Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 25/1979
ECLI:IT:COST:1979:25
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed
altri tre imputati del delitto di rapina aggravata, il tribunale di
Firenze, con ordinanza 24 febbraio 1975, ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
la questione - sollevata dalla Ortu, in stato di detenzione -
concernente la legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 2, cod.
pen., nella parte in cui non prevede il rinvio obbligatorio
dell'esecuzione di provvedimento restrittivo della libertà personale
emesso per sottoporre a custodia preventiva donna che abbia partorito
da meno di sei mesi.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 188 del
16 luglio 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 31 luglio 1975, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
:
1. - Il tribunale di Firenze, premesso che [OSCURATO:PERSONA]
imputata di rapina aggravata, arrestata il 22 gennaio 1975, era in
carcere con la figlia Barbara, nata il 20 ottobre 1974, ha ritenuto che
l'art. 146, comma secondo, cod. pen. - secondo cui è rinviata
obbligatoriamente l'esecuzione della pena detentiva inflitta a donna
che ha partorito da meno di sei mesi - sia in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, in quanto non prevede il rinvio anche nel caso di
donna sottoposta a custodia preventiva, che abbia partorito da meno di
sei mesi.
Le situazioni identiche non giustificherebbero la disparità di
trattamento.
2. - La questione non è fondata.
Nella fase di accertamento del reato la custodia preventiva
risponde ad esigenze cautelari e con riguardo ad esse l'art. 259 cod.
proc. pen. dispone che - fuori dei casi previsti dall'art. 253 e dal n.
2 dell'art. 254 - se l'imputata è una donna incinta o che allatta la
propria prole, il giudice può disporre con decreto motivato la
sospensione della esecuzione del mandato di cattura con o senza
cauzione o malleveria; e il provvedimento è sempre revocabile con
decreto motivato. La fase di esecuzione della pena, invece, risponde
alla esigenza della certezza di sua applicazione, che costituisca
minaccia tale da indurre a non commettere il reato. Ed è in ragione
di questa funzione di controspinta, di inibizione al reato, che la
minaccia dell'applicazione è considerata funzione essenziale della
pena. E soltanto il legislatore può determinare le modalità della
esecuzione, considerando i fatti in particolare, e quando consentire
provvedimenti giudiziali o, invece, stabilire una disciplina legale che
escluda ogni margine di discrezionalità del giudice. Ciò posto, la
situazione di una donna, che ha partorito da meno di sei mesi, se
contro la donna deve aver luogo l'esecuzione di pena detentiva, è
diversa dalla situazione in cui contro la donna deve aver luogo la
carcerazione preventiva, la quale, nel caso che sia stata sofferta
prima della sentenza divenuta irrevocabile (art. 576, comma secondo,
cod. proc. pen.), si detrae dalla durata complessiva della pena
temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria, ed è
considerata come reclusione od arresto soltanto agli effetti della
detrazione (art. 137 cod. pen.).
Pertanto, l'aver partorito da meno di sei mesi è soltanto parte di
situazioni ritenute rilevanti dal legislatore, che sono diverse per
essere la circostanza del parto da meno di sei mesi collegata, in un
caso, alla condanna a pena detentiva e, in altro, al provvedimento del
giudice che ha emesso il mandato di cattura. E la diversità esclude la
irrazionale disparità di trattamento.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 146, n. 2, del codice penale proposta dal tribunale di
Firenze, con ordinanza 24 febbraio 1975, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere