CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023
Cassazione n. 44075/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo motivo che non si confronta con le ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla T responsabilità del ricorrente (v. pg. 4 e sg.); Ritenuto che manifestamente infondato è il secondo motivo sulla sostituzione della pena in quanto invoca un dato normativo non vigente all'epoca della sentenza (emessa il 15/12/2022); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.9.2023