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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 34241/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7821/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 8504/2024depositat o i l 28/3/2024 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: rilevato che nel dispositivo del decreto in oggetto, nella parte finale, si rinviene l’inciso “con distrazione in favore del difensore antistatario”, nonostante che -come deduce l’odierno ricorrente - la stessanon sia stata invero richiest a ; atteso che va pertanto disposta la relativa correzione con l’espunzione delle parole “con distrazione in favore del difensore antistatario”, inalterato il resto; considerato che non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese, atteso che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali ( v.

Cass., 27/4/2018, n. 10162; Cass., 19/10/2017, n. 24769; Cass., 17/2/2010 n. 3761, Cass., 4/5/2009, n. 10203, Cass., Sez.

Un., 27/6/2002, n. 9438); P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Ordina che nel dispositivo del proprio decreto n. 8504/2024 vengano eliminate le parole “ con distrazione in favore del difensore antistatario”.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7821/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 8504/2024depositat o i l 28/3/2024 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: rilevato che nel dispositivo del decreto in oggetto, nella parte finale, si rinviene l’inciso “con distrazione in favore del difensore antistatario”, nonostante che -come deduce l’odierno ricorrente - la stessanon sia stata invero richiest a ; atteso che va pertanto disposta la relativa correzione con l’espunzione delle parole “con distrazione in favore del difensore antistatario”, inalterato il resto; considerato che non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese, atteso che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali ( v. Cass., 27/4/2018, n. 10162; Cass., 19/10/2017, n. 24769; Cass., 17/2/2010 n. 3761, Cass., 4/5/2009, n. 10203, Cass., Sez. Un., 27/6/2002, n. 9438); P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Ordina che nel dispositivo del proprio decreto n. 8504/2024 vengano eliminate le parole “ con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Decreto Cassazione n. 34241/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris