufficio giudiziario – in un processo caratterizzato da un contraddittorio qualitativamente attenuato (come hanno precisato Cass., Sez. III, 9 marzo 2017, n. 6015, e Cass., Sez. III, 9 gennaio 2024, n. 903) – una faticosa ricerca dell’esecutato per coinvolgerlo in una procedura della quale, comunque, ha avuto conoscenza sin dal suo esordio.Significativa in questa direzione appare Cass., Sez. VI-3, 9 agosto 2018, n. 20706, secondo cui l’invito ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza è previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire la speditezza del procedimento. 7. – La giurisprudenza di legittimità ha esaminato l’invito ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza exart. 492, secondo comma, cod. proc. civ. per escludere la configurabilità, in caso di sua omissione, di un vizio determinante la nullità del pignoramento (Cass., Sez. VI-3, 12 aprile 2011, n. 8408; Cass., Sez. VI-3, 9 agosto 2018, n. 20706). Non è stata affrontata, invece, la specifica questione posta dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Mantova, che potrebbe presentare carattere di novità per il prospettato collegamento tra la norma sopra richiamata (introdotta dall’art. 2, comma 3, lett. e, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in vigore dal 1° marzo 2006) e l’art. 543, quinto comma, cod. proc. civ., disposizione di recente introduzione. 8. –Per sollecitare l’interpretazione della Corte di legittimità, il giudice del merito prospetta elementi di perplessità sulla portata applicativa dell’art. 492, secondo comma, cod. proc. civ. e sui suoi effetti. Il giudice dell’esecuzione rimettente sostiene, infatti, che la normasarebbe stata pensata con riferimento al procedimento espropriativo immobiliare e, a supporto di tale lettura, afferma che lo sviluppo dell’esecuzione immobiliare nell’arco di anni è diverso da quello dell’esecuzione presso terzi, idonea ad essere definita in un’unica udienza. Al riguardo, preme osservare che l’individuazione di uno specifico ed univoco luogo per le comunicazioni/notificazioni ( luogo coincidente con la cancelleria, se rimasto inadempiuto l’onere indicato dalla norma) prescinde dalla presumibile durata del processo esecutivo e dal suo (astratto o concreto) sviluppo in plurimi snodi processuali. Anche nell’espropriazione presso terzi di crediti può ricorrerela necessità di un’agevole reperibilità dell’esecutato (che è ratio della disposizione) per la notifica di atti di parte (ad esempio:gli interventi sine titulo ex art. 499 cod. proc. civ. o gli atti introduttivi di opposizioni esecutive) o per la comunicazione di atti dell’ufficio giudiziario (ad esempio: decreti di fissazione di udienze successive alla prima, anche –ma non solo – per gli incombenti ex artt. 548 e 549 cod. proc. civ. ; convocazioni exart. 485 cod. proc. civ.); nell’espropriazione di beni mobili presso terzi, poi, la procedura di liquidazione si sviluppa attraverso plurime attività, al pari di quanto avviene nell’esecuzione immobiliare. Pervero, a sostegno del dubbio interpretativo e per suffragare la tesi dell’incompatibilità dell’art. 492, secondo comma , cod. proc. civ. con l’espropriazione presso terzi, ilgiudice a quo prospetta, altresì, un inconveniente pratico, affermando chesino al momento dell’iscrizione a ruolo, il debitore non avrebbe potuto materialmente eleggere domicilio nel circondario del Tribunale, non esistendo presso l’ufficio giudiziario alcun fascicolo conseguente all’atto di pignoramento presso terzi del quale era stato destinatario mediante notifica. Al riguardo, devesi rilevare che l’art. 159-terdisp. att. cod. proc. civ. (inserito dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015 ) – nel sancire che pure un soggetto diverso dal creditore procedente può procedere ad iscrivere a ruolo la procedura espropriativa (peraltro, senza necessità di versare il contributo unificato, secondo le istruzioni contenute nella circolare ministeriale del 3 marzo 2015) – è un indice del fatto che l’ordinamento già consente all’esecutato di dichiarare la residenza o eleggere il domicilio in ogni momento successivo alla ricezione dell’atto di pignoramento, eventualmente previa autonoma iscrizione a ruolo.D’altra parte, l’avviso prescritto, chevede anche il debitore tra i destinatari, ha lo scopo –come si ricava dai lavori preparatori –di facilitare la liberazione delle somme pignorate presso il terzo, non già di far conoscere ad un soggetto che è già parte del processo (e, come tale, abilitato a verificare il suo andamento) l’avvenuta iscrizione a ruolo.Proprio al fine di evitare che somme economicamente rilevanti restino sottratte al circuito economico perché vincolate presso banche o enti previdenziali (soprattutto, INPS), il legislatore ha imposto al creditore di dare tempestivo avviso dell’avvenuta iscrizione a ruolo, in difetto del quale il pignoramento perde efficacia ipso iure e, cioè, senza necessità di uno specifico provvedimento giudiziale (comunque possibile anche exart. 164-ter disp. att. cod. proc. civ.) di liberazione del terzo pignorato (già costituito custode ex art. 546 cod. proc. civ.). 9. – Come già posto in precedenti occasioni ( decret o n. 30657 del 3 novembre 2023 e decreto n. 31016 del 7 novembre 2023), per essere ammissibile ai sensi dell’art. 363-biscod. proc. civ., il dubbio ermeneutico deve assurgere a un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del giudice. Non possono darsi rinvii puramente esplorativi o ipotetici; ed è improprio l’utilizzo del rinvio pregiudiziale ove rivolto unicamentea conseguire un suggello interpretativo dalla Corte di cassazione diretto a preservare la decisione del rimettente da una diversa lettura ed applicazione delle norme ad opera del giudice dell’impugnazione. Del resto, la grave difficoltà interpretativa non può derivare dalla scelta tra due soluzioni contrapposte. Ed infatti, diversamente opinando, ogni questione interpretativa dovrebbe dirsi passibile di essere sottoposta, tramite l’istituto di cui all’art. 363-bisc.p.c., alla decisione della Corte di cassazione, finendo con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice. Proprio per scongiurare il rischio di appiattimento dell’esercizio ermeneutico da parte dei giudici remittenti, il rinvio pregiudiziale è stato assoggettato a condizioni precise. Di esse la gravità interpretativa e la diffusività del contrasto sono di primario rilievo perché direttamente incidenti sull’effetto virtuoso del non rallentamento della tutela giudiziale dei diritti cui è finalizzata la giurisdizione civile. Questa finalità, tuttavia, non si attaglia ad un ogni dubbio interpretativo. 10. – Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Mantova deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. visto l’art. 363-bis c od. proc. civ. , d
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