Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23487/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto a fini di spaccio grammi 721,55 di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo A); art. 7 L. 895/1967, in relazione alla detenzione di un dissuasore elettrico del tipo Taser, da qualificarsi come arma da sparo (capo B); art. 678 cod. pen. in relazione alla detenzione di fuochi pirotecnici della categorie F2, pari a kg.90 (capo C).

Il ricorrente formula quattro motivi di ricorso.

Con il primo, lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di lieve entità.

Con il secondo, lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare alla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Con il terzo, lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 678 cod.pen.

Con il quarto lamenta vizio di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

La prima doglianza è manifestamente infondata.

Il giudice a quo ha richiamato il dato ponderale e l'elevato numero di dosi estraibili pari a circa 2.800, trattandosi di otto involucri contenenti grammi 725 circa di hashish, con principio attivo al 9,9 %, con possibilità di assai ingenti guadagni ricavabili, evidenziando il dato ponderale talmente elevato da determinare l'assorbimento dei restanti parametri.

A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02).

In ordine al secondo motivo il giudice a quo ha ritenuto che la pena inflitta in primo grado per il reato di cui al capo A) sia del tutto congrua, in considerazione del numero elevato di dosi ricavabili.

È altrettanto ritenuto congrua la pena determinata per il reato di cui al capo C), stante l'ingente quantità di materiale pirotecnico rinvenuto sotto il letto del ricorrente, pari a 90 chilogrammi.

In ordine alla terza doglianza, il giudice ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui un quantitativo così ingente di fuochi pirotecnici potesse essere conservato presso l'abitazione in vista del capodanno imminente, considerato il numero di componenti della famiglia, anche considerando fra i membri della famiglia, la signora Colarossi, non convivente con il nucleo familiare dell'imputato, ritenendo altresì inverosimile che il materiale pirotecnico acquistato all'inizio del 2003 possa essere destinato a un utilizzo alla fine dello stesso anno. 1In ordine al quarto motivo, il giudice a quo ha evidenziato che l'imputato è gravato da precedenti penali che dimostrano la tendenza a delinquere, ragione per la quale ha espresso un giudizio prognostico sfavorevole in merito alla futura astensione dal commettere ulteriori reati.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto a fini di spaccio grammi 721,55 di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo A); art. 7 L. 895/1967, in relazione alla detenzione di un dissuasore elettrico del tipo Taser, da qualificarsi come arma da sparo (capo B); art. 678 cod. pen. in relazione alla detenzione di fuochi pirotecnici della categorie F2, pari a kg.90 (capo C). Il ricorrente formula quattro motivi di ricorso. Con il primo, lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di lieve entità. Con il secondo, lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare alla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Con il terzo, lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 678 cod.pen. Con il quarto lamenta vizio di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. La prima doglianza è manifestamente infondata. Il giudice a quo ha richiamato il dato ponderale e l'elevato numero di dosi estraibili pari a circa 2.800, trattandosi di otto involucri contenenti grammi 725 circa di hashish, con principio attivo al 9,9 %, con possibilità di assai ingenti guadagni ricavabili, evidenziando il dato ponderale talmente elevato da determinare l'assorbimento dei restanti parametri. A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02). In ordine al secondo motivo il giudice a quo ha ritenuto che la pena inflitta in primo grado per il reato di cui al capo A) sia del tutto congrua, in considerazione del numero elevato di dosi ricavabili. È altrettanto ritenuto congrua la pena determinata per il reato di cui al capo C), stante l'ingente quantità di materiale pirotecnico rinvenuto sotto il letto del ricorrente, pari a 90 chilogrammi. In ordine alla terza doglianza, il giudice ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui un quantitativo così ingente di fuochi pirotecnici potesse essere conservato presso l'abitazione in vista del capodanno imminente, considerato il numero di componenti della famiglia, anche considerando fra i membri della famiglia, la signora Colarossi, non convivente con il nucleo familiare dell'imputato, ritenendo altresì inverosimile che il materiale pirotecnico acquistato all'inizio del 2003 possa essere destinato a un utilizzo alla fine dello stesso anno. 1In ordine al quarto motivo, il giudice a quo ha evidenziato che l'imputato è gravato da precedenti penali che dimostrano la tendenza a delinquere, ragione per la quale ha espresso un giudizio prognostico sfavorevole in merito alla futura astensione dal commettere ulteriori reati. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23487/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris