CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 19479/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ra ppresentat o e difes o d a gli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, è elettivamente domiciliato, giusta procura a marginedel ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 372/22/2015, depositata il 27.01.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , titolare di azienda agricola di Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEF, IRAP e IVA coltivazioni floricole e di piante, avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP, in relazione all’anno 2006(poi parzialmente annullato in sede di autotutela), con il quale, a seguito di indagini bancarie,era sta to rettifica to il reddito dichiarat o ; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l ’appello proposto da l contribuente , ritenendo che questi non ave sse fornito , in ordine a ciascuna operazione, specifica prova contraria per di superare la presunzione prevista in materia di accertamenti bancari, escludendo la qualificazione della sua attività comereddito agrario; - [OSCURATO:PERSONA] impu gnava la sentenza de lla CTR con ricorso per cassazione, affidato asette motiv i , illustrati con memoria; - l’Agenzia delle Entrate si è costituita al sono fine di partecipare all’udienza di discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , il ricorrente denuncia , ai sensi de gli ar t t. 360, comma 1, n. 4 e 5, 112 cod. proc. civ. , 36, comma 3, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’omessa pronuncia o la mancanza radicale di motivazione sulla circostanza riguardante la natura dell’attività (agricola o imprenditoriale) svolta dal contribuente, decisiva per la scelta della tipologia di reddito applicabile in concreto, atteso che la determinazione analitica (anc he tramite presunzioni bancarie) del reddito d’impresa poteva essere effettuata solo se l’attività fosse stata qualificata come imprenditoriale ; denuncia, in subordine, l’omesso esame di una serie di fatti decisivi ai fini della predetta qualificazione, oggetto di discussione fra le parti, quali la natura dell’attività svolta dal contribuentee la produzione propria di vegetali, di gran lunga prevalente rispettoagli acquisti da terzi; -il ricorrente sostiene, in sostanza, di es sere coltivatore diretto e che il suo reddito andava qualificato come agrario ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b) del TUIR, lamentando l’erronea degradazione della sua attività da produttiva a meramente connessa e, in subordine, contestando l’asserito superamento dei limiti quantitativi richiesti dall’art. 32, comma 1, lett. c) TUIR, al fine di mantenere il regime fiscale agevolato (le attività di cui all’art. 2135, comma 3, cod. civ. devono riguardare la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo), dovuto alla sbagliata quantificazione degli acquisiti di piante presso terzi e alla mancata valorizzazione della produzione propria; - rileva, di conseg uenza, che la tassazione del suo reddito come reddito d'impresa, e non come reddito agrario calcolato forfettariamente, presupponeva il superamento dei limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) o c) TUIR, circostanza che l'Amministrazione non avrebbe specificamente dedotto nell'avviso di accertamento controverso o lo avrebbe dedotto in maniera errata; -con il secondo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 32, lett. b) e c) TUIR e 2135, comma 2, cod. civ., e ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per non avere la CTR qualificato come attività agricola, rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 32, lett. b) o c) , TUIR, que lla esercitata d a l contribuente, peraltro in mancanza di contestazioni da parte dell’Ufficio sulle allegazioni in fatto effettuate sul punto dal ricorrente; - con il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 56-bis TUIR, 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR escluso l’applicazione, all’attività in concreto esercitata dal contribuente , dell’art. 56-bis del TUIR, in mancanza di presunzioni aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza; -con il quarto motivo, lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 6, 32, 34, 55 TUIR, 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, n. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente fatto discendere dalla mancata giustificazione dei movimenti bancari la qualificazione fiscale dell’attività produttiva esercitata dal contribuente e la conseguente applicazione del regime di tassazione del reddito d’impresa, benchè l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito la prova dell’errone ità dell’inquadramento reddituale dato dal contribuente; -con il quinto motivo, lamenta la mancanza di motivazione e omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi degli artt.360, comma 1, n. 4 e 5 cod. proc. civ., 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR motivato sulla analitica ricostruzione dei movimenti bancari fornita dal contribuente, non avendo esaminato le singole giustificazioni da lui fornite per ciascuna operazione; - con il sesto motivo, lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, n. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2729 cod. civ., prospettando sotto altro profilo la medesima censura denunciata con il quarto motivo; -con il settimo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, non avendo la CTR rilevato che l’avviso di accertamento era firmato da un funzionario non appartenente alla carriera direttiva e che non era stata prodotta la delega conferita a detto funzionario;- per ragioni di priorità logica occorre esaminare prima quest’ultimo motivo che è inammissibile; - come ha affermato più volte questa Corte, n elle ipotesi di invalidità degli atti impositivi, opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d'ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. 18.05.2018, n. 12313); - l’eccezione riguardante l’asserita carenza di potere del funzionario sottoscrittore dell’atto impugnato risulta sollevata per la prima volta in sede di legittimità, non avendo il ricorrente dimostrato di averla dedotta con il ricorso introduttivo e di averla riproposta in appello; - ciò posto, il primo motivo è fondato con riferimento alla lamentata mancanza di motivazione; - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); -la sentenza impugnata è affetta da tale grave vizio, in quanto non si è in alcun modo soffermata sulla natura del reddito prodotto dal contribuente e sui conseguenti motivi di appel lo da lui proposti per contestare l’asserito superamento dei limiti previsti dall’art. 32, comma 1, lett. b) o c) del TUIR e, quindi, per provare i fatti che giustificavano l’accesso del medesimo al regime fiscale agevolato, essendosi limitata ad affermaresul punto che il ricorrente non aveva “soddisfatto in alcun modo l’onere della prova circa la provenienza agricola della movimentazioni bancarie”e che “non può godere delle agevolazioni previste per i regimi particolari, come quello agricolo”; - nell’accoglimento del primo motivo resta intuitivamente assorbito l’esame dei restanti motivi; -in conclusione, non essendosi la CTR attenuta ai suddetti principi, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere dichiarata nulla e cassata, con riferimento al primo motivo, dichiarato inammissibile il settimo e assorbiti gli altri, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio, in diversa composizione; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo, dichiara inammissibile il settimo e assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese