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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19912/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6156/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'ex liquidatore p.t, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali successori della cancellata società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] la Muroni e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via Toscana n.10; - controricorrenti, ricorrenti incidentali e ricorrenti per diniego di condono - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.127/36/2012 depositata il 9 luglio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Mila- no n.215/31/2011 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto una cartella di pagamento per IVA 2006, emessa per omesso versamento dell'im- posta a seguito di un controllo automatizzato ex art.54 bis del d.P.R. n.633 del 1972.

2. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale costituisse una violazione di legge superata dal fatto che il credito d'imposta esisteva e che era consentito alla società dimostrare in giudizio la compensabi- lità del credito entro il termine nel quale il diritto alla detrazione non era ancora scaduto, tenuto anche conto del fatto che il credito era stato riportato nella prima dichiarazione utile dell'anno 2006.

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affida- to ad un unico motivo, cui replicano con controricorso e ricorso inci- dentale condizionato per due motivi la società, cancellata dal registro delle imprese, e gli ex soci e successori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuti volontariamente.

I controricorrenti hanno inoltre depositato istanza di sospensione del processo per procedura di condono e, quindi, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto anche ricorso a a seguito di diniego di definizione agevolata ex art.6 del d.l. n.119 del 2018 affidato ad un motivo.

Considerato che:

4. In primo luogo va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei con- fronti della società Emporio del Mobile gt [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in quanto estinta essendo stata cancellata dal registro delle imprese.

5. Dev'essere quindi esaminata la deduzione articolata dai controri- correnti, intervenuti volontariamente quali ex soci e successori della cessata società contribuente, secondo la quale la cartella di pagamen- to alla base del processo sarebbe stata notificata alla società allor- quando era già estinta, deduzione formulata alle pagg,4 e 5 del con- troricorso, e da qualificarsi come eccezione pregiudiziale.

6. Con compiuta autosufficienza il controricorso riproduce il pertinen- te passaggio del ricorso introduttivo in cui è stato reso noto che la so- cietà era stata «cancellata dal registro delle imprese in data 30.4.2009» e comunque prima della notifica dell'atto impugnato.

Egualmente, il controricorso riporta anche il pertinente passaggio del- le controdeduzioni in appello secondo cui «successivamente alla can- cellazione, in data 10 aprile 2010» è stata notificata la cartella di pa- gamento presso l'ultimo indirizzo della sede sociale e, pertanto, la questione è stata ritualmente posta all'attenzione del giudice di primo grado e poi d'appello.

7. Questa Sezione ha già affermato che nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conse- guente estinzione priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e comporta la conseguente legittimazione dei soci, quali suc- cessori della stessa.

Peraltro, tale legittimazione ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità, disciplinato dall'art. 2495, comma 2, cod. civ., cosicché affermare la legittimazione di questi ul- timi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle obbligazioni sociali (Sez. 5 -, Sentenza n. 22014 del 13/10/2020, Rv. 659077 - 01).

8. Inoltre, come insegna già Cass. Sez.

U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013, in tema di società di capitali, la disciplina dettata dal- l'art. 2495, comma 2, cod. civ., come modif. dall'art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci, anche nel caso in cui il credito non sia stato definitivamente accertato nei confronti della società, estinta nelle more.

Secondo le Sezioni unite summenzionate e non superate, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione non dia luogo ad un fenomeno di tipo successo- rio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente discipli- nato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali.

9. Non vi è alcun ingiustificato pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispon- dono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazio- ne.

Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di atti- vo, ciò evidentemente vuoi dire che vi sarebbe stata comunque inca- pienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare.

Il principio è largamente condiviso dalla giurisprudenza della Sezione e delle stesse Sezioni unite (cfr. da ultimo Cass. Sez.

U - , Ordinanza n. 619 del 15/01/2021), che individua sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità eventualmente esistente.

10. Per tutte le ragioni che precedono, la notifica della cartella doveva essere indirizzata ai successori della società estinta in data 30.4.2009, mentre non è controverso il fatto che essa sia stata effet- tuata in data 10 aprile 2010, successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, presso l'ultimo indirizzo della sede sociale.

11. [OSCURATO:PERSONA] osserva anche che la succinta motivazione della sen- tenza impugnata non fa cenno alla questione e che la stessa intesta- zione della decisione della CTR riporta la dicitura secondo cui parte appellata è unicamente «[OSCURATO:SOCIETA].».

Inoltre, il corpo della sentenza impugnata riferisce che in primo grado è stato «accolto il ricorso prodotto dalla società [OSCURATO:SOCIETA].», a conferma del fatto che è stato considerato sin dal primo grado parte del processo un soggetto estinto e che non non risultano essere stati parti del giudizio nei due gradi di merito gli ex soci e suc- cessori dell'estinta società, i quali non risultano neppure destinatari della notifica della cartella.

Egualmente, il ricorso per Cassazione fa ancora una volta riferimento nell'intestazione all'«[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione» e a tale soggetto, già estinto anterior- mente alla notifica della cartella, è stato notificato pure il ricorso avanti a questa Corte.

12. Da quanto precede, pronunciando sul ricorso, con assorbimento di ogni altra eccezione preliminare e questione di merito, incluso il motivo di ricorso principale, i due motivi di ricorso incidentale condi- zionato e il motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevola- ta, la Corte cassa la sentenza impugnata e il processo va dichiarato nullo ex art.382 comma 3 cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta in primo grado dalla società «in persona dell'ex liqui- datore sig. [OSCURATO:PERSONA]/Io», come si legge a pag.2 del ricorso.

13. Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite, in ra- gione del fatto che la giurisprudenza si è consolidata solo successi- vamente all'incardinamento del presente giudizio di legittimità.

14. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammes- sa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il ver- samento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'estinta società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; pronunciando sul ricorso, assorbito il motivo di ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato e il ricorso avverso il diniego di defi- nizione agevolata, dichiara nullo il giudizio e cassa la sentenza impu- gnata senza rinvio perché la causa non pot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6156/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'ex liquidatore p.t, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali successori della cancellata società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] la Muroni e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via Toscana n.10; - controricorrenti, ricorrenti incidentali e ricorrenti per diniego di condono - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.127/36/2012 depositata il 9 luglio 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Mila- no n.215/31/2011 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto una cartella di pagamento per IVA 2006, emessa per omesso versamento dell'im- posta a seguito di un controllo automatizzato ex art.54 bis del d.P.R. n.633 del 1972. 2. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale costituisse una violazione di legge superata dal fatto che il credito d'imposta esisteva e che era consentito alla società dimostrare in giudizio la compensabi- lità del credito entro il termine nel quale il diritto alla detrazione non era ancora scaduto, tenuto anche conto del fatto che il credito era stato riportato nella prima dichiarazione utile dell'anno 2006. 3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affida- to ad un unico motivo, cui replicano con controricorso e ricorso inci- dentale condizionato per due motivi la società, cancellata dal registro delle imprese, e gli ex soci e successori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuti volontariamente. I controricorrenti hanno inoltre depositato istanza di sospensione del processo per procedura di condono e, quindi, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto anche ricorso a a seguito di diniego di definizione agevolata ex art.6 del d.l. n.119 del 2018 affidato ad un motivo. Considerato che: 4. In primo luogo va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei con- fronti della società Emporio del Mobile gt [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in quanto estinta essendo stata cancellata dal registro delle imprese. 5. Dev'essere quindi esaminata la deduzione articolata dai controri- correnti, intervenuti volontariamente quali ex soci e successori della cessata società contribuente, secondo la quale la cartella di pagamen- to alla base del processo sarebbe stata notificata alla società allor- quando era già estinta, deduzione formulata alle pagg,4 e 5 del con- troricorso, e da qualificarsi come eccezione pregiudiziale. 6. Con compiuta autosufficienza il controricorso riproduce il pertinen- te passaggio del ricorso introduttivo in cui è stato reso noto che la so- cietà era stata «cancellata dal registro delle imprese in data 30.4.2009» e comunque prima della notifica dell'atto impugnato. Egualmente, il controricorso riporta anche il pertinente passaggio del- le controdeduzioni in appello secondo cui «successivamente alla can- cellazione, in data 10 aprile 2010» è stata notificata la cartella di pa- gamento presso l'ultimo indirizzo della sede sociale e, pertanto, la questione è stata ritualmente posta all'attenzione del giudice di primo grado e poi d'appello. 7. Questa Sezione ha già affermato che nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conse- guente estinzione priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e comporta la conseguente legittimazione dei soci, quali suc- cessori della stessa. Peraltro, tale legittimazione ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità, disciplinato dall'art. 2495, comma 2, cod. civ., cosicché affermare la legittimazione di questi ul- timi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle obbligazioni sociali (Sez. 5 -, Sentenza n. 22014 del 13/10/2020, Rv. 659077 - 01). 8. Inoltre, come insegna già Cass. Sez. U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013, in tema di società di capitali, la disciplina dettata dal- l'art. 2495, comma 2, cod. civ., come modif. dall'art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci, anche nel caso in cui il credito non sia stato definitivamente accertato nei confronti della società, estinta nelle more. Secondo le Sezioni unite summenzionate e non superate, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione non dia luogo ad un fenomeno di tipo successo- rio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente discipli- nato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. 9. Non vi è alcun ingiustificato pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispon- dono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazio- ne. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di atti- vo, ciò evidentemente vuoi dire che vi sarebbe stata comunque inca- pienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. Il principio è largamente condiviso dalla giurisprudenza della Sezione e delle stesse Sezioni unite (cfr. da ultimo Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 619 del 15/01/2021), che individua sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità eventualmente esistente. 10. Per tutte le ragioni che precedono, la notifica della cartella doveva essere indirizzata ai successori della società estinta in data 30.4.2009, mentre non è controverso il fatto che essa sia stata effet- tuata in data 10 aprile 2010, successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, presso l'ultimo indirizzo della sede sociale. 11. [OSCURATO:PERSONA] osserva anche che la succinta motivazione della sen- tenza impugnata non fa cenno alla questione e che la stessa intesta- zione della decisione della CTR riporta la dicitura secondo cui parte appellata è unicamente «[OSCURATO:SOCIETA].». Inoltre, il corpo della sentenza impugnata riferisce che in primo grado è stato «accolto il ricorso prodotto dalla società [OSCURATO:SOCIETA].», a conferma del fatto che è stato considerato sin dal primo grado parte del processo un soggetto estinto e che non non risultano essere stati parti del giudizio nei due gradi di merito gli ex soci e suc- cessori dell'estinta società, i quali non risultano neppure destinatari della notifica della cartella. Egualmente, il ricorso per Cassazione fa ancora una volta riferimento nell'intestazione all'«[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione» e a tale soggetto, già estinto anterior- mente alla notifica della cartella, è stato notificato pure il ricorso avanti a questa Corte. 12. Da quanto precede, pronunciando sul ricorso, con assorbimento di ogni altra eccezione preliminare e questione di merito, incluso il motivo di ricorso principale, i due motivi di ricorso incidentale condi- zionato e il motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevola- ta, la Corte cassa la sentenza impugnata e il processo va dichiarato nullo ex art.382 comma 3 cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta in primo grado dalla società «in persona dell'ex liqui- datore sig. [OSCURATO:PERSONA]/Io», come si legge a pag.2 del ricorso. 13. Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite, in ra- gione del fatto che la giurisprudenza si è consolidata solo successi- vamente all'incardinamento del presente giudizio di legittimità. 14. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammes- sa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il ver- samento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte: dichiara l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'estinta società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; pronunciando sul ricorso, assorbito il motivo di ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato e il ricorso avverso il diniego di defi- nizione agevolata, dichiara nullo il giudizio e cassa la sentenza impu- gnata senza rinvio perché la causa non pot
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