CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14061/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27588/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale denominata “Albaruja di [OSCURATO:PERSONA]” rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi Uffici, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12; - resistente – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliati – Sez. dist. di Sassari “inter partes”, pubblicata il 1° aprile 2021.Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che la P.A. intimata si è limitata soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in suo favore (cfr. Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023). P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 20maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]