CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26295/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA (11" sul ricorso 29842-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 111; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 994/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza n. 994/02/2020 della CTR per il Lazio che ha rigettato il ricorso in appello promosso dallo stesso contribuente relativo ad una ripresa a tassazione ai fini IRES ed IVA per l'anno d'imposta 2007, confermando la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTP. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è affidato a due motivi. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si avanza censura ex art. 360, co. 1, n, 3 c.p.c. per illegittimità e infondatezza dell'iscrizione a ruolo delle imposte societarie a carico della persona fisica, in patente violazione del principio di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitale, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2325, 2472, 2514 e 2546 c.c. per non aver la CTR rilevato la circostanza che il debito Ric. 2020 n. 29842 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- erariale era imputabile alla società G.R.F. a.r.1., sicché esso non poteva essere imputato al ricorrente. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003. Segnatamente la parte ricorrente muove la stessa censura (illegittimità della ripresa a tassazione a carico della persona fisica per debito erariale imputabile ad una società) in relazione alle sanzioni. Considerato che con ordinanza n. 4526/2022 è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la questione la questione di principio sull'impugnazione dell'estratto di ruolo che incide sulla controversia in I/ esame, occorre rinviarne la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia del collegio della nomofilachia. PQM La Corte rinvia la trattazione a nuovo ruo