CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39812/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che confermava la responsabilità degli imputati per la partecipazione, la [OSCURATO:PERSONA] con ruolo apicale, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e il solo Mergiotti anche per il reato di cui al capo 17) e, stante la maturata prescrizione dei reati-fine addebitati, rimodulava il trattamento sanzionatorio; rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è meramente reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con motivazione che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica; che, infatti, la sentenza impugnata alle pagg. 19 e segg. ha dato conto degli elementi che fondano la responsabilità della ricorrente per il capo 1), rimarcandone il ruolo gestorio, palesato dall'attività di individuazione delle vittime delle truffe, realizzate con il coinvolgimento di altri sodali; dalla contraffazione degli assegni utilizzati per i fittizi pagamenti; dalla disponibilità di uno degli appartamenti utilizzati quale base logistica del sodalizio; quanto alla sussistenza dell'aggravante relativa al numero degli associati, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata, trattandosi di circostanza di natura oggettiva che si comunica a tutti i partecipi che ne siano stati consapevoli ovvero l'abbiano ignorata per colpa, secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall'art. 59, comma 2 cod.pen.; nella specie la consapevolezza della consistenza numerica dei partecipi da parte della ricorrente emerge dal ruolo organizzativo svolto in seno al sodalizio, dai contatti qualificati (anche affettivi) con altri esponenti di vertice del gruppo, dalla diretta partecipazione alla consumazione di plurimi illeciti di volta in volta realizzati in concorso con coimputati legati da sperimentato vincolo all'associazione, attese le risultanze esposte dalla sentenza impugnata alle pagg. 20-22; considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] formula doglianze manifestamente infondate in quanto l'avvenuto bilanciamento delle attenuanti generiche con l'aggravante ex art. 99, comma 4, cod.pen. nel senso dell'equivalenza e la conseguente assenza di un concreto aumento di pena a tale titolo non contrasta con l'applicazione dell'aggravante soggettiva e con la produzione degli effetti tipici delle aggravanti ad effetto speciale sui termini di prescrizione, come espressamente previsto dall'art. 159, commi 2 e 3, cod.pen.; che, infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene con orientamento costante che il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (tra molte, Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Rv. 268271 - 01; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 274899 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'