CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 21636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 4.1.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 612, esclusa la circostanza aggravante di cui al secondo comma, e 582, c.p., in rubrica ascrittigli, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, l'Esposito ha proposto ricorso per cassazione, fondato su di un solo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta, testualmente, "lettura del verbale di querela non consentito", evidenziando, nell'illustrare la dedotta censura, come la denuncia presentata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non contenesse alcuna reale volontà di perseguire il colpevole, senza tacere che, in ogni caso, la condotta inerte della persona offesa depone per una remissione tacita della querela, di cui non poteva essere data lettura, stante il divieto di cui all'art. 511, co. 4, c.p.p. 3. Con requisitoria scritta del 12.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica. In disparte la non completa coincidenza tra il titolo del motivo di ricorso e il relativo argomentare, il ricorrente, infatti, non sì sofferma minimamente sul contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, come consacrate nella denuncia, che, a suo dire, non sarebbero espressioni di una volontà punitiva. Come del tutto generici appaiono i riferimenti all'inerzia della persona offesa e alla lettura del contenuto della querela, posto che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda sulle dichiarazioni accusatorie del Facciuto, riportate nella denuncia acquisita agli atti sull'accordo delle parti (senza tacere che, come rilevato dalla corte territoriale, in assenza di contestazione del ricorrente al riguardo, "le dichiarazioni rese dalla persona offesa nell'immediatezza dell'accaduto hanno poi anche trovato conferma nelle dichiarazioni che lo stesso imputato ha reso spontaneamente in dibattimento, avendo riconosciuto gli addebiti contestati"). E, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in un condivisibile arresto, è utilizzabile come mezzo di prova la querela acquisita, a fini decisori, al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti, anche quando il querelante si sia sottratto volontariamente all'esame dell'imputato o del suo difensore (cfr. Sez. 5, n. 4840 del 05/11/2021, Rv. 282774). I temi genericamente prospettati dal ricorrente, peraltro, erano già stati affrontati con congrua motivazione dalla corte territoriale, sicché la genericità dei motivi di ricorso si apprezza anche sotto un ulteriore profilo, posto che le censure consistenti nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta, devono considerarsi non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav