Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 02050/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 989/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], PINNELLI Biagio, PINNELLI Vincenzo, PINNELLI [OSCURATO:PERSONA], PINNELLI [OSCURATO:PERSONA], PINNELLI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Paolina, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 997/2020, pubblicata il 12 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Trani (Sezione R.G. 989/21 C.C.21/1/2026 Vendita –Permuta –Preliminare – Esecuzione specifica –Adempimento parziale – Risarcimento danni distaccata di Canosa di Puglia), [OSCURATO:PERSONA] , al fine di sentire: A) in via principale, pronunciare sentenza costitutiva dell’effetto traslativo in esecuzione dell’obbligo assunto dal convenuto con la scrittura privata del 6 marzo 1992, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], ricevendo da Pinnelli il trasferimento della proprietà di un suolo edificatorio, avrebbe dovuto, a sua volta, trasferirgli, a titolo di corrispettivo, la proprietà di una porzione dei fabbricati da edificare sul suddetto suolo, in ragione del 38% delle superfici assentite, avendo il convenuto adempiuto soltanto parzialmente agli obblighi posti a suo carico, mediante la consegna, in corrispettivo della vendita, di due unità abitative e relativi garage; ciò, imputando alle volumetrie da cedersi in permuta l’ulteriore importo di euro 74.887,00, corrisposto dal convenuto a titolo di mutuo in forza di altra scrittura privata del 6 maggio 1995, con il conseguente trasferimento, in favore dell’attore, dell’ulteriore porzione di tutte le superfici da realizzarsi, sino alla concorrenza del 38% pattiziamente stabilito; B) in via subordinata, pronunciare la risoluzione del contratto di permuta intercorso tra le parti il 6 marzo 1992 per inadempimento imputabile al convenuto, con la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni comprendenti la penale pattuita nell’atto di permuta, pari a euro 154.939,00, oltre al pagamento della somma di euro 167.700,00 o dell’altra, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, a titolo di riparazione del nocumento conseguente al mancato incremento patrimoniale netto che l’attore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] , il quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto ex adverso azionato e deducendo, nel merito, l’inefficacia del contratto di permuta, in ragione del fatto che il progetto di massima richiamato in tale atto – e al quale si riferivano le superfici promesse in vendita – non era mai stato approvato dalle autorità comunali, con l’ulteriore conseguenza che, per poter intraprendere l’attività edificatoria sul suolo oggetto di permuta, si era reso necessario procedere al preventivo frazionamento del lotto in tre distinte particelle, con la presentazione di tre autonome proposte progettuali e il drastico ridimensionamento di quanto originariamente ipotizzato, in termini realizzativi, in detto contratto.

Rilevava, all’esito, che gli impegni contrattuali assunti erano stati pienamente onorati, posto che, in esecuzione del contratto di permuta, l’attore aveva ricevuto la proprietà di due appartamenti di mq. 140 ciascuno, la proprietà di due box auto/garage per complessivi mq. 75 e la somma di lire 145.000.000 improduttiva di interessi, con il pagamento di tutti i costi tecnico-progettuali e catastali a carico del convenuto.

Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 230/2014, depositata il 4 febbraio 2014, disattesa l’eccezione preliminare di prescrizione, in accoglimento della domanda, condannava il convenuto al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 245.088,00, oltre interessi compensativi dal 25 gennaio 2006 sino alla data di pubblicazione della sentenza e ulteriori interessi moratori nella misura legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, alla stregua dell’avvenuta esecuzione parziale del preliminare, residuando ancora delle superfici da trasferire, attesa l’impossibilità di procedere all’esecuzione coattiva dell’ulteriore prestazione promessa, in difetto della prova che gli immobili fossero ancora di proprietà del convenuto. 2.– Con atto di citazione notificato il 14 aprile 2014, proponeva appello avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] , il quale lamentava: 1) l’erronea esclusione dell’intervenuta prescrizione dell’azione, poiché la circostanza che il promittente avesse consegnato al promissario una porzione dei beni costituenti la prestazione a suo carico non avrebbe potuto intendersi come riconoscimento del debito, se – come nella fattispecie era accaduto – con quella consegna il debitore avesse inteso adempiere integralmente l’obbligazione posta a suo carico, ritenendola pienamente satisfattiva; sicché il termine da cui far decorrere l’eccepita prescrizione avrebbe dovuto calcolarsi dalla data in cui la prestazione era divenuta esigibile – ossia dal 22 settembre 1994 –, con la conseguente maturazione del termine decennale al momento della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado; 2) l’omesso rilievo dell’inammissibilità della domanda di esecuzione specifica, con la conseguente violazione e falsa applicazione dei principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché, una volta accertata l’impossibilità di procedere al richiesto trasferimento delle residue superfici immobiliari, la declaratoria avrebbe dovuto limitarsi all’inammissibilità della domanda, e non anche alla condanna dell’appellante al pagamento del loro equivalente in denaro, non essendo stata proposta, nei termini preclusivi sanciti dall’art. 183, quinto e sesto comma, c.p.c., alcuna specifica domanda in tal senso; 3) l’erronea dichiarazione di responsabilità del promittente, poiché, nella scrittura privata del 6 marzo 1992 erano stati richiamati, oltre ai due progetti già approvati, le varianti da approvarsi, sicché l’originario attore, già al momento della stipula di quel preliminare, sarebbe stato perfettamente a conoscenza che, a seguito di dette varianti, di cui una già presentata, i progetti originari avrebbero potuto subire delle modifiche anche con riferimento alle volumetrie realizzabili; con l’effetto che, essendo stata di fatto realizzata, in base alle concessioni edilizie in concreto approvate, una superficie edificatoria notevolmente inferiore a quella prevista nei progetti originari, l’avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte avrebbe dovuto rapportarsi a tali superfici e non anche a quelle ipoteticamente considerate negli anzidetti progetti di massima.

Resistevano al gravame [OSCURATO:PERSONA], Leonardo, Biagio, Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi diMichele Pinnelli nelle more deceduto, i quali chiedevano che l’appello fosse respinto, con la conferma della sentenza impugnata.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda di esecuzione specifica della permuta del 6 marzo 1992, senza alcuna statuizione risarcitoria.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto di interesse in questa sede: a ) che il rigetto dell’eccezione di prescrizione doveva essere confermato, poiché risultava agli atti di causa una dichiarazione a firma congiunta delle parti, con la quale le stesse si erano date reciprocamente atto della consegna delle due porzioni del fabbricato spettanti in permuta a [OSCURATO:PERSONA], di cui era stata disposta la vendita in favore di terzi, con l’ulteriore dichiarazione che, per il resto, continuava ad avere efficacia il richiamato contratto di permuta; sicché, con tale dichiarazione, era stato sostanzialmente ammesso che, alla medesima data, le obbligazioni a caricodi [OSCURATO:PERSONA] , come rivenienti dal contratto, non erano state integralmente adempiute, con il conseguente riconoscimento del diritto della controparte a esigere l’adempimento; b ) che, attraverso il riconoscimento del risarcimento, sia pure per equivalente, del pregiudizio patrimoniale subito dall’attore a causa dell’inadempimento del contratto di permuta, era stata accolta una domanda – quella di risarcimento del danno da parziale inadempimento – in realtà mai proposta, né in via principale, né in via subordinata e/o alternativa; ciò in quanto l’attore, nell’atto introduttivo, aveva specificamente richiesto, in via principale, l’esecuzione specifica degli obblighi assunti con il preliminare concluso inter partes il 6 marzo 1992 – vale a dire il trasferimento, in suo favore, della proprietà immobiliare edificata dal convenuto sul suolo a lui ceduto in permuta, al netto dei trasferimenti già effettuati – e, solo in via subordinata, la risoluzione del contratto e, in aggiunta, il risarcimento dei danni, nella misura corrispondente alla convenuta clausola penale nonché quelli ulteriori da lucro cessante, in ragione dell’incremento patrimoniale netto che l’attore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto; talipretese erano rimaste ferme nel corso del giudizio, senza che l’attore avesse mai chiesto, in luogo dell’adempimento, il solo accertamento dell’adempimento parziale del convenuto e il conseguente risarcimento dei danni; c) che, per l’effetto, una volta ritenuta l’impossibilità di pronunciare la sentenza sostitutiva del trasferimento non avvenuto, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l’infondatezza di tale domanda e non già riconoscere, in favore dell’attore , in mancanza di un’espressa domanda tempestivamente formulata in tal senso, il risarcimento dei danni per equivalente, in difetto di alcuna specifica sostituzione alla domanda originaria di tale emendatio; né nel giudizio d’appello era stata reiterata la domanda subordinata di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni, seppure inizialmente proposta; d) che la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto non concluso era ab origine inammissibile, avendo a oggetto non una porzione determinata del bene da edificare e poi trasferire al promissario acquirente (che, a sua volta, aveva trasferito l’area da edificare), bensì una quota virtuale dello stesso (il 38% delle realizzande superfici), la cui individuazione specifica implicava una scelta del promissario acquirente, che avrebbe dovuto essere comunicata al costruttore all’inizio dei lavori; tale scelta, in realtà, non era mai stata comunicata, con la conseguente indeterminabilità dell’oggetto del contratto, preclusiva della pronuncia ex art. 2932 c.c., e l’inammissibilità della relativa domanda, compresa quella sostitutiva di risarcimento dei danni, quand’anche fosse stata, in ipotesi, ritualmente proposta dall’originario attore; e) che non vi era luogo a provvedere sulle domande subordinate di risoluzione del contratto e di risarcimento dei conseguenti danni, in quanto non riproposte in fase di gravame e, quindi, implicitamente rinunciate. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], Leonardo, Biagio, Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolato in un solo motivo.

All’esito della camera di consiglio del 21-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 c.c., 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il Tribunale avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, disponendo la condanna risarcitoria del convenuto sulla scorta di una domanda che non sarebbe stata mai proposta, né in via principale, né in via subordinata e/o alternativa dall’originario attore.

Osservano gli istanti che, per converso, la domanda risarcitoria, volta a ottenere l’equivalente pecuniario del pregiudizio conseguente all’impossibilità di dare completa attuazione alla scrittura privata del 6 marzo 1992, era stata proposta sia nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia nella relativa comparsa conclusionale.

Né sarebbe stato condivisibile l’assunto secondo cui l’attore Pinnelli non avesse spiegato la domanda di risoluzione parziale del contratto preliminare di permuta del 6 marzo 1992 e di conseguente risarcimento dei danni. 2.–Con il secondo motivo i ricorrenti principali prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1453 c.c., per avere la Corte territoriale espressamente escluso – a fronte dell’impossibilità per il Tribunale di pronunciare e accogliere la domanda principale di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferire le superfici edificate – l’accoglimento del la domanda subordinata formulata da Pinnelli di risoluzione parziale del contratto preliminare di permuta atipica, per effetto dell’inadempimento parziale all’obbligo previsto di trasferire le superfici edificate nella percentuale indicata, con il conseguente risarcimento del danno.

Obiettano gli istanti che la risoluzione parziale del contratto avrebbe potuto ritenersi possibile anche allorché l’oggetto del contratto fosse stato rappresentato non già da una sola cosa caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose che, seppure separate del tutto, avrebbero potuto mantenere una propria individualità economico-funzionale, come nel caso di specie. 2.1.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica –sono fondati.

Infatti, l’originario attore ha proposto (sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado e non già solo nella comparsa conclusionale), seppure in via subordinata, la domanda di risarcimento dei danni in ragione dell’inadempimento (parziale) del convenuto e dell’impossibilità di dare attuazione al programma negoziale per la frazione di prestazione rimasta inadempiuta.

Segnatamente, in via principale, è stata richiesta l’esecuzione specifica della permuta con riferimento alla parte di superfici edificate non trasferita rispetto alla percentuale complessiva pattuita del 38%.

In via subordinata, è stata richiesta la risoluzione del contratto di permuta (evidentemente in relazione allo stesso oggetto della domanda principale, ossia per la parte rimasta inadempiuta), con il conseguente risarcimento dei danni, significativamente collegato alla riparazione del nocumento conseguente al mancato incremento patrimoniale netto che l’attore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto (nella sua interezza e non solo per la parte adempiuta).

Ove il permutante avesse inteso richiedere la risoluzione dell’intero contratto, avrebbe altresì richiesto anche la restituzione del terreno edificatorio permutato, il che non è avvenuto.

La tutela risarcitoria invocata era, pertanto, accessoria alla declaratoria di risoluzione solo parziale del contratto, e non già nella sua integralità, in forza dell’inadempimento parziale (e della correlata impossibilità di disporre coattivamente il trasferimento della residua porzione di fabbricati non oggetto dei precedenti trasferimenti).

Ne discende che la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento parziale, sulla scorta dell’impossibilità di dare attuazione al programma negoziale nella sua interezza, poteva essere disposta -come in effetti era stata disposta dal Tribunale senza incorrere nel vizio di ultrapetizione ritenuto dalla Corte d’appello-, in presenza di una sufficientemente delineata richiesta di sostituzione dell’originaria domanda di esecuzione specifica della parte di prestazioni rimaste inadempiute con la pretesa risarcitoria connessa all’inadempimento parziale.

Al riguardo, si evidenzia che la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall’art. 1458 c.c. per i contratti a esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto a esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato – secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici – non da un’unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un’autonomia economico- funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16556 del 02/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 10700 del 20/05/2005; Sez. 2, Sentenza n. 23657 del 21/12/2004; Sez. 2, Sentenza n. 5434 del 15/04/2002).

Il che si attaglia alla fattispecie dedotta, stante che i beni permutati avrebbero dovuto essere più (autonome) unità delle costruzioni da realizzare sul terreno trasferito.

In ultimo, l’affermazione del giudicante – a mente della quale, ove la domanda subordinata avesse potuto intendersi come riferita alla risoluzione parziale della permuta e alla correlata pretesa riparatoria per l’attuazione solo in parte qua del contratto, comunque essa sarebbe stata inammissibile ab origine, unitamente alla domanda principale di adempimento coattivo, alla stregua dell’indeterminabilità dell’oggetto della pattuizione (38% delle superfici edificatorie realizzande) – è tamquam non esset; ciò,in quanto meramente ipotetica, a fronte della radicale e assorbente esclusione (come già detto erronea) della riferibilità della domanda subordinata avanzata alla risoluzione parziale del contratto e alla tutela risarcitoria per la sola frazione rimasta ineseguita, all’esito della lettura fornitane (e censurata).

Ebbene, ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio (o, come nel caso di specie, interpretando restrittivamente la pretesa azionata, rispetto alla più ampia portata a essa attribuita dalla parte e dal giudice di primo grado ), le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia (allorché tale portata avesse potuto ritenersi più ampia) costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali; tali argomentazioni non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l’assenza di valenza decisoria, potendosi l’impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all’ammissibilità della domanda - ovvero, come nel caso di specie, sulla interpretazione restrittiva della domanda resa in via principale– (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32092 del 12/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015; Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 05/07/2007). 3.– Passando alla disamina del ricorso incidentale condizionato, con l’unico motivo, il controricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 2944 c.c., per avere la Corte d’appello individuato nell’esecuzione parziale del contratto preliminare di permuta da parte del convenuto un comportamento idoneo a interrompere la prescrizione.

Deduce l’istante che il riferimento del tutto generico, nella dichiarazione a firma congiunta, secondo cui, per il resto, continuava ad avere efficacia il richiamato contratto di permuta, non avrebbe potuto assurgere a indice inequivocabile del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto, a quella data, di dover trasferire altre superfici a Pinnelli, oltre a quelle già trasferite, trattandosi piuttosto di una mera clausola di stile. 3.1.–Il motivo è infondato.

Infatti, nella parte in cui la censura non si traduce nella richiesta di rivalutazione dei fatti, preclusa in questa sede, la dichiarazione a firma congiunta – secondo cui, per il resto (ossia all’esito della consegna dei fabbricati realizzati), avrebbe continuato ad avere efficacia il richiamato contratto di permuta – non poteva non assurgere, contrariamente all’assunto del ricorrente incidentale, a indice inequivocabile del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto, a quella data, di dover trasferire altre superfici a Pinnelli, oltre a quelle già trasferite.

Ove la consegna dei fabbricati fosse stata satisfattiva, secondo l’impostazione del costruttore, non avrebbe avuto alcun senso rinviare, appunto “per il resto”, alle pattuizioni del contratto di permuta.

D’altronde, la specificità della previsione sul rinvio non avrebbe potuto giustificare alcuna derubricazione dell’ammissione a una mera clausola di stile.

Sicché correttamente si è reputato che tale previsione integrasse riconoscimento del debito ulteriore (in ordine all’obbligo di consegna di ulteriori unità abitative e accessori), tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., stante che il riconoscimento dell’altrui diritto non ha natura negoziale; costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 9097 del 12/04/2018; Sez.

L, Sentenza n. 15353 del 30/10/2002). 4.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso principale deve essere accolto mentre il ricorso incidentale condizionato va respinto.

La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente ai motivi accolti e nei sensi precisati, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e attenendosi a quanto sopra esposto, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 989/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], PINNELLI Biagio, PINNELLI Vincenzo, PINNELLI [OSCURATO:PERSONA], PINNELLI [OSCURATO:PERSONA], PINNELLI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Paolina, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 997/2020, pubblicata il 12 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Trani (Sezione R.G. 989/21 C.C.21/1/2026 Vendita –Permuta –Preliminare – Esecuzione specifica –Adempimento parziale – Risarcimento danni distaccata di Canosa di Puglia), [OSCURATO:PERSONA] , al fine di sentire: A) in via principale, pronunciare sentenza costitutiva dell’effetto traslativo in esecuzione dell’obbligo assunto dal convenuto con la scrittura privata del 6 marzo 1992, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], ricevendo da Pinnelli il trasferimento della proprietà di un suolo edificatorio, avrebbe dovuto, a sua volta, trasferirgli, a titolo di corrispettivo, la proprietà di una porzione dei fabbricati da edificare sul suddetto suolo, in ragione del 38% delle superfici assentite, avendo il convenuto adempiuto soltanto parzialmente agli obblighi posti a suo carico, mediante la consegna, in corrispettivo della vendita, di due unità abitative e relativi garage; ciò, imputando alle volumetrie da cedersi in permuta l’ulteriore importo di euro 74.887,00, corrisposto dal convenuto a titolo di mutuo in forza di altra scrittura privata del 6 maggio 1995, con il conseguente trasferimento, in favore dell’attore, dell’ulteriore porzione di tutte le superfici da realizzarsi, sino alla concorrenza del 38% pattiziamente stabilito; B) in via subordinata, pronunciare la risoluzione del contratto di permuta intercorso tra le parti il 6 marzo 1992 per inadempimento imputabile al convenuto, con la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni comprendenti la penale pattuita nell’atto di permuta, pari a euro 154.939,00, oltre al pagamento della somma di euro 167.700,00 o dell’altra, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, a titolo di riparazione del nocumento conseguente al mancato incremento patrimoniale netto che l’attore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] , il quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto ex adverso azionato e deducendo, nel merito, l’inefficacia del contratto di permuta, in ragione del fatto che il progetto di massima richiamato in tale atto – e al quale si riferivano le superfici promesse in vendita – non era mai stato approvato dalle autorità comunali, con l’ulteriore conseguenza che, per poter intraprendere l’attività edificatoria sul suolo oggetto di permuta, si era reso necessario procedere al preventivo frazionamento del lotto in tre distinte particelle, con la presentazione di tre autonome proposte progettuali e il drastico ridimensionamento di quanto originariamente ipotizzato, in termini realizzativi, in detto contratto. Rilevava, all’esito, che gli impegni contrattuali assunti erano stati pienamente onorati, posto che, in esecuzione del contratto di permuta, l’attore aveva ricevuto la proprietà di due appartamenti di mq. 140 ciascuno, la proprietà di due box auto/garage per complessivi mq. 75 e la somma di lire 145.000.000 improduttiva di interessi, con il pagamento di tutti i costi tecnico-progettuali e catastali a carico del convenuto. Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 230/2014, depositata il 4 febbraio 2014, disattesa l’eccezione preliminare di prescrizione, in accoglimento della domanda, condannava il convenuto al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 245.088,00, oltre interessi compensativi dal 25 gennaio 2006 sino alla data di pubblicazione della sentenza e ulteriori interessi moratori nella misura legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, alla stregua dell’avvenuta esecuzione parziale del preliminare, residuando ancora delle superfici da trasferire, attesa l’impossibilità di procedere all’esecuzione coattiva dell’ulteriore prestazione promessa, in difetto della prova che gli immobili fossero ancora di proprietà del convenuto. 2.– Con atto di citazione notificato il 14 aprile 2014, proponeva appello avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] , il quale lamentava: 1) l’erronea esclusione dell’intervenuta prescrizione dell’azione, poiché la circostanza che il promittente avesse consegnato al promissario una porzione dei beni costituenti la prestazione a suo carico non avrebbe potuto intendersi come riconoscimento del debito, se – come nella fattispecie era accaduto – con quella consegna il debitore avesse inteso adempiere integralmente l’obbligazione posta a suo carico, ritenendola pienamente satisfattiva; sicché il termine da cui far decorrere l’eccepita prescrizione avrebbe dovuto calcolarsi dalla data in cui la prestazione era divenuta esigibile – ossia dal 22 settembre 1994 –, con la conseguente maturazione del termine decennale al momento della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado; 2) l’omesso rilievo dell’inammissibilità della domanda di esecuzione specifica, con la conseguente violazione e falsa applicazione dei principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché, una volta accertata l’impossibilità di procedere al richiesto trasferimento delle residue superfici immobiliari, la declaratoria avrebbe dovuto limitarsi all’inammissibilità della domanda, e non anche alla condanna dell’appellante al pagamento del loro equivalente in denaro, non essendo stata proposta, nei termini preclusivi sanciti dall’art. 183, quinto e sesto comma, c.p.c., alcuna specifica domanda in tal senso; 3) l’erronea dichiarazione di responsabilità del promittente, poiché, nella scrittura privata del 6 marzo 1992 erano stati richiamati, oltre ai due progetti già approvati, le varianti da approvarsi, sicché l’originario attore, già al momento della stipula di quel preliminare, sarebbe stato perfettamente a conoscenza che, a seguito di dette varianti, di cui una già presentata, i progetti originari avrebbero potuto subire delle modifiche anche con riferimento alle volumetrie realizzabili; con l’effetto che, essendo stata di fatto realizzata, in base alle concessioni edilizie in concreto approvate, una superficie edificatoria notevolmente inferiore a quella prevista nei progetti originari, l’avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte avrebbe dovuto rapportarsi a tali superfici e non anche a quelle ipoteticamente considerate negli anzidetti progetti di massima. Resistevano al gravame [OSCURATO:PERSONA], Leonardo, Biagio, Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi diMichele Pinnelli nelle more deceduto, i quali chiedevano che l’appello fosse respinto, con la conferma della sentenza impugnata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda di esecuzione specifica della permuta del 6 marzo 1992, senza alcuna statuizione risarcitoria. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto di interesse in questa sede: a ) che il rigetto dell’eccezione di prescrizione doveva essere confermato, poiché risultava agli atti di causa una dichiarazione a firma congiunta delle parti, con la quale le stesse si erano date reciprocamente atto della consegna delle due porzioni del fabbricato spettanti in permuta a [OSCURATO:PERSONA], di cui era stata disposta la vendita in favore di terzi, con l’ulteriore dichiarazione che, per il resto, continuava ad avere efficacia il richiamato contratto di permuta; sicché, con tale dichiarazione, era stato sostanzialmente ammesso che, alla medesima data, le obbligazioni a caricodi [OSCURATO:PERSONA] , come rivenienti dal contratto, non erano state integralmente adempiute, con il conseguente riconoscimento del diritto della controparte a esigere l’adempimento; b ) che, attraverso il riconoscimento del risarcimento, sia pure per equivalente, del pregiudizio patrimoniale subito dall’attore a causa dell’inadempimento del contratto di permuta, era stata accolta una domanda – quella di risarcimento del danno da parziale inadempimento – in realtà mai proposta, né in via principale, né in via subordinata e/o alternativa; ciò in quanto l’attore, nell’atto introduttivo, aveva specificamente richiesto, in via principale, l’esecuzione specifica degli obblighi assunti con il preliminare concluso inter partes il 6 marzo 1992 – vale a dire il trasferimento, in suo favore, della proprietà immobiliare edificata dal convenuto sul suolo a lui ceduto in permuta, al netto dei trasferimenti già effettuati – e, solo in via subordinata, la risoluzione del contratto e, in aggiunta, il risarcimento dei danni, nella misura corrispondente alla convenuta clausola penale nonché quelli ulteriori da lucro cessante, in ragione dell’incremento patrimoniale netto che l’attore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto; talipretese erano rimaste ferme nel corso del giudizio, senza che l’attore avesse mai chiesto, in luogo dell’adempimento, il solo accertamento dell’adempimento parziale del convenuto e il conseguente risarcimento dei danni; c) che, per l’effetto, una volta ritenuta l’impossibilità di pronunciare la sentenza sostitutiva del trasferimento non avvenuto, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l’infondatezza di tale domanda e non già riconoscere, in favore dell’attore , in mancanza di un’espressa domanda tempestivamente formulata in tal senso, il risarcimento dei danni per equivalente, in difetto di alcuna specifica sostituzione alla domanda originaria di tale emendatio; né nel giudizio d’appello era stata reiterata la domanda subordinata di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni, seppure inizialmente proposta; d) che la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto non concluso era ab origine inammissibile, avendo a oggetto non una porzione determinata del bene da edificare e poi trasferire al promissario acquirente (che, a sua volta, aveva trasferito l’area da edificare), bensì una quota virtuale dello stesso (il 38% delle realizzande superfici), la cui individuazione specifica implicava una scelta del promissario acquirente, che avrebbe dovuto essere comunicata al costruttore all’inizio dei lavori; tale scelta, in realtà, non era mai stata comunicata, con la conseguente indeterminabilità dell’oggetto del contratto, preclusiva della pronuncia ex art. 2932 c.c., e l’inammissibilità della relativa domanda, compresa quella sostitutiva di risarcimento dei danni, quand’anche fosse stata, in ipotesi, ritualmente proposta dall’originario attore; e) che non vi era luogo a provvedere sulle domande subordinate di risoluzione del contratto e di risarcimento dei conseguenti danni, in quanto non riproposte in fase di gravame e, quindi, implicitamente rinunciate. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], Leonardo, Biagio, Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolato in un solo motivo. All’esito della camera di consiglio del 21-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 c.c., 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il Tribunale avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, disponendo la condanna risarcitoria del convenuto sulla scorta di una domanda che non sarebbe stata mai proposta, né in via principale, né in via subordinata e/o alternativa dall’originario attore. Osservano gli istanti che, per converso, la domanda risarcitoria, volta a ottenere l’equivalente pecuniario del pregiudizio conseguente all’impossibilità di dare completa attuazione alla scrittura privata del 6 marzo 1992, era stata proposta sia nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia nella relativa comparsa conclusionale. Né sarebbe stato condivisibile l’assunto secondo cui l’attore Pinnelli non avesse spiegato la domanda di risoluzione parziale del contratto preliminare di permuta del 6 marzo 1992 e di conseguente risarcimento dei danni. 2.–Con il secondo motivo i ricorrenti principali prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1453 c.c., per avere la Corte territoriale espressamente escluso – a fronte dell’impossibilità per il Tribunale di pronunciare e accogliere la domanda principale di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferire le superfici edificate – l’accoglimento del la domanda subordinata formulata da Pinnelli di risoluzione parziale del contratto preliminare di permuta atipica, per effetto dell’inadempimento parziale all’obbligo previsto di trasferire le superfici edificate nella percentuale indicata, con il conseguente risarcimento del danno. Obiettano gli istanti che la risoluzione parziale del contratto avrebbe potuto ritenersi possibile anche allorché l’oggetto del contratto fosse stato rappresentato non già da una sola cosa caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose che, seppure separate del tutto, avrebbero potuto mantenere una propria individualità economico-funzionale, come nel caso di specie. 2.1.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica –sono fondati. Infatti, l’originario attore ha proposto (sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado e non già solo nella comparsa conclusionale), seppure in via subordinata, la domanda di risarcimento dei danni in ragione dell’inadempimento (parziale) del convenuto e dell’impossibilità di dare attuazione al programma negoziale per la frazione di prestazione rimasta inadempiuta. Segnatamente, in via principale, è stata richiesta l’esecuzione specifica della permuta con riferimento alla parte di superfici edificate non trasferita rispetto alla percentuale complessiva pattuita del 38%. In via subordinata, è stata richiesta la risoluzione del contratto di permuta (evidentemente in relazione allo stesso oggetto della domanda principale, ossia per la parte rimasta inadempiuta), con il conseguente risarcimento dei danni, significativamente collegato alla riparazione del nocumento conseguente al mancato incremento patrimoniale netto che l’attore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto (nella sua interezza e non solo per la parte adempiuta). Ove il permutante avesse inteso richiedere la risoluzione dell’intero contratto, avrebbe altresì richiesto anche la restituzione del terreno edificatorio permutato, il che non è avvenuto. La tutela risarcitoria invocata era, pertanto, accessoria alla declaratoria di risoluzione solo parziale del contratto, e non già nella sua integralità, in forza dell’inadempimento parziale (e della correlata impossibilità di disporre coattivamente il trasferimento della residua porzione di fabbricati non oggetto dei precedenti trasferimenti). Ne discende che la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento parziale, sulla scorta dell’impossibilità di dare attuazione al programma negoziale nella sua interezza, poteva essere disposta -come in effetti era stata disposta dal Tribunale senza incorrere nel vizio di ultrapetizione ritenuto dalla Corte d’appello-, in presenza di una sufficientemente delineata richiesta di sostituzione dell’originaria domanda di esecuzione specifica della parte di prestazioni rimaste inadempiute con la pretesa risarcitoria connessa all’inadempimento parziale. Al riguardo, si evidenzia che la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall’art. 1458 c.c. per i contratti a esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto a esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato – secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici – non da un’unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un’autonomia economico- funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16556 del 02/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 10700 del 20/05/2005; Sez. 2, Sentenza n. 23657 del 21/12/2004; Sez. 2, Sentenza n. 5434 del 15/04/2002). Il che si attaglia alla fattispecie dedotta, stante che i beni permutati avrebbero dovuto essere più (autonome) unità delle costruzioni da realizzare sul terreno trasferito. In ultimo, l’affermazione del giudicante – a mente della quale, ove la domanda subordinata avesse potuto intendersi come riferita alla risoluzione parziale della permuta e alla correlata pretesa riparatoria per l’attuazione solo in parte qua del contratto, comunque essa sarebbe stata inammissibile ab origine, unitamente alla domanda principale di adempimento coattivo, alla stregua dell’indeterminabilità dell’oggetto della pattuizione (38% delle superfici edificatorie realizzande) – è tamquam non esset; ciò,in quanto meramente ipotetica, a fronte della radicale e assorbente esclusione (come già detto erronea) della riferibilità della domanda subordinata avanzata alla risoluzione parziale del contratto e alla tutela risarcitoria per la sola frazione rimasta ineseguita, all’esito della lettura fornitane (e censurata). Ebbene, ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio (o, come nel caso di specie, interpretando restrittivamente la pretesa azionata, rispetto alla più ampia portata a essa attribuita dalla parte e dal giudice di primo grado ), le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia (allorché tale portata avesse potuto ritenersi più ampia) costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali; tali argomentazioni non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l’assenza di valenza decisoria, potendosi l’impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all’ammissibilità della domanda - ovvero, come nel caso di specie, sulla interpretazione restrittiva della domanda resa in via principale– (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32092 del 12/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015; Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 05/07/2007). 3.– Passando alla disamina del ricorso incidentale condizionato, con l’unico motivo, il controricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 2944 c.c., per avere la Corte d’appello individuato nell’esecuzione parziale del contratto preliminare di permuta da parte del convenuto un comportamento idoneo a interrompere la prescrizione. Deduce l’istante che il riferimento del tutto generico, nella dichiarazione a firma congiunta, secondo cui, per il resto, continuava ad avere efficacia il richiamato contratto di permuta, non avrebbe potuto assurgere a indice inequivocabile del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto, a quella data, di dover trasferire altre superfici a Pinnelli, oltre a quelle già trasferite, trattandosi piuttosto di una mera clausola di stile. 3.1.–Il motivo è infondato. Infatti, nella parte in cui la censura non si traduce nella richiesta di rivalutazione dei fatti, preclusa in questa sede, la dichiarazione a firma congiunta – secondo cui, per il resto (ossia all’esito della consegna dei fabbricati realizzati), avrebbe continuato ad avere efficacia il richiamato contratto di permuta – non poteva non assurgere, contrariamente all’assunto del ricorrente incidentale, a indice inequivocabile del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto, a quella data, di dover trasferire altre superfici a Pinnelli, oltre a quelle già trasferite. Ove la consegna dei fabbricati fosse stata satisfattiva, secondo l’impostazione del costruttore, non avrebbe avuto alcun senso rinviare, appunto “per il resto”, alle pattuizioni del contratto di permuta. D’altronde, la specificità della previsione sul rinvio non avrebbe potuto giustificare alcuna derubricazione dell’ammissione a una mera clausola di stile. Sicché correttamente si è reputato che tale previsione integrasse riconoscimento del debito ulteriore (in ordine all’obbligo di consegna di ulteriori unità abitative e accessori), tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., stante che il riconoscimento dell’altrui diritto non ha natura negoziale; costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 9097 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 15353 del 30/10/2002). 4.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso principale deve essere accolto mentre il ricorso incidentale condizionato va respinto. La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente ai motivi accolti e nei sensi precisati, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e attenendosi a quanto sopra esposto, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.
Sentenza Cassazione n. 02050/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris