CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 34440/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a a [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e nellaqualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata;lette per le parti le memorie degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 29 aprile 2026 il Tribunale del riesame di Napoliha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 28 gennaio 2026dal G.i.p. del Tribunale di Napoli limitatamente alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,alle quote sociali, all’intero complesso aziendale, disponendone l’immediatarestituzione all’avente diritto.2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero europeo – Ufficio di Napoli-per violazione di legge e violazione di norme processuali.Contesta la decisione del Tribunale che aveva escluso le esigenze cautelari,per il rilevante lasso temporale trascorso dai fatti, senza condotte sintomatiche diuna perdurante attività criminale dell’associazione e dei singoli. Lamenta, inparticolare, che il Tribunale aveva errato nel non valutare la produzionedocumentale del Pubblico ministero, perché dall’informativa di reato era risultatoche la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che aveva iniziato l’attività fraudolenta nel 2006 (comerisultante dalle due sentenze di non doversi procedere per prescrizione dei reatitributari di cui agli art. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti dellarappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], per i reati dal 2007 al 2015), avevacontinuato a svolgere l’attività criminale anche nelle annualità successive allecontestazioni presenti nell’ordinanza impugnata, e quindi fino al 2025. Censura lamancata valutazione di tale informativa solo perché non oggetto del presenteprocedimento, atteso che, dal punto di vista del periculum in mora, i nuovi fattiemersi avevano rilievo a prescindere da eventuali contestazioni nel presenteprocedimento e il Tribunale era tenuto a valutarli. In ogni caso, precisa di averproceduto a ulteriori contestazioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sede di convalida del sequestro preventivo della somma di euro 48.000,rinvenuta in contanti presso la loro abitazione. Chiarisce ancora che il periculumin mora era desumibile già dalla condotta degli indagati nel 2014, allorché la GlobalTrading aveva alienato l’immobile, pure sottoposto a sequestro, in cui aveva svoltola propria attività la A.C.V. Immobiliare, rappresentata e di proprietà di AnnaPerillo, coniuge di [OSCURATO:PERSONA] e amministratore di fatto. Infatti, la GlobalTrading l’aveva preso in affitto il giorno successivo, pagando un canone mensile,all’incirca pari alla rata di mutuo pagata quand’era proprietaria, con operazioneeconomicamente svantaggiosa, contestuale all’avvio dei procedimenti penaliavviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola nei confronti diEsposito [OSCURATO:PERSONA] e conclusi con sentenze di prescrizione. Osserva ancora che ilTribunale aveva ritenuto il sequestro impeditivo, quando il G.i.p. aveva fattoriferimento alla possibilità di confiscare la società dal momento che era stabilmentededita alle frodi ed era inserita in un contesto criminale nel quale aveva già postoin essere atti finalizzati alla sottrazione del patrimonio societario alla garanziadell’Erario. Lamenta, poi, la mancata attivazione da parte del Tribunale dei poteriintegrativi officiosi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Il Tribunale del riesame ha censurato, rimarcando l’intrinsecacontraddittorietà, l’ordinanza del G.i.p. che ha disposto il sequestro finalizzato allaconfisca obbligatoria di cui all’art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 della [OSCURATO:PERSONA] TradingS.r.l., ritenuta società veicolo di una complessa frode fiscale, pur in assenza di unnesso di derivazione causale del profitto dai reati tributari contestati, assenza cheha già giustificato il rigetto delle misure cautelari personali nei confronti degliindagati e delle misure cautelari reali per equivalente sui loro patrimoni personali.Premesso che alla società è stato ascritto il reato di cui al capo 59), relativoall’illecito amministrativo di cui all’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001,il Tribunale del riesame ha negato che il sequestro possa essere qualificato comeimpeditivo, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come sembrerebbeaver ritenuto il G.i.p., per l’incompatibilità ontologica di questo con lo specialesistema di sanzioni interdittive previsto dalla disciplina della responsabilità deglienti, alla luce della sentenza Sez. 6, n. 19717 del 12/02/2025, Damato, Rv.288087 – 01, ma ha anche negato che il sequestro possa essere qualificato comefunzionale alla confisca di cui l’art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001, che mutua i caratteriessenziali del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.,in assenza di una rigorosa motivazione sulla dispersione della garanziapatrimoniale, per giunta esclusa dal lasso di tempo trascorso dai reati contestatisenza l’individuazione di condotte preoccupanti o rischiose.Il Pubblico ministero ricorrente, pur deducendo il vizio di violazione di leggee di violazione di norme processuali, ha in realtà argomentato in ordine al vizio dimotivazione dell’ordinanza impugnata non condividendone le linee interpretative.Ha evidenziato, infatti, che, sulla base di una nuova informativa presentataall’udienza camerale innanzi al Tribunale del riesame, era certo che la GlobalTrading aveva continuato a svolgere l’attività criminale fino al 2025, e che nel2014 aveva alienato un immobile, salvo prenderlo in affitto dalla societàacquirente, con un’operazione antieconomica.A differenza di quanto prospettato, il Tribunale del riesame ha risposto sulprimo punto con una motivazione non apparente, ritenendo l’insufficienzadell’informativa relativa a un altro procedimento, in assenza di un preventivovaglio positivo di un’autorità giudiziaria. E’ evidente che il punto critico, rilevatonell’ordinanza impugnata, non è stato la novità della produzione ma l’utilità delladocumentazione ai fini della prospettazione accusatoria. Peraltro, l’ulteriorecircostanza della convalida del sequestro preventivo della somma di euro 48.000in contanti, rinvenuta nel corso della perquisizione nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA], e oggetto, stando a quanto affermato dal P.m. ricorrente, diuna contestazione suppletiva in questo procedimento, non pare sia stata maiportata all’attenzione del Tribunale del riesame. E’ onere del ricorrente, ai fini dellaspecificità della censura di motivazione omessa o apparente, dimostrare di averdevoluto la questione al giudice (tra le tante, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 – 02). Analogo onere non risulta assolto rispetto all’allegazionedell’alienazione dell’immobile nel 2014. A prescindere dalla carente descrizione diun’operazione che pare presentare semplicemente dei caratteri di finanziamentodi liquidità, si osserva che il P.m. non ha specificato per quale ragioneun’alienazione risalente al 2014 integrerebbe il pericolo di dispersione dellagaranzia patrimoniale. Il P.m., in altri termini, non si confronta affatto conl’argomento esposto dal G.i.p. per rigettare le misure cautelari personali e lemisure cautelari reali per equivalente sul patrimonio degli indagati, e ulteriormentevalorizzato dal Tribunale del riesame rispetto alla società, secondo cui non eranoemerse condotte di perdurante operatività del sodalizio e di perdurantepericolosità.Va ribadito che il controllo di legittimità delle misure cautelari reali èammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo postoa sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov,Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le piùrecenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius conriferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020,Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017,Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119– 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini,Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).In definitiva, il ricorso del P.m. è inammissibile sia sotto il profilo dellacarenza di allegazione specifica sia sotto il profilo del vizio denunciato, soloapparentemente inerente alla violazione di legge (neanche menzionate le normeprocessuali violate), in realtà inerente al vizio di motivazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 16 settembre 2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreUbalda [OSCURATO:PERSONA]