CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04274/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Giuliano e al.) Rilevato che l'unico motivo di ricorso congiuntamente dedotto dai ricorrenti si rivela generico, per aspecificità, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di falsa testimonianza (pag. 3-4 sent.). Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2023 Il consiglier stensore [OSCURATO:PERSONA].ente Or ni Pierlui i Stefano [OSCURATO:PERSONA]!A [OSCURATO:PERSONA]