CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 13658/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5268/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (04494710272), gi à [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(04602210272), già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro te mpore [OSCURATO:PERSONA], quale Cessionaria del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (06213771006), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 148, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza 1965/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/08/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che in atti risulta depositata l’adesione alla predetta rinuncia della società controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con de creto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma