CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37076/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato con riferimento agli avvisi ex artt. 349, 369, 369-bis cod. proc. pen., è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, non solo ha evidenziato, in uno con i giudici di merito che avevano precedentemente rigettato analoga eccezione, che l'imputato aveva aperto una partita i.v.a. il 2 maggio 2007 e, quale titolare di una ditta individuale, si interfacciava quotidianamente con cliente e fornitori - considerando che il controllo fiscale è avvenuto il 5 luglio 2019 - ma che, invitato dai militari della G.d.F. a esibire tutta la documentazione contabile per il quadriennio 2014-2014, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato i registi i.v.a. acquisti e vendite dal 2014 al 2016, nonché alcune fatture di acquisto e di vendita emesse tra il 2014 e il 2017: ciò che, evidentemente, dimostra come l'imputato avesse ben compreso il tenore dell'invito; oltre a ciò, la Corte territoriale ha rimarcato che il ricorrente il 25 luglio 2019 si era recato presso gli uffici del reparto della G.d.F. - compagnia di Vigevano, dichiarando le proprie generalità e il domicilio presso la propria residenza, qualificandosi come imprenditore, lasciando un recapito telefonico e riservandosi di nominare un difensore di fiducia: il tutto in lingua italiana, senza l'ausilio di un interprete; considerato che si tratta di una motivazione logica ed esauriente, aderente al principio secondo cui, in tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246 - 01), ciò che, nella specie, è smentito dagli elementi fattuali appena indicati; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che nel riprendere le argomentazioni del ricorso, insiste per l'accoglimento del ricorso medesimo; rilevato che, stante il rito in esame, che si svolge in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, non possono trovare accoglimento le istanze del difensore di trattazione orale del ricorso e di differimento dell'orario dell'udienza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 o